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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro ha approvato il 67° elenco dei soggetti autorizzati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il nuovo provvedimento aggiorna e sostituisce integralmente il precedente elenco.

Con il Decreto Direttoriale n. 154 del 23 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il 67° elenco dei soggetti autorizzati a effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, un passaggio rilevante nel sistema di controllo e prevenzione previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il decreto si inserisce nel quadro regolatorio definito dal Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2011, che disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e stabilisce i criteri per l’abilitazione degli organismi incaricati, in attuazione dell’articolo 71, comma 13, dello stesso decreto legislativo. Il sistema delle verifiche rappresenta infatti uno degli strumenti fondamentali per garantire che le attrezzature di lavoro siano mantenute in condizioni di sicurezza nel tempo.

 

Aggiornamento degli elenchi e ruolo delle verifiche periodiche nella prevenzione

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, il n. 66, pubblicato l’11 novembre 2025, e recepisce le istanze presentate dalle società interessate, comprese le nuove richieste di iscrizione, le variazioni delle abilitazioni e gli aggiornamenti relativi agli organici. L’aggiornamento periodico degli elenchi consente di mantenere allineato il sistema delle autorizzazioni all’evoluzione organizzativa e tecnica dei soggetti operanti sul territorio nazionale, assicurando al contempo elevati standard di competenza e affidabilità.

Con l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, gli organismi autorizzati assumono specifici obblighi operativi e documentali. In particolare, essi sono tenuti al rispetto dei termini stabiliti dal D.I. 11 aprile 2011 e alla corretta gestione della documentazione relativa alle verifiche svolte. I verbali delle verifiche devono essere registrati in un apposito sistema informatizzato e trasmessi con cadenza trimestrale, per via telematica, al soggetto titolare della funzione. Tutti gli atti documentali connessi all’attività di verifica devono inoltre essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni, a garanzia della tracciabilità e della possibilità di controllo nel tempo.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Amministrazione. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, incluse le modifiche dell’organizzazione interna, deve essere preventivamente comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si esprime previa acquisizione del parere della Commissione prevista dal decreto interministeriale. In fase di iscrizione agli elenchi regionali, i soggetti abilitati sono inoltre tenuti a trasmettere l’organigramma generale, comprensivo dell’elenco dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

Nel corso del periodo di validità quinquennale dell’iscrizione, il Ministero può procedere a controlli finalizzati a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità che hanno consentito l’abilitazione. Tali verifiche rappresentano un elemento essenziale per garantire la qualità del sistema delle verifiche periodiche e per assicurare che l’attività svolta dai soggetti autorizzati continui a rispondere alle finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal quadro normativo vigente.

 

IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO DIRETTORIALE N.154.

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