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Veranda ante 1967: le prove per la sanabilità senza permesso

Se, a fronte di una perizia giurata e di argomentazioni razionali, coerenti e verosimili che 'datano' l'esecuzione di un'opera edilizia a prima del 1° settembre 1967, l'Amministrazione non oppone nulla di concreto, l'opera va considerata legittima anche in assenza di permesso di costruire.

Se si forniscono prove convincenti e circostanziate sulla risalenza al periodo pre Legge Ponte (765/1967, in vigore dal 1° settembre 1967) di una determinata opera edilizia, è il comune a dover 'controbattere' per provare l'infondatezza delle stesse. In caso contrario, l'opera può dirsi legittima anche senza titolo abilitativo.

La 'telenovela' degli abusi edilizi 'ante 1967' si arricchisce di una nuova puntata interessante: nella sentenza 257/2026 del 22 gennaio, infatti, il Tar Sicilia accoglie il ricorso per la legittimità senza permesso di una veranda risalente nel tempo. Vediamo i dettagli.

 

Il caso: ordinanza di demolizione per svariate opere

Il ricorso è relativo alla "messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione di tutte quelle opere edili (chiusura con parete in muratura della preesistente loggia, chiusura con strutture precarie in alluminio e vetro della preesistente loggia, magazzino)...perchè le stesse opere sono state poste in essere in assenza dei preventivi provvedimenti autorizzativi previsti per legge (Permesso di Costruire, parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e Ufficio del Genio Civile di Palermo)...".

Le opere contestate sono quindi le seguenti:

  • (A) chiusura con parete in muratura della preesistente loggia, già delimitata da tre lati dalle pareti del fabbricato, con conseguente realizzazione di un servizio igienico, avente una superficie coperta di circa mq 3 ed un volume di circa mc 9;
  • (B) chiusura con strutture precarie in alluminio e vetro della preesistente loggia prospiciente la Via -OMISSIS-, avente una superficie di circa mq 7;
  • (C) realizzazione di magazzino in aderenza al fabbricato preesistente, su due lati, mediante la messa in opera di una base in conglomerato cementizio, struttura in profilati di ferro scatolare e due pareti in alluminio e pannelli laminati e con copertura in pannelli metallici coibentati.

Per ciò che concerne l’opera di cui al capo (B), parte ricorrente deduce che la veranda in argomento, anche ai sensi del vigente art. 20 Legge Regionale n. 17/2003, non viola alcuna norma urbanistica ed edilizia, in primo luogo in quanto facilmente sanabile.

Ma ancor prima perché detta veranda è stata realizzata prima dell’01/09/1967, come si evincerebbe dai documenti della ricorrente.

 

Legge Ponte: c'è un prima e un dopo

In conseguenza delle regole della legge 765/1967, le opere realizzate prima del 1° settembre 1967 non necessitavano della licenza edilizia se edificate fuori dai centri urbani, sempre che i comuni non disponessero di un regolamento comunale che obbligava comunque a richiedere una concessione.

Da quella data in poi, invece, scattò l'obbligo generalizzato del permesso di costruire per tutte le opere, dentro e fuori i centri urbani.

 

I documenti comprovanti la risalenza delle opere

In questo caso, secondo il TAR, le prove sono certe e rigorose: si tratta di una perizia giurata con i relativi allegati, tra cui anche una missiva dell’ex GESCAL dell’anno 1966, e della tipologia di vetri degli infissi (lavorati in forme geometriche che impediscono qualsiasi veduta), che sono tipici della fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ’60 (questi tipi di vetri, infatti, già nell’anno 1967 non si producevano più).

Secondo il Collegio, i documenti e le deduzioni sopracitate consentano di ritenere provato che l’opera è stata realizzata antecedentemente all’anno 1967.

Difatti, a fronte di una perizia giurata e di argomentazioni razionali, coerenti e verosimili, l’Amministrazione non ha opposto nulla di concreto, limitandosi ad invocare il mancato assolvimento dell’onere della prova. Insomma, l'onere si è ribaltato sul comune che non ha contestato in alcun modo le prove fornite dal ricorrente.

Pertanto, "posto che nella presente sede, non può che farsi riferimento al criterio probabilistico ed al principio della mancata contestazione specifica dei fatti di cui all’art. 64 c.p.a., in presenza di elementi gravi precisi e concordanti addotti da una delle parti, e dell’inefficace controdeduzione dell’altra parte, non può che ritenersi sussistente la fondatezza del motivo di ricorso che esponga, con le forme e le modalità di cui si è detto, la circostanza decisiva in parola".

La realizzazione dell’opera ante 1967, difatti, rende la stessa potenzialmente sanabile, e denota quindi una carenza di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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