Direttore dei lavori: tenuto al risarcimento fino al 50% dei danni per calcestruzzo difettoso e opere abusive
La responsabilità del direttore dei lavori è cruciale nella prevenzione di vizi costruttivi e delle difformità esecutive. In casi di gravi difformità, vizi del calcestruzzo o opere abusive, il direttore dei lavori può essere ritenuto corresponsabile, con obbligo di risarcire fino al 50% dei costi per eliminare i danni. La responsabilità è solidale con l’appaltatore secondo l’art. 1292 c.c., mentre l’art. 2236 c.c. dispone soltanto una tutela per i problemi tecnici di speciale difficoltà.
Responsabilità del direttore dei lavori: vizi costruttivi e difformità esecutive
La vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere costituisce un obbligo professionale il cui inadempimento può dar luogo a conseguenze rilevanti, specialmente quando emergano difformità rispetto al progetto approvato o vizi costruttivi.
La figura tecnica che garantisce tale vigilanza è il direttore dei lavori ed è ormai assodato che egli non può limitarsi a una presenza formale in cantiere, ma deve esercitare un’attività di controllo effettiva e costante, tale da prevenire o quantomeno impedire la realizzazione di opere difformi, abusive o tecnicamente inadeguate.
A volte le difformità o i vizi sulle opere realizzate sono talmente evidenti e facilmente riscontrabili che il mancato intervento del direttore dei lavori non può essere giustificato, andando ad integrare un inadempimento dei doveri di vigilanza.
In tali ipotesi interessante è il contenuto degli artt. 1292 e 2236 del codice civile.
L’articolo 1292 del codice civile tratta la “Nozione della solidarietà” in particolare la norma evidenzia che “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”
Un’obbligazione è in solido quando più debitori sono corresponsabili di una medesima prestazione/danno/debito e ognuno può essere costretto a pagare tutto, liberando gli altri da tale obbligo. Allo stesso modo, se ci sono più creditori, il debitore può provvedere al pagamento dell'intero debito ad uno solo, estinguendo contestualmente il debito verso tutti gli altri.
L’articolo 2236 del codice civile tratta delle “Responsabilità del prestatore d'opera”, ossia “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”
Quindi vi è l’esonero di responsabilità del prestatore d’opera esclusivamente in caso di problemi tecnici evidentemente complessi.
Recentemente la Corte di Cassazione ha offerto un’ulteriore conferma di questi principi, affrontando un caso emblematico in cui il direttore dei lavori non aveva impedito l’esecuzione di opere palesemente difformi al progetto, compresi sbancamenti non previsti e realizzazioni in posizioni eccentriche rispetto alle planimetrie approvate.
La Suprema Corte ha ribadito che la corresponsabilità del direttore dei lavori opera anche in presenza di vizi del calcestruzzo evidenti (oltre al caso inerente alla presenza di difformità esecutive), quando questi non abbia esercitato con diligenza la propria funzione di controllo.
Conseguenza?
La condanna del direttore dei lavori al risarcimento del 50% dei costi rimediali necessari per eliminare i vizi e le difformità riscontrate.
Direttore dei lavori e responsabilità: quando la mancata vigilanza comporta conseguenze economiche
Un committente, che rivestiva anche il ruolo di progettista e direttore dei lavori, aveva affidato dei lavori ad una società di costruzioni, alla quale è stata contestata la mancata realizzazione a regola d’arte delle opere eseguite. Infatti durante i lavori sono emerse gravi problematiche, tra cui realizzazioni abusive, opere incomplete e difformi rispetto ai progetti approvati, oltre a vizi sul calcestruzzo utilizzato.
Le difformità erano evidenti e macroscopiche come sbancamenti non previsti in progetto e opere realizzate in posizioni eccentriche rispetto a quanto autorizzato.
Le conseguenze furono tali da comportare la decadenza dei titoli abilitativi e la perdita di finanziamenti pubblici, con danni per oltre 500.000 euro.
Riscontrato il danno la committenza ha proceduto alla richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa esecutrice, la quale ha dal canto suo chiamato in causa l’inadempienza della direzione lavori. La doppia veste del committente, anche progettista e direttore dei lavori, si è rivelata determinante nell’esito della causa, perché si sono riscontrati interessi diretti nella richiesta risarcitoria in virtù dei finanziamenti perduti.
Ciò premesso, la Corte d’Appello di Milano, sostenuta anche dalla Cassazione, ha ritenuto che il direttore dei lavori non avesse esercitato con la dovuta diligenza la funzione di vigilanza sulle difformità esecutive. Nella sentenza viene sottolineato per questo che “La Corte di appello ha – ... - ritenuto fondata l’eccezione di corresponsabilità del direttore dei lavori, osservando che la funzione da lui rivestita comportava un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle opere. Ha indicato che il direttore dei lavori avrebbe dovuto avvedersi delle gravi difformità esecutive e impedire che si realizzassero opere abusive o irregolari, stante la loro evidente deviazione dai progetti approvati.”
Tra gli elementi centrali della decisione vi sono anche i vizi riscontrati nel calcestruzzo utilizzato, la Cassazione evidenzia che “viene inoltre contestata la motivazione che riconosce corresponsabilità del direttore dei lavori per vizi del calcestruzzo (...), trattandosi di mere presunzioni. Il secondo motivo è rigettato. La Corte di appello ha – ... - ritenuto fondata l’eccezione di corresponsabilità del direttore dei lavori, osservando che la funzione da lui rivestita comportava un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle opere. Ha indicato che il direttore dei lavori avrebbe dovuto avvedersi delle gravi difformità esecutive e impedire che si realizzassero opere abusive o irregolari, stante la loro evidente deviazione dai progetti approvati. Ha affermato che tali circostanze giustificano la responsabilità concorrente del direttore dei lavori e ne ha quantificato le conseguenze economiche nella misura del 50% dei costi rimediali. La Corte non ha applicato l’art. 2236 c.c. in quanto non ricorrevano problemi tecnici di speciale difficoltà, e ha ritenuto che la responsabilità sorgesse da violazioni della diligenza professionale ordinaria. Pacifica è, infine, nella giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità solidale ex art. 1292 c.c. tra appaltatore e direttore dei lavori (…)”.
Viene confermata quindi dalla Suprema Corte la corresponsabilità del direttore dei lavori con l'impresa esecutrice in quanto il suo ruolo comporta un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle opere.
Il professionista avrebbe dovuto accorgersi delle gravi difformità rispetto ai progetti approvati e impedire la realizzazione di opere abusive o irregolari e per questa sua omissione è ritenuto responsabile in misura pari al 50% dei costi per rimediare agli errori.
Inoltre la responsabilità tra direttore dei lavori e appaltatore è solidale secondo l’art. 1292 c.c. e questa mancata vigilanza ha reso il direttore dei lavori economicamente e legalmente corresponsabile.
La morale?
Il direttore dei lavori deve:
Verificare,
Controllare e
Impedire
la realizzazione di opere difformi o mal eseguite (soprattutto in ambito strutturale), senza limitarsi a registrare le anomalie, ma intervenendo prontamente ed efficacemente per bloccarne appunto l'esecuzione.
Scarica la sentenza in allegato
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