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Fiscalizzazione dell'abuso: quali sono le condizioni del Testo Unico Edilizia?

L'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.33 comma 2, del D.P.R. 380/2001 in deroga alla regola generale della demolizione, oltre a riguardare gli interventi di mera ristrutturazione edilizia, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio

Quando si può sostituire la demolizione con una 'semplice' ammenda pecuniaria? Altrimenti detto: quando scatta la possibilità di optare per la fiscalizzazione dell'abuso edilizio ex art. 33 o 34 del Testo Unico Edilizia?

 

L'abuso: ampliamento del terrazzo senza permesso di costruire

Se ne occupa il Tar Salerno nella sentenza 2836/2023 dello scorso 1° dicembre, relativa al ricorso contro un'ordinanza di demolizione ed ripristino dello stato dei luoghi per alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio e consistenti “nell’ampliamento del fabbricato, sul preesistente terrazzo, posto al primo piano, lato sud del fabbricato stesso, delle dimensioni di ml. 5,30 X 3,50, pari a mq. 18,55, con altezza al colmo di ml. 3,15 e alla gronda di ml. 2,15, per un volume di mc. 49,16”.

 

Demolizione 'sacrosanta': è nuova costruzione senza permesso di costruire

Il TAR giustifica la demolizione ex art.31 del dpr 380/2001 in quanto le opere abusive realizzate consistenti in un ampliamento del fabbricato, con incremento di superficie utile (mq. 18,55) e volumetria abitabile (mc. 49,16) hanno determinano un incremento del carico urbanistico e una rilevante alterazione dello stato dei luoghi, con mutamento anche della sagoma e dei prospetti del fabbricato.

Insomma: si è in presenza di interventi assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire e sanzionabili con la demolizione ex art. 31 T.U. Edilizia, una volta constatatane la realizzazione in assenza del titolo necessario.

Del tutto priva di fondamento appare, dunque, la pretesa della ricorrente di qualificare l’intervento come una ristrutturazione edilizia non soggetta al previo rilascio del permesso di costruire.

 

Fiscalizzazione dell'abuso: quando ricorrono i presupposti?

Nella seconda parte della sentenza si discerne, invece, sulla possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.

In particolare, spiega il Tar:

  • l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.33 comma 2 del dpr 380/2001 in deroga alla regola generale della demolizione, oltre a riguardare gli interventi di mera ristrutturazione edilizia, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio (T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 03/06/2021, n.3708). L'impossibilità della demolizione, pertanto, deve essere oggettiva e assoluta. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha supportato l’allegazione circa l’impossibilità della demolizione con idonee evidenze;
  • la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art.33, comma 2 del dpr 380/2001 va valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione;
  • l'art.34 del dpr 380/2001 individua chiaramente il proprio perimetro applicativo, costituito dall'ipotesi in cui si è in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire. Non è questo il caso, mancando proprio il permesso di costruire. Inoltre, la sola circostanza che esse si risolvano in interventi che accedono ad un'opera preesistente non rende applicabile la norma in esame, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza, l'art. 34 del TUE presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è, quindi, applicabile alle opere realizzate senza titolo;
  • in ogni caso, la valutazione circa la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria rileva solo nella fase esecutiva.

Insomma, mancano tutti i presupposti per richiedere - e ottenere - la fiscalizzazione dell'abuso edilizio: qui si demolisce e stop...

 

Testo Unico Edilizia e fiscalizzazione dell'abuso: la può richiedere anche il proprietario incolpevole

Il Consiglio di Stato fornisce ulteriori chiarimenti sulla fiscalizzazione dell'illecito edilizio, procedura che 'sostituisce' la demolizione con una sanzione pecuniaria in specifici casi (difformità parziali e impossibilità della messa in pristino).


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Abuso Edilizio

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