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Gazebo vero o abusivo? La struttura chiusa che si appoggia all'edificio senza permesso va demolita

Il Consiglio di Stato ribadisce i requisiti che definiscono l'elemento di arredo esterno "gazebo": si tratta, nella sua configurazione tipica, di una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Di gazebo abbiamo scritto spesso ma la giurisprudenza amministrativa continua a 'produrre' materiale interessante per tornare sui requisiti di questo tipo di arredo esterno e sui casi nei quali, invece, le strutture non sono gazebi e necessitano quindi di un permesso di costruire ad hoc per essere realizzate.

E' il caso approfondito dal Consiglio di Stato nella pronuncia 8049/2023 dello scorso 30 agosto, riferita al ricorso di un privato contro l'ingiunzione di demolizione di alcune opere edili consistenti nella realizzazione di una struttura in legno tipo gazebo con chiusura sul lato est effettuata con porte scorrevoli in vetro e alluminio, e su lato ovest poggiante sulla parete perimetrale del fabbricato.

Il 'finto' gazebo della discordia

La struttura, eseguita senza permesso di costruire all'interno di un locale commerciale, ha una forma di rettangolo irregolare delle dimensioni di circa 16 metri di lunghezza, una larghezza media di circa 4,80 metri.

Il ricorso: si tratta di una struttura in legno con funzione di ombreggiatura? Potevano bastare SCIA o CILA?

L’appellante censura la pronuncia del TAR Campania nella parte in cui non ha ritenuto fondata la violazione dell'art. 31 dpr 380/2001 in quanto non sussisterebbero i presupposti per disporre la demolizione dell’opera atteso che questa non necessitava di permesso di costruire, in quanto "trattasi di una struttura in legno con funzione di ombreggiatura, peraltro amovibile, che non giustificava il provvedimento sanzionatorio".

L’appellante sostiene che gli interventi subordinati a permesso di costruire, a mente del Testo Unico Edilizia, riguardano interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia tra cui rientrano interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

L'opera oggetto del presente giudizio non rientrerebbe tra quelle per le quali sia necessario il permesso di costruire, ma, al più nell’ambito del regime della SCIA (se non CILA) con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio adottato sarebbe, anche sotto tale profilo di merito, illegittimo.

L'ordinanza di demolizione riguarda sia il proprietario che il responsabile dell'abuso

In primis, Palazzo Spada ricorda che l'art. 31 del dpr 380/2001 individua quale destinatario dell’ordinanza di demolizione, oltre al proprietario, anche il responsabile dell’abuso (così il suo comma 2, a mente del quale la P.A. “ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”).

Inoltre, "l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività".

Ne consegue che non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idonee a giustificare l’ordine di demolizione.

Pergotende, pedane, gazebo, chiosco bar: edilizia libera, SCIA, CILA o permesso di costruire? I titoli abilitativi giusti

Il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di chiarire i confini tra edilizia libera e necessità di permesso di costruire per opere edilizie come gazebo, chiosco bar e tende di copertura, oltre a specificare bene le caratteristiche necessarie per definire un'opera pertinenziale e le prerogative della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, cioè la possibilità di tramutare la sanzione demolitoria in semplice multa.


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Cosa si intede per gazebo

Arrivando al 'nocciolo' della questione, il Consiglio di Stato rimarca che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene “che per «gazebo» si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di "manufatti leggeri" annoverabili nell'area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile).

L'intervento del caso di specie non possiede questi requisiti, avendo portato alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio), assogettabile quindi solo previo rilascio di un permesso di costruire.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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