Attenzione! Per il condono edilizio il silenzio-assenso non vale in aree vincolate
Il condono edilizio non può essere soggetto ad automatismi in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici. Anche il pagamento delle somme dovute e la presentazione completa della documentazione non sostituiscono il parere vincolante delle autorità competenti. Una recente sentenza del TAR Puglia conferma che il silenzio-assenso non vale per opere abusive in aree protette, ribadendo l’obbligo di valutare la compatibilità con vincoli idrogeologici, paesaggistici e di parco nazionale.
Condono edilizio e silenzio-assenso: il connubio decade in caso di vincoli paesaggistici
Spesso accade che si presenti regolare domanda di condono, si versino tutte le somme richieste, si depositi in allegato tutta la documentazione necessaria e poi si attenda per anni una risposta che non arriva mai.
In tali casistiche si può considerare formalizzato il silenzio-assenso?
Il condono, nello specifico, se da un lato offre la possibilità di sanare situazioni di abusivismo pregresso, dall’altro rischia però di legittimare interventi edilizi realizzati in violazione delle norme a tutela del territorio a causa di un silenzio, spesso tombale e lungo decenni, da parte della PA.
Tuttavia in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, nessun automatismo può operare: il decorso del tempo, per quanto lungo, e anche un legittimo pagamento delle somme dovute previste (per quanto esse possano essere ingenti) non possono sostituire i pareri espressi delle autorità competenti alla tutela del territorio.
Ciò perché la presenza di vincoli tutela:
- la stabilità idrogeologica;
- la salvaguardia del paesaggio;
- la protezione delle aree naturali protette.
Questa impostazione trova piena conferma in una recente pronuncia del TAR per la Puglia che ha affrontato proprio un caso emblematico appartenente a tale casistica:
- opere edilizie abusive realizzate in zona vincolata;
- istanze di condono presentate nel 2004;
- somme versate per oltre 40.000 euro;
- attestazioni rilasciate dall’ente nel 2006;
- successivo silenzio durato tredici anni;
- diniego formale giunto solo nel 2019.
Il silenzio-assenso non vale per il condono edilizio: vediamo quando!
Nel 2004 il ricorrente presenta quattro distinte istanze di condono edilizio per costruzioni realizzate senza permesso su aree di sua proprietà, versa integralmente le somme dovute, per un importo complessivo superiore a 40.000 euro, e deposita tutta la documentazione tecnica richiesta.
Nel 2006 il Comune rilascia le attestazioni di conformità urbanistica e avvia il procedimento, richiedendo anche il parere dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.
Da quel momento, però, tutto tace,
...il silenzio più assoluto.
Nessuna risposta, fino al 2019, quando l’amministrazione comunale emette formalmente il diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Il ricorrente presenta ricorso al TAR sostenendo che il decorso del termine perentorio di ventiquattro mesi previsto per legge avrebbe dovuto far scattare il meccanismo del silenzio-assenso, consolidando automaticamente il diritto alla sanatoria. Inoltre egli aveva adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge:
- pagamento integrale delle somme;
- deposito della documentazione;
- ottenimento delle attestazioni di conformità urbanistica.
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso spiegando che “(…) come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (…), il meccanismo del silenzio-assenso non può operare in presenza di vincoli che richiedano per legge un parere espresso delle Autorità competenti. Nella specie, l'area in cui insistono i manufatti abusivi è gravata da una pluralità di vincoli stringenti, quali il vincolo idrogeologico ex r.d. n. 3267/1927, la tutela paesaggistica ex d.lgs. n. 42/2004, l'appartenenza al Parco Nazionale del Gargano in zona 2, nonché la sussistenza di prescrizioni derivanti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e dal Piano per l'Assetto Idrogeologico. Proprio tali vincoli, espressamente menzionati nel provvedimento impugnato, rendono necessaria l'acquisizione di pareri favorevoli e vincolanti da parte degli Enti preposti, escludendo categoricamente la possibilità di una sanatoria tacita”.
Per cui, il silenzio-assenso non può operare in presenza di vincoli che richiedano per legge pareri espressi delle autorità competenti.
Nel caso specifico, l’area risulta gravata da una serie di vincoli stringenti:
- vincolo idrogeologico;
- tutela paesaggistica;
- appartenenza al Parco Nazionale del Gargano.
