Demolizione di abusi edilizi: quando il direttore dei lavori strutturali non è responsabile
L'ordine di demolizione ex art. 31 del Testo Unico Edilizia non può essere legittimamente indirizzato al direttore dei lavori strutturali che abbia operato in conformità al progetto redatto e depositato da altro professionista, senza autonoma incidenza sulle scelte progettuali, e che abbia da tempo cessato qualsiasi disponibilità sull'opera.
Non sempre tutti i professionisti tecnici che 'lavorano' su un progetto possono essere considerati responsabili per l'abuso edilizio, soprattutto quando si limitano a dare esecuzione ad un progetto realizzato da altri.
Per questo, il TAR Abruzzo, nella sentenza 42/2026, fornisce un'interpretazione restrittiva - e assai importante - della nozione di "responsabile dell'abuso" ex art. 31 DPR 380/2001, parametrandola alla figura di chi abbia determinato o compiuto l'abuso attraverso le proprie scelte progettuali, con esclusione del professionista che abbia svolto la direzione lavori in una specifica branca tecnica (nel caso specifico, quella strutturale) limitandosi a eseguire fedelmente un progetto altrui.
Il TAR ha quindi annullato parzialmente un'ordinanza di demolizione nella parte in cui individua quale destinataria anche il direttore dei lavori strutturali, chiarendo che l'art. 31 sopracitato legittima l'ordine demolitorio nei confronti del proprietario e del "responsabile dell'abuso", qualifica che non può essere attribuita al professionista che abbia eseguito la propria direzione lavori in piena conformità a un progetto redatto e depositato da altro soggetto, senza alcuna autonoma incidenza sulle scelte progettuali.
Il contesto: SCIA, progetto e ruoli professionali distinti
Si dibatte sul ricorso, proposto dalla direttrice delle opere strutturali di un edificio situato in una zona sismica, contro l'ordinanza di demolizione di due balconi abusivi che la stessa si era vista recapitare.
I lavori di demolizione e ricostruzione erano stati autorizzati mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.
Nel cantiere operavano professionisti con ruoli distinti: un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici, un ingegnere come progettista delle opere strutturali e un secondo ingegnere come direttore dei lavori strutturali.
Quest'ultima dirigeva l'esecuzione attenendosi al progetto strutturale ricevuto, ultimando i lavori e trasmettendo la relazione a strutture ultimate, cui segue il regolare collaudo.
L'emersione dell'abuso e il procedimento sanzionatorio
A seguito di segnalazioni, il Comune avviava individuava difformità tra gli elaborati architettonici depositati allo sportello comunale e quelli trasmessi al Genio Civile. Emergeva che erroneamente erano stati allegati alla SCIA elaborati privi di alcune opere (balconi), mentre al Genio Civile erano stati depositati quelli recanti le opere poi realizzate.
Il Comune, ritenuto abusivo l'intero intervento per le difformità accertate e per pregresse irregolarità urbanistiche del preesistente, annullava la SCIA e il successivo permesso in sanatoria, adottando infine l'ordinanza di demolizione indirizzata anche al direttore dei lavori strutturali.
Il motivo di ricorso: estraneità all'abuso e cessazione dell'incarico
La direttrice dei lavori strutturali impugnava l'ordinanza di demolizione affermando di non essere proprietaria dell'immobile e dinon poter essere individuata quale responsabile dell'abuso.
Parte ricorrente afferma poi che “In tale contesto non si riesce a comprendere quale possa essere il rilievo di responsabilità dell’esponente la quale, nella propria limitata veste di direttore dei lavori strutturali, avendo avuto a propria disposizione (non essendone l’autrice) la copia del progetto architettonico e la copia del progetto strutturale in cui sia i balconi, sia il vano cantina ed anche la porzione di edificio già distinto in catasto, risultano correttamente rappresentati, ha fatto in effetti eseguire, nell’inconsapevolezza incolpevole delle problematiche successivamente emerse, i lavori conformi al progetto strutturale autorizzato. Né risulta in alcun modo indicata, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione nella quale il Comune chiarisca in che cosa consistano i profili della ritenuta responsabilità dell’esponente, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Né, infine, risulta svolta qualsivoglia istruttoria da parte dell’ente civico volta a verificare se nella vicenda possano rinvenirsi responsabilità dell’Ing. Totani, il che consente di rinvenire eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per carenza o difetto di istruttoria e per ingiustizia manifesta.”.
