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Testo Unico edilizia e attività in assenza di pianificazione urbanistica: le regole per le nuove costruzioni

In virtù di quanto stabilito dall'art.9 del Testo Unico Edilizia, nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, non sono consentiti interventi di nuova costruzione

In una recente sentenza (la n.1322 del 7 febbraio) il Consiglio di Stato si è espresso sugli interventi edilizi ammissibili nelle aree in cui non sono stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi e sulla diversità tra le funzioni del responsabile del procedimento e quelle del dirigente.

L'oggetto del contendere è rappresentato dalla domanda di annullamento di una determinazione dirigenziale comunale che ha rigettato le osservazioni presentate dal privato in relazione al preavviso di rigetto dell’istanza e contestualmente denegato il rilascio del relativo permesso di costruire.

Nello specifico:

  • la prima censura avversa il diniego di permesso di costruire nella parte in cui richiede, per i 2/3 del lotto, la preventiva approvazione del piano attuativo per la edificazione (censura accolta dal TAR competente);
  • la seconda censura aggredisce il diniego nella parte in cui, per il restante terzo del lotto, applica la disciplina delle zone bianche ex art. 9 dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Strumenti attuativi e interventi edilizi: le regole per le nuove costruzioni

Secondo Palazzo Spada, l'amministrazione ha fatto corretta applicazione di norme inderogabili, nella specie del già citato art.9 del Testo Unico Edilizia.

L’edificazione, nella zona in cui ricade l’area degli appellanti (B1 di completamento) è assoggettata alla previa redazione di apposito strumento urbanistico attuativo.

Ai sensi dell'art.9 del Testo Unico Edilizia, nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.3 dello stesso Testo Unico Edilizia, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

Ne deriva che non sono consentiti interventi di nuova costruzione.

Responsabile del procedimento e diniego del permesso di costruire

Palazzo Spada afferma inoltre che non è illegittimo l’atto di diniego del permesso di costruire adottato dal dirigente in quanto basato su elementi ostativi non rilevati nella precedente istruttoria da parte del responsabile del procedimento.

Ciò in quanto i compiti del responsabile del procedimento, di natura preparatoria, sono diversi e non sovrapponibili a quelli del dirigente della unità operativa, cui spetta invece l’adozione del provvedimento finale.

Non inoltre è configurabile il vizio di contraddittorietà dell’azione amministrativa quando il raffronto è operato fra le diverse fasi del medesimo procedimento.


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