Edifici ante ’67 e onere della prova: cosa significa? come dimostrare la conformità urbanistica?
Gli edifici ante ’67 sono quelli realizzati prima della Legge Ponte (765/67) e la loro legittimità va dimostrata con prove oggettive. Il TAR Abruzzo conferma che l’onere della prova grava sul proprietario: senza documenti concreti, come fatture o mappe storiche, l’immobile può essere soggetto a demolizione.
Edifici ante ’67: cosa significa e come ottenere la conformità urbanistica
Quante volte nel contesto edilizio si sente parlare di immobili costruiti ante ’67, ma che cosa si intende?
Con il termine “ante ’67” si indicano quegli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, data che segna l’entrata in vigore della Legge Ponte (Legge 765/67) che introdusse l’obbligo della licenza edilizia su tutto il territorio comunale.
Gli edifici ante ’67 possono essere considerati conformi solo qualora venga dimostrata la loro legittimità secondo le norme dell’epoca, tramite documenti oggettivi. Eventuali modifiche successive al 1967 richiedono comunque un titolo edilizio, pena la demolizione della parte realizzata a posteriori.
Ma come si ottiene questa conformità urbanistica?
Per ottenere la conformità urbanistica di un immobile ante ’67, è necessario raccogliere prove documentali, ad esempio:
- il primo accatastamento (anteriore al 1967);
- estratti cartografici o aerofotogrammetrie;
- informazioni sui piani regolatori e regolamenti edilizi dell’epoca.
L'entrata in vigore della legge ponte funge da spartiacque per l'edilizia italiana fuori dai centri abitati (nei centri abitati esisteva già l'obbligo di titolo edilizio) suddividendo in due le casistiche sulla legittimità:
- gli edifici costruiti prima del primo settembre 1967, per i quali non serviva alcun titolo abilitativo se realizzati al di fuori del centro abitato;
- gli edifici costruiti dopo l’entrata in vigore della legge, che richiedono un titolo abilitativo alla costruzione (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, etc.) e se questo mancasse, l’opera potrebbe essere soggetta a demolizione.
Colui che ha il compito di dimostrare la data di edificazione dell’opera ante ’67 tramite documentazione oggettiva è il proprietario. In assenza di prove certe, non essendo possibile dimostrare la realizzazione dell’opera in epoca antecedente al 1967, si presume l'illegittimità dell'intervento edilizio e di conseguenza l’opera senza titolo legittimata andrebbe soggetta a demolizione.
Il TAR per l’Abruzzo conferma tali principi, ribadendo chiaramente che:
l’onere della prova grava sul privato e l’amministrazione può fare affidamento su atti ufficiali già in suo possesso per accertare l’epoca di costruzione e la legittimità del manufatto.
Ordini di demolizione e l’onere della prova per edifici ante 1967
Il caso esaminato...
Nel 2024 l’amministrazione comunale avvia una verifica su un fabbricato a due livelli e dagli accertamenti emerge che l’edificio sarebbe stato costruito senza autorizzazioni.
Per questo il Comune emette prima un’ordinanza di sospensione dei lavori e poi, pochi giorni dopo, un ordine di demolizione che impone al proprietario di rimuovere il manufatto entro 90 giorni.
Il ricorrente di contro impugna gli atti davanti al TAR dell’Abruzzo chiedendone l’annullamento, in quanto a suo dire il manufatto non necessitava di alcun titolo abilitativo da parte del Comune poiché “ (…) il terreno su cui è costruito si trovava, all’epoca, al di fuori della perimetrazione del centro abitato e lo stesso manufatto sarebbe stato realizzato in epoca anteriore alla “legge ponte” e, dunque, in un momento in cui non vi era obbligo di licenza edilizia per i manufatti edificati al di fuori del centro abitato essendo tale obbligo stato esteso a tutto il territorio comunale solo dalla predetta “legge ponte”.”.
Il Comune di contro ha richiamato un verbale redatto nel 1982 dall’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, dal quale risulta che proprio in quell’anno la madre del ricorrente stava costruendo il fabbricato. Quindi, l’edificio non è affatto antecedente al 1967 ma è stato realizzato molti anni dopo, senza i necessari titoli edilizi.
Il TAR dichiara infondato il ricorso precisando che “(…) ai sensi dell’art. 63, comma 1 e dell’art. 64, comma 1, c.p.a., l’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia - sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio, sia al fine di poter escludere la necessità di titolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge n. 761/1967 - grava sul privato. Solo quest’ultimo, infatti, può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (…), quali fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori ed all’acquisto dei materiali, bolle di consegna (…), che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare in dettaglio quale fosse la situazione edificatoria all’interno del suo territorio (…).”
Quando un cittadino sostiene che un edificio sia stato costruito prima dell’introduzione dell'obbligo edilizio di richiedere un titolo abilitativo, spetta a lui dimostrarlo con prove concrete, questo perché solo il proprietario può normalmente disporre di documenti utili, come:
- fatture per i lavori;
- ricevute di acquisto dei materiali;
- documentazione tecnica;
- aerofotogrammetrie o mappe catastali storiche.
Il ricorrente invece si è limitato a produrre dichiarazioni di terzi prive di riscontri documentali.
Morale?
Quando si sostiene che un edificio sia stato costruito prima dell’introduzione dell'obbligo di munirsi di un titolo edilizio all'edificazione, come nel caso delle opere anteriori al 1967, la prova deve essere rigorosa e basata su documenti oggettivi.
Le eventuali dichiarazioni di terzi non sono sufficienti.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: edifici ante ’67, conformità urbanistica, Legge Ponte 765/67, onere della prova, proprietario, ordine di demolizione, prove storiche.
FAQ
Che cos’è un edificio ante ’67?
Un edificio ante ’67 è un immobile costruito prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge Ponte 765/67, che introdusse l’obbligo della licenza edilizia sul territorio comunale.
A cosa serve dimostrare la conformità urbanistica di un edificio ante ’67?
Serve a confermare la legittimità dell’immobile secondo le norme dell’epoca e a prevenire ordini di demolizione in caso di lavori realizzati senza titolo edilizio.
Quali prestazioni o requisiti devono essere verificati?
È necessario raccogliere documenti oggettivi come accatastamenti, estratti cartografici, aerofotogrammetrie e fatture storiche, in grado di attestare la data e la modalità di costruzione.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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