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Abusi edilizi: Google Earth consente di scoprire la consistenza e le modifiche degli edifici nel tempo

Se dagli accertamenti effettuati dagli uffici del comune con rilevazioni satellitari tratte da Google Earth emerge che un edificio non solo prima non esisteva e 'oggi' si, ma addirittura che è stato ampliato rispetto alla struttura originaria, questo tipo di intervento è abusivo senza permesso e come diretta conseguenza porta all'ordinanza di demolizione.

Della certificazione degli abusi edilizi tramite Google Earth abbiamo già trattato commentando più di una sentenza sul tema, ma è sempre interessante ricordare che la tecnologia può aiutare gli uffici tecnici dei comuni e, in certi casi, stanare abusi edilizi nascosti.

Abusi edilizi, occhio alle mappe: le immagini di Google Earth sono prove concrete

Cassazione: i fotogrammi scaricati dal sito Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili, ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quanto rappresentano fatti, persone o cose.


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Opere edilizie prima o dopo il 1967?

Nel caso della sentenza 3801/2023 del 26 giugno del Tar Napoli, un comune aveva ingiunto al ricorrente la demolizione delle seguenti opere edilizie, in zona dichiarata, con D.M. del 12.09.1957, di notevole interesse pubblico:

  • A) Un muro di contenimento realizzato con blocchi di lapil cemento a ridosso di un terrapieno, le cui dimensioni risultano di mt. 14,00 circa x mt. 2,00 di altezza;
  • B) Un manufatto di mq. 70 circa, completo in ogni opera, arredato e abitato. Tale manufatto risulta sequestrato in data 12.02.2010 e dissequestrato in data 26.07.2016;
  • C) Antistante al manufatto risulta realizzato un terrazzino di circa 60,00 mq., pavimentato in parte in piastrelle e la restante parte in cls;
  • D) L’area viene delimitata in parte con un piccolo muretto in tufo di mt. 7,00 circa.

Secondo il ricorrente, però, si trattava di opere risalenti a prima del 1967, quando non era prevista alcuna autorizzazione edilizia, soprattutto per le opere destinate a servizio di un fondo agricolo, posto lontano dal centro urbano.

Il ricorrente si era limitato alla conservazione del vecchio manufatto rurale, nel rispetto assoluto dello stato dei luoghi e senza realizzare alcuna trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio.

Insomma: le opere contestate - secondo parte appellante - non arrecavano alcun danno, né aggravavano il carico urbanistico, erano conformi allo strumento urbanistico vigente nel Comune e al P.T.P.; erano, inoltre, preesistenti all’anno 1967 e ancora oggi si presentavano con le stesse dimensioni e prospetti di allora.

In ultimo, per quel che riguarda il muro di contenimento, era previsto e regolato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, di cui all’allegato “A” punto A 13: “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno ... che non interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, ...” ed eseguibile con una semplice SCIA.

Google Earth fa saltare il banco

Il problema è sempre lo stesso: la prova mancante.

Il ricorrente infatti non ha fornito alcuna prova, circa l’effettiva epoca di realizzazione degli abusi contestati.

Anzi, dagli accertamenti eseguiti dagli uffici comunali con rilevazioni satellitari tratte da Google Earth, evidenzia il TAR, alla data del 13/09/2007 è risultato presente un piccolo manufatto, di modeste dimensioni, mentre da un rilievo aerofotogrammetrico dell’anno 1983 non compare alcuna costruzione, a comprova che l'opera non solo non può essere datata ante 1967, ma è sicuramente successiva almeno al 1983.

A quanto sopra deve aggiungersi che, da rilevazione satellitare del 19/06/2013, l’immobile risulta, per di più, vistosamente ampliato e trasformato.

Insomma, si è trattato di un rilevante ampliamento rispetto alla struttura originaria, realizzata dopo il 1983 (da 40 a 70 mq), che non poteva certamente essere ricondotto né nell’alveo dell’art. 3, co. 1, lett. b) del d.p.r. 380/2001, né del successivo art. 3bis.

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E il muro di contenimento?

Nell'ordinanza impugnata si legge «che gli interventi che comportano ampliamenti di volume degli immobili non sono assentibili quindi ai sensi dell’art. 36 e 37 del Testo Unico e non per niente configurabili in alcune delle ipotesi di condono, considerato che le opere realizzate non appaiono neanche astrattamente condonabili, poiché opere non conformi alle norme urbanistiche vigenti», avendo il Comune motivato la gravata sanzione demolitoria non soltanto con riferimento alla mancanza di titoli abilitativi ma vista anche l’incompatibilità dei manufatti con i vincoli ambientali di riferimento.

Del resto, il muro di contenimento di 14 mt., il terrazzino di 60 mq. e il muretto di 7 mt. non potevano qualificarsi, per natura e dimensioni, quali manufatti meramente pertinenziali.

La realizzazione di un muro di contenimento necessita, quindi, del previo rilascio del permesso di costruire, delineandosi tra gli interventi di “nuova costruzione” (non ha natura pertinenziale) che non può considerarsi come un intervento di restauro e risanamento conservativo. “Il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (Cons Stato, sez. VI, 8/10/2019 n. 212).


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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