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Come tassare i premi dei concorsi di progettazione? I chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 266/2025, fa chiarezza sul regime fiscale dei premi nei concorsi di progettazione. Il documento spiega quando si applica la ritenuta, se serve la partita IVA e come comportarsi in caso di professionisti non residenti, fornendo indicazioni operative per enti e tecnici.

Concorso di progettazione: come tassare i premi ai professionisti non titolari di partita IVA

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 266/2025, il trattamento fiscale dei premi erogati ai partecipanti di un concorso di progettazione in due gradi che non siano titolari di partita IVA e lavorino all’estero. Il documento distingue tra attività professionale abituale e prestazione occasionale, con effetti diversi su IVA, ritenute e contributi previdenziali.

Il quesito nasce da un Ministero che aveva indetto un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art. 24 del D.L. 152/2021 (PNRR Scuole).
Tra i premi previsti, alcuni dovevano essere corrisposti a professionisti non titolari di partita IVA, iscritti all’albo ma residenti e occupati stabilmente all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

  • i premi corrisposti nell’ambito dei concorsi di progettazione rappresentano compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non “premi in denaro” generici;
  • tuttavia, se manca il requisito dell’abitualità, la prestazione può configurarsi come occasionale e quindi fuori campo IVA;
  • nei confronti di soggetti non residenti, il premio va comunque assoggettato a ritenuta del 30% a titolo d’imposta.

 

Inquadramento fiscale e requisiti tecnici

Secondo l’art. 53 del TUIR (D.P.R. 917/1986), costituiscono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni. L’art. 67 del medesimo testo qualifica come redditi diversi quelli derivanti da attività non esercitate abitualmente.

L’Agenzia ribadisce un principio consolidato (Risoluzioni n. 88/E del 2015 e n. 41/E del 2020):

  • l’iscrizione all’albo professionale è elemento che di norma presuppone l’abitualità dell’attività;
  • tuttavia, in casi particolari, può essere riconosciuto il carattere occasionale, se l’attività è episodica e non rientra nell’esercizio ordinario della professione.

In questo interpello, il professionista:

  • era iscritto all’albo e alla Cassa previdenziale “ai soli fini contributivi figurativi”;
  • risiedeva all’estero, dove lavorava come dipendente;
  • dichiarava di non esercitare in modo abituale attività autonoma.

In base a tali elementi, l’Agenzia ha riconosciuto la natura occasionale della prestazione, con conseguente esclusione dal campo IVA.

  

Procedura, ritenute e fatturazione

1. Ritenute fiscali

  • Per i soggetti non residenti, l’art. 25, comma 2, del D.P.R. 600/1973 impone una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sui compensi di lavoro autonomo, anche non abituale.
  • La ritenuta è operata dalla stazione appaltante in qualità di sostituto d’imposta.

2. Fatturazione e IVA

  • La prestazione, essendo occasionale, non è soggetta a IVA e non richiede emissione di fattura; è sufficiente una notula o ricevuta per prestazione occasionale.
  • L’operazione resta fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo (art. 5, D.P.R. 633/1972).

3. Contributo previdenziale

  • L’Agenzia non si è pronunciata sul contributo alla Cassa di categoria (es. Inarcassa), ritenendo la questione estranea alle proprie competenze.
  • In via generale, per prestazioni occasionali sotto i 5.000 euro annui, non è dovuto alcun contributo previdenziale.

 

Implicazioni per i professionisti e le stazioni appaltanti

Per le stazioni appaltanti:

  • occorre verificare la posizione fiscale del percettore prima della liquidazione del premio;
  • in caso di soggetto non residente e non titolare di partita IVA, si applica la ritenuta del 30% e non si richiede fattura;
  • i premi devono essere contabilizzati come spese soggette a ritenuta, non come corrispettivi d’appalto.

Per i professionisti:

  • l’iscrizione all’albo non comporta automaticamente l’obbligo IVA, se l’attività non è esercitata abitualmente;
  • in caso di premi o concorsi una tantum, è possibile operare come prestatore occasionale, anche se iscritti all’albo;
  • l’assenza di partita IVA non preclude la partecipazione a concorsi, ma influisce sul trattamento fiscale.

 


 

 

FAQ

1- Un architetto iscritto all’albo ma senza partita IVA può partecipare a un concorso di progettazione pubblico?
Sì, può partecipare. Se l’attività è occasionale e non abituale, può emettere una ricevuta per prestazione occasionale, senza IVA.
2- Qual è la tassazione del premio se il professionista vive e lavora all’estero?
 In base alla Risposta n. 266/2025, il premio è soggetto a ritenuta del 30% a titolo d’imposta in Italia, come reddito di lavoro autonomo percepito da soggetto non residente.
3-  È dovuto il contributo alla Cassa (es. Inarcassa)?
L’Agenzia non si pronuncia. In linea generale, per prestazioni occasionali sotto i 5.000 euro annui, non si applicano contributi previdenziali obbligatori.
4- Il premio va considerato imponibile ai fini IVA?
No, la prestazione occasionale è fuori campo IVA, mancando il presupposto di abitualità richiesto dall’art. 5 del D.P.R. 633/1972.

 

>> Risposta n. 266/2025 SCARICABILE IN ALLEGATO

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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