Immobile ristrutturato: Bonus elettrodomestici per tutto il 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato, anche per l'anno 2026, il cosiddetto Bonus Mobili riconosciuto ai contribuenti che fruiscono della detrazione per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Acquisti detraibili, lavori collegati, modalità di pagamento.
La detrazione del 50% per l'acquisto di mobili o elettrodomestici - cd. Bonus Mobili - è stata prorogata per l'anno corrente ma richiede un intervento di ristrutturazione collegato all'acquisto.
Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate in un recente chiarimento pubblicato nella "Posta di Fisco Oggi", dove si evidenziano bene le specifiche di questa agevolazione, per la quale di recente il Fisco ha reso disponibile la guida aggiornata.
Bonus Mobili: proroga a tutto il 2026
L'AdE evidenzia che la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), all’articolo 1, comma 22, ha modificato il comma 2 dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, prorogando, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili riconosciuto ai contribuenti che fruiscono della detrazione per la ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro.
Aggiungiamo che il Bonus comprende anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
Quali acquisti sono 'detraibili'?
I beni ammessi a beneficio sono:
- mobili nuovi destinati all’arredamento (es. letti, armadi, divani, tavoli, sedie, librerie, materassi, lampade);
- grandi elettrodomestici nuovi con classe energetica minima richiesta (classe A per forni, classe E per lavatrici/lavastoviglie e classe F per frigoriferi/congelatori), purché destinati all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.
Bonus Mobili in condominio, occhio: vale solo se i beni acquistati arredano le parti comuni
Quando si effettua un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, i condòmini hanno diritto al Bonus Mobili, ciascuno per la propria quota, solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare queste parti comuni.
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Bonus Mobili: serve l'intervento di ristrutturazione collegato
Tutto parte, però, dalla ristrutturazione dell'immobile per il quale si vanno a comprare i mobili o gli elettrodomestici.
Per beneficiare del Bonus Mobili è infatti indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Attenzione: tale intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
NB - La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Obbligo di pagamento tracciabile
Infine, ricordiamo che per poter ottenere il Bonus Mobili, occorre effettuare i pagamenti con bonifico 'parlante' o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
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