Codice Appalti | Professione
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Codice contratti: CNI auspica che il Governo acquisisca le osservazioni giunte dalle Commissioni di Camera e Senato

Le Commissioni interessate hanno accolto gran parte delle proposte avanzate da CNI e RPT

Perrini: "È nell'interesse di tutti avere un Codice efficace, utile per realizzare rapidamente opere di qualità"

Lo scorso 21 febbraio le Commissioni interessate di Camera e Senato hanno espresso parere positivo, con osservazioni, sull’iniziativa del Governo relativa al Codice dei contratti pubblici. Le suddette osservazioni recepiscono gran parte delle richieste e delle proposte avanzate dalla Rete Professioni Tecniche e dal Consiglio Nazionale Ingegneri in occasione delle previste interlocuzioni istituzionali.

Sia come RPT che come CNI – commenta Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri - abbiamo profuso un grande impegno per vigilare e contribuire alla redazione di una normativa chiara ed utile per le categorie professionali e, in ultima analisi, per i cittadini. Ci auguriamo che il Governo possa accogliere le osservazioni di Camera e Senato, in modo da avere nel Codice dei contratti pubblici uno strumento finalmente efficace, atto alla realizzazione rapida di opere di qualità”.

In estrema sintesi le Commissioni hanno favorevolmente accolto i seguenti punti:

  • Opportunità di sancire il divieto assoluto di fornire prestazioni professionali a titolo gratuito.
  • Specificare che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell'opera, includendone i risultati nella relazione tecnica allegata. Non consentire, inoltre, né il subappalto né l'affidamento, da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi, della redazione della predetta relazione.
  • Prevedere il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse; obbligo di utilizzare, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i parametri a base del calcolo da aggiornare in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2.
  • Per una più accurata determinazione della base d’asta, opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso.
  • Relativamente all’appalto integrato, definire i casi in cui è possibile ricorrere a tale istituto, introdurre una soglia di importo minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione, indipendentemente dal loro valore, specificando che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.
  • Relativamente all’affidamento, modificare l'articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: "fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera" con le seguenti: "ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" e aggiungendo dopo le parole: "del prezzo più basso" le seguenti: "motivando adeguatamente la scelta".
  • Relativamente ai tempi di nomina della Commissione di concorso, specificarle per scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura.
  • Specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni.
  • Per la direzione dei lavori, prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.
  • Per il collaudo, prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.
  • In relazione alla riduzione dei livelli progettuali da 3 a 2, chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso.
  • Inserire anche i geometri tra le categorie nominabili per i componenti del collegio consultivo tecnico.
  • Evitare l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold-plating).

Il CNI si augura che, nelle sue valutazioni finali, il Governo vorrà accogliere le suddette osservazioni, licenziando un testo finale che consenta al Codice di garantire l’efficacia da tutti auspicata.

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