Vano scale: occhio, l'ampliamento richiede il permesso di costruire
L'ampliamento del vano scala con modifica del prospetto dell'edificio comporta un aumento della volumetria e deve essere qualificato almeno quale ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità del permesso di costruire ovvero della c.d. SCIA pesante (alternativa al Pdc).
Qual'è il corretto titolo abilitativo per effettuare un ampliamento del vano scale? E' possibile realizzare questo tipo di opera con una semplice CILA, o al massimo con una SCIA?
Spesso, di fronte a opere edilizie che sembrano 'lievi', si scivola su enormi bucce di banana perché la discriminante per capire se c'è bisogno del permesso edilizio non è determinata tanto dalla dimensione dell'opera, quanto dalla capacità della stessa di 'modificare' la situazione precedente, ovverosia di creare nuovo volume.
La CILA respinta
Nel caso della sentenza 1351/2026 del 23 gennaio, ci troviamo di fronte a dei lavori di ampliamento del vano scale che 'modificano' il prospetto dell'edificio. Già da questa affermazione, dovrebbe scattarci in testa l'allarme rosso, ma vediamo come è stata risolta la questione.
I ricorrenti riferiscono di essere proprietari di un immobile pervenuto a seguito di successione. Essi non hanno mai risieduto neppure saltuariamente, in quell’immobile, condotto in locazione da una società immobiliare, né hanno mai svolto lavori sul medesimo. La società risulta anche aver presentato, nel settembre 2019, una regolare CILA per la realizzazione di alcuni interventi edilizi.
Il Comune effettuava un sopralluogo, all’esito del quale comunicava la sospensione dei lavori edilizi.
Successivamente, l'amministrazione ingiungeva ai ricorrenti la demolizione delle opere, ovvero “un ampliamento in aderenza al vano scale”, che modificherebbe “il prospetto” dell’edificio.
Destinatari dell'ordine di demolizione: dentro anche i proprietari 'incolpevoli'
Primo: nonostante non siano gli autori materali dell'abuso, gli attuali proprietari devono comunque ottemperare all'ordine demolitorio.
Infatti, il TAR ricorda che la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a ripristinare l'ordine urbanistico violato.
Quanto alla legittimazione, va rammentato che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l’ordine di demolizione deve essere notificato non solo al responsabile dell’abuso ma anche al proprietario il quale, essendo nell’attuale disponibilità materiale e giuridica della res, deve assicurare il ripristino dell’assetto urbanistico/edilizio violato, rimanendo altrimenti legittimamente assoggettato alle relative conseguenze sanzionatorie ed acquisitive al patrimonio comunale, come previsto dai commi 3 e 4 bis del d.P.R. citato.
L’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, nell’individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario (o all’usufruttuario), anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia (Cons. Stato n. 444/2026).
Ampliamento del vano scale: non è un volume tecnico. Ecco perché
Secondo i ricorrenti, in ogni caso, si tratterebbe di un modesto vano tecnico, ovvero di manufatto che integra una struttura decisamente irrilevante sotto il profilo urbanistico, inidonea a determinare una compromissione dell’assetto edilizio circostante e, dunque, realizzabile senza il necessario preventivo rilascio di un titolo edilizio.
Non è assolutamente così per il TAR.
Infatti, "la nozione di volume tecnico di un’opera può ritenersi sussistente soltanto in presenza di un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa(Consiglio di Stato , sez. V , 04/11/2024 , n. 8720). Nel caso di specie né parte ricorrente ha dato prova di siffatta destinazione dei luoghi, meramente affermata in via apodittica nel ricorso, né è in ogni caso ammissibile la realizzazione ex novo di volumi edilizi sine titulo tramite l’ampliamento di strutture preesistenti, essendo di contro sempre necessario di munirsi di titolo abilitativo edilizio. L’intervento in questione, comportando un aumento di volumetria, deve dunque essere qualificato almeno quale ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità del permesso di costruire ovvero della c.d. SCIA “pesante” di talché correttamente ne è stata ingiunta la demolizione dall’autorità municipale".
LA SENTENZA E' SCARICABLE IN ALLEGATO
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
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