Inoltre parte ricorrente rileva come “l’attività di direzione lavori svolta dall’esponente ha avuto termine il 30.11.2020, data di invio della relazione a strutture ultimate. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, l’esponente, avendo esaurito l’attività oggetto dell’incarico di direzione dei lavori delle opere strutturali, ha lasciato il cantiere e non ha più la disponibilità dell’opera realizzata, come reso evidente anche dall’avvenuto collaudo delle opere strutturali…L’esponente, avendo da anni terminato la propria attività di direzione dei lavori delle opere strutturali, non ha più alcun potere d’intervento sulle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, e quindi non può rientrare tra i soggetti cui può essere indirizzato l’ordine demolitorio e ripristinatorio.”.
L'interpretazione restrittiva del responsabile dell'abuso
Il TAR accoglie il ricorso partendo dal presupposto che l'ingegnere non è proprietaria del bene di che trattasi e che la stessa non può essere ritenuta la responsabile dell’abuso in quanto essa, come già affermato nell’ordinanza n. 16/2025, “ha diretto i lavori per un progetto redatto e presentato da altro soggetto, attenendosi allo stesso” e, dunque, non può essere ritenuta responsabile dell’abuso in quanto mera esecutrice dell’abuso da altri realizzato.
In altri termini, il mero ruolo di direttore dei lavori strutturali non rende la stessa un autore dell’abuso avendo la medesima, nel caso de quo, posto in essere un progetto strutturale ed architettonico da altri redatto (e depositato al Genio Civile) e non avendo inciso minimamente su di esso.
Il Collegio, sul punto, ritiene che l’art. 31 del DPR n. 380/2001 indichi, con le parole “responsabile dell’abuso”, il soggetto che ha compiuto l’abuso che, nella vicenda di che trattasi, non può che essere la persona che ha redatto il progetto in contrasto la situazione edilizia ed urbanistica esistente e non chi ha diretto alcuni lavori dello stesso (nella specie, quelli strutturali) in piena aderenza al predetto progetto, atteso che tale persona diventa un mero esecutore di decisioni assunte da altri.
Inoltre risulta accertato che l’ingegnere non ha più alcun rapporto con l’immobile, avendo terminato i lavori strutturali di cui era incaricata e non avendone più la disponibilità, e dunque la stessa non può essere destinataria di un ordine che non può in alcun modo adempiere.
Rsponsabilità per abusi edilizi: FAQ tecniche
Chi può essere destinatario dell’ordine di demolizione ex art. 31 del Testo Unico Edilizia?
L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario dell’immobile e al soggetto qualificabile come “responsabile dell’abuso”, ossia a chi ha determinato o realizzato l’illecito attraverso scelte progettuali o decisionali autonome.
Il direttore dei lavori strutturali è sempre responsabile dell’abuso edilizio?
No. Il solo svolgimento della direzione lavori strutturali non comporta automaticamente responsabilità per l’abuso, soprattutto quando il professionista si è limitato a eseguire fedelmente un progetto redatto e depositato da altri, senza incidere sulle scelte progettuali.
Perché il TAR Abruzzo ha annullato l’ordinanza di demolizione nei confronti del direttore dei lavori strutturali?
Il TAR Abruzzo ha ritenuto che il direttore dei lavori strutturali non potesse essere qualificato come responsabile dell’abuso, avendo operato in conformità a un progetto altrui e senza alcun potere decisionale sull’intervento edilizio contestato.
Conta la cessazione dell’incarico ai fini della responsabilità?
Sì. Il TAR ha valorizzato il fatto che il direttore dei lavori strutturali avesse concluso l’incarico da tempo, trasmettendo la relazione a strutture ultimate e perdendo ogni disponibilità e potere di intervento sull’opera, circostanza incompatibile con l’imposizione di un ordine di demolizione.
Quale interpretazione viene data alla nozione di “responsabile dell’abuso”?
La nozione è interpretata in senso restrittivo: responsabile è chi ha ideato o realizzato l’abuso tramite le proprie scelte progettuali o esecutive, non il professionista che ha svolto un ruolo tecnico settoriale come mero esecutore di decisioni assunte da altri.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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