Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Direttore dei lavori e difetti edilizi: vale la responsabilità contrattuale?

L’articolo esamina la responsabilità del direttore dei lavori per gravi difetti edilizi. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33000/2025 chiarisce che ai professionisti si applicano il regime proprio della responsabilità contrattuale, e non la decadenza prevista per l’appaltatore, ex art. 1669 c.c.

Difetti edilizi e direttore dei lavori: responsabilità (ex art. 1669 c.c.)

Garante della corretta esecuzione dell’opera e della conformità al progetto approvato, il direttore dei lavori (DL) è tra i professionisti che si trova più di frequente al centro di contenziosi quando emergono difetti costruttivi, anche a distanza di anni dalla consegna dell’opera.

Secondo l’art. 1669 del codice civile “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.”
Ribadendo, per edifici o opere destinate a durare nel tempo, l’appaltatore risponde se entro dieci anni dalla realizzazione, l’opera manifesti crolli ovvero sia in pericolo di rovina o presenti gravi difetti dovuti al suolo o alla sua realizzazione. Naturalmente tale responsabilità vale sia per il committente sia verso i suoi aventi causa purché il problema sia segnalato entro un anno dalla sua rilevanza.

A questo punto è lecito chiedersi, si applicano anche ai professionisti i termini di decadenza previsti dall'art. 1669 c.c. per l'appaltatore?

A questa domanda ha fornito una risposta chiara e articolata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33000/2025, affrontando una questione di grande rilevanza per i professionisti tecnici, ossia:

la responsabilità del direttore dei lavori e del progettista nei confronti del committente quando emergano gravi difetti costruttivi nell'opera realizzata.

 

Cedimenti strutturali e vizi dell’opera: chi risponde tra impresa, progettista e direttore lavori?

A causa di gravi fessurazioni causate da cedimenti strutturali delle fondazioni a un edificio, il committente cita in giudizio l’impresa appaltatrice ottenendo in primo e in secondo grado la condanna al risarcimento dei danni.

L'elemento centrale della controversia riguardava però la posizione dei professionisti chiamati in causa dall’impresa, ossia il progettista strutturale, il progettista architettonico/direttore dei lavori, il collaudatore statico.

Durante il processo di secondo grado, infatti, l'impresa impugna la sentenza d’appello presentando ricorso in Cassazione, chiamando in causa contestualmente il direttore lavori (insieme al progettista e al collaudatore) e articolando una serie di censure, tra le quali la principale motivazione risulta essere quella per cui i vizi evidenziati dal committente dipendessero anche da errori dei professionisti nel progetto e nella direzione lavori.

I giudici chiariscono che “(…) il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore che risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e i chiamati in causa progettista e direttore dei lavori - che prestano in forza di contratto d’opera professionale la loro attività nella realizzazione dell’opera - trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ.; tale disposizione, anche se dettata in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, essendo unico l’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi di cui all’art. 1669 cod. civ. (…) Quindi, il riferimento ai contratti d’opera professionale era legittimamente eseguito dalla società appellante, esclusivamente al fine di individuare il titolo della responsabilità che essa sosteneva esistente in capo ai professionisti e al fine di evidenziare correttamente come non si ponesse nei confronti dei professionisti la questione della decadenza ex art. 1669 cod. civ.: poiché il titolo della responsabilità dei professionisti (...) non si poteva porre (...) la decadenza prevista dall’art. 1669 cod. civ. con riguardo alla responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore.”
In sintesi, quando un’opera presenta gravi difetti, l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori possono essere responsabili in solido per lo stesso danno, questo perché il danno è unico e deriva dai vizi dell’opera. Nello specifico:

l'appaltatore risponde ex art. 1669 c.c., mentre i professionisti rispondono per responsabilità contrattuale legata al loro incarico.

Nei confronti dei progettisti e del direttore dei lavori non si applicano, però, i termini di decadenza previsti per l’appaltatore dall’art. 1669 c.c., quindi la sentenza di primo grado ha commesso un errore nel ritenere decaduta la responsabilità dei professionisti.

Qual è la conseguenza di ciò?

mentre per l'appaltatore valgono i termini brevi di decadenza e prescrizione dell'art. 1669 c.c per il direttore dei lavori e il progettista si applica il regime della responsabilità contrattuale.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: direttore dei lavori, responsabilità contrattuale, difetti edilizi, art. 1669 c.c., appaltatore, progettista.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto e accedere al portale tramite login.

Iscriviti Accedi

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Leggi anche