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Condono edilizio: non si può demolire se c'è un'istanza di sanatoria da esaminare

Sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio.

La richiesta di condono edilizio 'stoppa' la demolizione? Dipende.

Una sentenza che aiuta a chiarire e a dirimere una questione spesso affrontata, anche di recente su Ingenio con risvolti leggermente diversi, è la n.4496/2023 del 3 maggio del Consiglio di Stato, inerente un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi per alcune opere abusive per le quali era stata presentata istanza di condono.

La sospensione del procedimento sanzionatorio

Nello specifico, i proprietari contestavano la illegittimità del provvedimento impugnato per non avere il Comune tenuto conto che, relativamente a tutte le opere abusive realizzate, che erano state presentate (ben) quattro domande di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del DL 269/2003 (cd. Terzo condono edilizio) da soggetti a vario titolo interessati alla sanatoria degli abusi, risultando dunque violato il disposto dell'art. 44 della legge 47/1985 che sancisce la sospensione del procedimento sanzionatorio edilizio in pendenza dell’evasione della domanda di sanatoria che, dunque, avrebbe dovuto essere esaminata dagli uffici comunali prima di poter disporre la demolizione delle opere realizzate.

La demolizione va 'fermata' perché c'è un'istanza di condono pendente

Per Palazzo Spada il ricorso è da accogliere in quanto, come confermato all’esito dell’approfondimento istruttorio, le opere oggetto dell’ordine sanzionatorio impugnato in prime cure sono oggetto delle domande di condono pendenti, e sui cui il Comune ha adottato in data 9 dicembre 2021 la comunicazione di motivi ostativi, prodromica al diniego finale.

Oltre a quanto emergente dalle documentazioni di provenienza comunale, sono dirimenti le conclusioni raggiunte dalla verifica effettiva degli abusi, dalla quale emerge che le difformità, lungi dal riguardare estensioni o porzioni autonome, hanno ad oggetto i medesimi manufatti e le stesse opere oggetto della pendente domanda di condono.

Il Consiglio di Stato ribadisce quindi il principio a mente del quale sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. VI , 15/01/2021 , n. 488).

La definizione del procedimento di condono

Infine, segnala Palazzo Spada, trattandosi di difformità sul medesimo immobile e concernenti le stesse opere, in ogni caso occorreva preliminarmente, rispetto all’adozione del provvedimento sanzionatorio, la definizione del procedimento di condono, anche attraverso la verifica della non condonabilità proprio a cagione della realizzazione di mutamenti ulteriori rispetto a quanto posto a base delle istanze di sanatoria speciale.

In proposito, come noto, la legislazione statale in materia di condono presuppone la permanenza dell'opera da condonare nel corso del procedimento di condono; in pendenza di tale procedimento, sono ammessi solo lavori di completamento dell'opera stessa, come risulta dalla chiara formulazione dell' art. 35, comma 12, legge 47/1985 ; non è invece ammissibile la sua sostituzione con un nuovo manufatto, anche se identico dal punto di vista volumetrico, della sagoma e della superficie (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. II , 28/05/2019 , n. 3471).

In definitiva:

  • c'è una carenza di adeguata istruttoria da parte del comune;
  • per il futuro il Comune ha l'onere della previa definizione delle domande di condono, attraverso l’applicazione della relativa disciplina peculiare, anche con riferimento ai lavori ulteriori.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

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