Vincoli che si aggiungono alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del Piano per l'Assetto Idrogeologico.
Quindi per gli immobili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale è sempre richiesto il parere espresso dell'autorità competente, configurandosi un’ipotesi di insanabilità che preclude qualsiasi possibilità di ricorso alla sanatoria tacita.
Il pagamento delle somme versate garantisce la sanatoria?
In merito al pagamento delle somme versate viene ribadito che “(…) quanto ai versamenti, essi non hanno carattere risolutivo, non potendosi generare un automatismo tra pagamento delle somme dovute e concessione della sanatoria, in particolare quando manchino i presupposti sostanziali di legittimità per il condono (...), trattandosi di un mero adempimento finanziario che non può certamente sovvertire le condizioni di legge ostative alla sanatoria. La mancata restituzione delle somme da parte del Comune (...) costituisce questione del tutto estranea al thema decidendum della presente controversia e non può in alcun modo inficiare la legittimità del diniego.”
I versamenti non hanno carattere risolutivo e non può generarsi un automatismo tra pagamento delle somme dovute e concessione della sanatoria.
Rapporto tra condono ed attestazione di conformità urbanistica
Con riferimento alle attestazioni di conformità urbanistica rilasciate postume, i giudici dichiarano che in relazione alla richiesta di condono le stesse "non certificano affatto la conformità delle opere, ma si limitano ad attestare la presentazione della domanda di condono, espressamente subordinandola al rispetto dei vincoli sussistenti sulla zona."
"(...) La valutazione sulla compatibilità idrogeologica è riservata per legge all'Autorità di Bacino, oggi Distretto Idrografico, la quale non ha rilasciato il parere favorevole, circostanza ostativa di per sé alla conclusione positiva del procedimento. La mera relazione tecnica di parte, che dichiara l'assenza di pericolosità, è giuridicamente irrilevante e non può sostituire il parere tecnico dell'Ente competente, dovendo la sussistenza del vincolo essere valutata al momento della decisione sulla domanda di condono, a prescindere dall'epoca di realizzazione dell'opera".
Le attestazioni di conformità rilasciate dal Comune esulano quindi dagli aspetti inerenti agli ambiti di propria competenza, ma esse si limitano essenzialmente a valutazioni di tipo urbanistico. Così come, la relazione tecnica di parte, che dichiara l’assenza di pericolosità, risulta essere irrilevante, perché incapace di sostituire il parere dell’ente competente.
Senza il parere dell’ente competente, il condono non può essere concesso.
La lottizzazione abusiva? Niente sanatoria
Inoltre il Comune ha evidenziato come i manufatti realizzati “(…) configurino una vera e propria lottizzazione abusiva in zona rurale a prevalente valore paesaggistico-ambientale, (...).".
La presenza di opere plurime e di interventi continuativi nel tempo aventi caratteristiche funzionali indipendenti comporta che l'abuso in questione possa essere addirittura inquadrato come lottizzazione abusiva.
In merito agli interventi possibili, i giudici, infatti, sottolineano come “la classificazione urbanistica dell'area (sia) inequivocabilmente determinata dal vigente Piano Urbanistico Generale, che la identifica come zona rurale soggetta a specifiche limitazioni d'uso, e non più dal precedente Piano di Fattibilità richiamato dal ricorrente.”
Per cui gli interventi, derivanti dalla realizzazione di più manufatti in una zona rurale a prevalente valore paesaggistico-ambientale, non potevano che essere illegittimi perché attestati su aree soggette a specifiche limitazioni d’uso (come specificatamente riportato nella classificazione urbanistica del Piano Urbanistico vigente).
Conclusione?...
...“L'Amministrazione ha dunque correttamente individuato le cause ostative, consistenti nell'assenza dei pareri vincolanti e nel contrasto con le previsioni del PUG e degli strumenti di tutela sovraordinati, adempiendo al proprio obbligo di motivazione. In sintesi, dunque, la durata del procedimento, seppure prolungata, non può di per sé legittimare un diritto alla sanatoria quando manchino i presupposti sostanziali per la legittimazione dell’edificato.”
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, vincoli paesaggistici, silenzio-assenso, aree protette, zone vincolate, tutela paesaggistica, vincoli ambientali.
Condoni e Sanatorie
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