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BIM: attenzione alle competenze certificate! Si rischia l’esclusione dalle gare

Il BIM (Building Information Modeling) è una metodologia integrata per la progettazione e la gestione digitale delle opere, fondamentale negli appalti pubblici. La sentenza del TAR Liguria n. 944/2025 evidenzia l’esclusione di un concorrente per mancata dimostrazione delle competenze BIM. Garantire professionisti certificati assicura qualità, controllo e monitoraggio efficiente nei lavori complessi.

Che cos’è il BIM?

Quando si parla di BIM (Building Information Modeling) non si deve pensare a un semplice software, ma ad una metodologia di lavoro integrata attraverso la quale si sviluppa un modello digitale dell’opera.
Il fulcro di questa metodologia è il modello informativo, un ambiente digitale che raccoglie e organizza in modo strutturato dati geometrici, tecnici e prestazionali dell’opera.

Il modello BIM è composto da oggetti parametrici intelligenti, ciascuno dei quali incorpora informazioni utili non solo alla progettazione, ma anche all’esecuzione dei lavori, alla manutenzione e alla gestione nel tempo del bene costruito.
Non si tratta, quindi, di una semplice rappresentazione tridimensionale, bensì di un modello informativo dinamico, multidisciplinare e condiviso.

A differenza della progettazione CAD, che si basa prevalentemente su elaborati grafici bidimensionali o tridimensionali, la progettazione BIM attribuisce a ogni elemento del modello caratteristiche e prestazioni specifiche, rendendo il progetto un vero e proprio sistema informativo.

 

BIM negli appalti pubblici: competenze certificate e criteri di selezione

La digitalizzazione informatica nel settore delle costruzioni sta cambiando anche il modo di partecipare alle gare pubbliche in quanto, anche se da un lato alle gare devono partecipare il maggior numero di operatori economici, dall’altro è necessario scegliere operatori che abbiano competenze tecniche adeguate e certificate.
Con l’introduzione del BIM negli appalti pubblici, le stazioni appaltanti devono quindi adottare criteri di valutazione più rigorosi, senza però rinunciare ai principi di trasparenza e concorrenza che regolano gli appalti pubblici.

Il Building Information Modeling non è infatti una semplice modalità di rappresentazione grafica dei progetti, ma un vero e proprio sistema integrato di gestione informativa che accompagna l’intera vita dell’opera, dalla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione, fino alla demolizione/dismissione.
Richiedere competenze BIM certificate significa quindi pretendere un livello di professionalità elevato, che non può essere dimostrato attraverso dichiarazioni generiche.

La questione assume particolare rilevanza quando si tratta di opere finanziate con fondi pubblici e destinate a servizi essenziali per la collettività, come nel caso delle residenze universitarie.
Le stazioni appaltanti devono quindi da un lato evitare criteri troppo rigidi che rischiano di escludere imprese effettivamente qualificate ma dall’altro richiedere prove concrete delle competenze necessarie.

La situazione si complica ulteriormente quando nel procedimento di affidamento sono coinvolti più soggetti, come le stazioni uniche appaltanti, che redigono e pubblicano le gare pubbliche, e le amministrazioni della PA, che invece beneficiano degli interventi edilizi.

Proprio questi temi sono al centro della sentenza n. 944/2025 del TAR Liguria che ha affrontato il caso di un’esclusione da una gara d’appalto per la realizzazione di una residenza universitaria mediante metodologia BIM.

La decisione offre importanti spunti di riflessione sul limite oltre il quale il principio di massima partecipazione deve arrestarsi di fronte all’esigenza di garantire competenze tecniche effettive e documentate.

 

Gare pubbliche e BIM: TAR conferma esclusione per mancanza dei requisiti tecnico-professionali

La Regione Liguria aveva indetto una gara per conto dell’Agenzia ligure relativa all’affidamento della progettazione esecutiva, da realizzarsi con metodologia BIM, e dell’esecuzione dei lavori di recupero di porzioni di un ex ospedale da destinare a residenza universitaria.

Il disciplinare di gara richiedeva, tra l’altro, il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, imponendo che almeno uno dei due “servizi di punta” di ingegneria e architettura fosse stato svolto mediante modellazione BIM.

Alla procedura partecipano solo due operatori economici e all’esito della valutazione delle offerte, il raggruppamento ricorrente, risultato primo in graduatoria, è stato successivamente escluso durante la fase di verifica amministrativa.

La PA ha chiarito che l’esclusione sarebbe stata correlata:

  • all’insufficiente dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per la categoria "opere a verde", con particolare riferimento all'utilizzo della metodologia BIM;
  • alla mancata produzione della documentazione relativa a una società che svolgeva un ruolo chiave nella gestione BIM di cantiere.

Il concorrente aveva inizialmente indicato una società cooperativa per i servizi di progettazione della categoria contestata, sostituendola poi, dopo le osservazioni della stazione appaltante, con un altro operatore. Quest’ultimo aveva dichiarato di aver svolto lavori analoghi in un appalto privato milanese, ma senza fornire elementi sufficienti a quantificare con precisione l’importo riferibile alle opere a verde.

Il TAR rigetta il ricorso sottolineando che “Il ricorrente non si premura di specificare in alcun modo il procedimento di calcolo seguito al fine di isolare l’importo riferibile alle opere a verde da quello indicato dal committente nell’attestazione prodotta. (...) In definitiva, sulla base delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo e della relativa documentazione, non è possibile quantificare l’entità e il corrispettivo riferibili alla progettazione che –...– ha avuto ad oggetto lavori analoghi a quelli della categoria la cui carente dimostrazione è stata contestata dalla stazione appaltante; ne discende che risulta impedito quel «confronto in concreto tra le prestazioni» (…).”
Il ricorso è stato bocciato nella fattispecie in quanto non veniva spiegato come fosse avvenuto il calcolo dell’importo delle opere a verde, né erano stati forniti documenti specifici (tabelle o prospetti) che permettessero di verificarlo.
Gli importi indicati erano incoerenti, rendendo impossibile stabilire con certezza quale parte dei lavori fosse riferibile alla categoria richiesta dal bando.

Inoltre, dall’offerta di gestione informativa emerge chiaramente che la società non aveva un ruolo marginale ma centrale nella gestione BIM del cantiere. Si occupava di sviluppare il modello digitale, controllare i lavori e gestire i dati del progetto. Infatti, il BIM Manager della società avrebbe avuto il ruolo di coordinamento e di verifica di tutto il flusso di lavoro, pur non avendo specifiche e certificate competenze in merito. Quindi la società era attivamente coinvolta nella progettazione e nella gestione dell’opera, contrariamente a quanto sosteneva il ricorrente.

La sentenza sottolinea l’importanza delle competenze BIM nella gestione e progettazione dei lavori complessi.

Il TAR ha evidenziato che solo operatori con qualifiche effettive e dimostrate nel BIM possono garantire il corretto sviluppo e monitoraggio dei modelli digitali durante l’esecuzione dell’opera ai sensi del codice degli appalti. Il possesso di competenze avanzate nella gestione informativa dei flussi di dati è un requisito essenziale per assicurare la qualità, l’efficienza e la regolarità di un appalto BIM.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

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