Campeggi, villaggi, residence: case mobili per vacanze libere dall'autorizzazione paesaggistica
Il DPR 73/2026, dal 27 maggio 2026, modificando il DPR 31/2017, amplia l'elenco degli interventi esclusi dal nulla osta paesaggistico e di quelli con procedura semplificata. Case mobili e autocaravan liberi dal nulla osta nelle strutture ricettive 'in regola', realizzazione di infrastrutture a rete con autorizzazione semplificata.
Il DPR 73/2026, in vigore dal 27 maggio 2026, modifica il DPR 31/2017 ampliando l'elenco degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e di quelli soggetti a procedura semplificata. La riforma riguarda in particolare campeggi, villaggi e strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di nulla osta paesaggistico. In tali contesti, la collocazione di case mobili per vacanze, caravan e autocaravan, se privi di collegamenti permanenti al suolo e conformi alle norme tecniche e regionali, è ora libera da autorizzazione. Restano invece soggetti a procedimento semplificato gli interventi sulle infrastrutture a rete e sulla distribuzione delle aree attrezzate, purché senza nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.
Case mobili, caravan e autocaravan nei campeggi liberi dall'autorizzazione
Non servirà più, dal prossimo 27 maggio, l'autorizzazione paesaggistica per la collocazione di case mobili per vacanze, caravan, autocaravan e altri mezzi mobili di pernottamento all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di nulla osta paesistico, al rispetto di determinate condizioni.
Il tutto è frutto della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio, del DPR n.73 del 20 febbraio 2026, che modifica il DPR n. 31/2017 sugli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione semplificata.
La novità riguarda soprattutto campeggi, villaggi e strutture turistico-ricettive all'aperto: alcune installazioni di mezzi mobili di pernottamento possono ora rientrare tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, mentre determinati interventi sulle aree attrezzate e sulle reti tecnologiche sono ricondotti alla procedura semplificata.
Esclusione di autorizzazione o autorizzazione semplificata: dove interviene il decreto
Il decreto interviene sugli allegati del DPR 31/2017, cioè sul regolamento che distingue tra:
- interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A;
- interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, elencati nell’Allegato B.
La modifica è mirata e riguarda le strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica.
Nuovi interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
All’Allegato A, lettera A.27, viene aggiunta una nuova ipotesi di esclusione. Non richiede autorizzazione paesaggistica la collocazione, anche continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto, di mezzi mobili di pernottamento e relativi accessori.
Rientrano in questa previsione, ad esempio:
- caravan;
- case mobili per vacanze;
- autocaravan;
- eventuali pertinenze e accessori.
L’esclusione opera però solo se ricorrono precise condizioni.
Condizioni da verificare
La struttura deve essere già munita di autorizzazione paesaggistica riferita specificamente anche alle aree attrezzate dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie.
Inoltre, i mezzi mobili devono:
- avere le caratteristiche dei veicoli ricreazionali secondo le norme UNI EN 13878:2007 e successivi aggiornamenti;
- possedere i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada;
- essere conformi alla normativa regionale di settore, se esistente;
- non avere collegamenti permanenti al suolo;
- essere collegati alle reti tecnologiche con sistemi facilmente rimovibili;
- essere rimossi alla cessazione definitiva dell’attività, senza alterare l’aspetto esteriore dei luoghi.
In assenza di tali condizioni, non può darsi per automatica l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica.
Interventi soggetti a procedura semplificata
Il decreto modifica anche l’Allegato B, lettera B.26. Sono ora sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportano:
- realizzazione di infrastrutture a rete;
- modifica del numero delle aree attrezzate;
- diversa collocazione delle aree attrezzate dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie.
La procedura semplificata è ammessa solo se non vi è realizzazione di nuove costruzioni e non vi è aumento della capacità ricettiva.
Il decreto entra in vigore dal prossimo 27 maggio 2026.
FAQ TECNICHE: Case mobili libere dall'autorizzazione paesaggistica | Ingenio
Da quando le case mobili nei campeggi sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica?
L’esclusione opera dal 27 maggio 2026, data di entrata in vigore del DPR 73/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e modificativo del DPR 31/2017.
In quali strutture vale l’esclusione dal nulla osta paesaggistico?
Solo nelle strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica, riferita anche alle aree attrezzate con utenze elettriche, idriche e fognarie.
Quali requisiti devono avere case mobili, caravan e autocaravan?
Devono essere mezzi mobili di pernottamento conformi alle norme UNI EN, idonei alla circolazione, privi di collegamenti permanenti al suolo e allacciati alle reti con sistemi facilmente rimovibili.
Quando l’esclusione non si applica automaticamente?
Quando mancano i requisiti tecnici o la struttura non è già autorizzata sotto il profilo paesaggistico. In tali casi resta necessario valutare l’assoggettamento a ordinaria o semplificata autorizzazione.
Quali interventi restano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata?
La realizzazione di infrastrutture a rete, la modifica o diversa collocazione delle aree attrezzate nelle strutture ricettive all’aperto, purché senza nuove costruzioni e senza aumento della capacità ricettiva.
IL DPR 73/2026 E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
Titoli Abilitativi
Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
