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Equo compenso delle prestazioni professionali in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

In virtù di quanto previsto dalla legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali approdata in Gazzetta Ufficiale, se i professionisti accetteranno compensi non conformi ai DM Parametri potranno essere sanzionati da Ordini e Collegi professionali.

L'equo compenso per le prestazioni professionali arriva in Gazzetta Ufficiale: la legge 49/2023 del 21 aprile è stata pubblicata nella GU n.104 del 5 maggio 2023 ed entrerà in vigore il prossimo 20 maggio.

Il testo - disponibile in allegato - è quello che la Camera aveva approvato in via definitiva lo scorso 12 aprile: equo compenso per le prestazioni professionali (A.C. 338-B)

La legge in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti intende rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

Equo compenso: cosa contiene la legge

Come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento, il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Tra l'altro, il testo:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art.4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5), come ad esempio accettare compensi non conformi ai Parametri di legge;
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8).

Equo compenso: definizione e ambito di applicazione

Nel testo si specifica che, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Il DDL si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

L'applicazione della disciplina dell'equo compenso è inoltre estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate pubbliche.

Equo compenso: la nullità delle clausole

L'articolo 3 stabilisce inoltre la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera.

Sono inoltre nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti dall'art.1.

E' infine nulla qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Azioni di tutela del professionista

Il professionista può impugnare di fronte al Tribunale competente qualsiasi convenzione o contratto che violi le regole sull'equo compenso, cioè che non prevede un equo compenso, chiedendo l'annullamento degli accordi e la rideterminazione secondo i Parametri ministeriali.

In conseguenza di ciò, oltre alla differenza nel compenso, potrà anche essere riconosciuto al professionista un indennizzo per il danno subito.

Ma i Parametri per la progettazione?

Ora bisognerà capire come verranno aggiornati i parametri ministeriali, che per i professionisti tecnici (progettazione) sono contenuti nel DM 17 giugno 2016: considerando le modifiche apportate per specifico interesse dei livelli di progettazione e dell'appalto integrato dal Nuovo Codice Appalti, è auspicabile una revisione della normativa.


Cosa ne pensano gli interessati

Ing. Lapenna (ex Consigliere CNI): "Bene l'interesse sul tema, ma va estesa la platea di committenti"

"Nonostante sia apprezzabile - afferma l'ex consigliere CNI Michele Lapenna - questa rinnovata considerazione per la tematica, gli effetti non sono ancora da considerarsi totalmente positivi, poiché la legge pubblicata oggi si riferisce, per quanto riguarda la committenza privata, alle grandi imprese bancarie e assicurative e alle imprese che hanno più di 50 dipendenti o un fatturato superiore ai 10 mln di euro.
Si tratta quindi di aspetti che riguardano grandi committenti. La norma, dunque, parte dal principio che ci sia un committente "forte" e un professionista "debole". Per quanto riguarda la committenza privata ritengo che questo sia ancora un primo passo, poiché a mio avviso va estesa la platea dei committenti fino ad arrivare anche alle piccole, medie e microimprese. Sarebbe inoltre auspicabile arrivare anche ad una norma che possa regolare il rapporto tra persone fisiche e professionisti.

Il commento di Professioniitaliane

ProfessionItaliane”, l’Associazione che rappresenta 23 Consigli Nazionali delle professioni ordinistiche ed oltre 2 milioni di professionisti, ha espresso - in una nota - grande soddisfazione per l'approvazione della nuova legge sull’equo compenso ai professionisti, che integra e migliora quella approvata nel 2017, rendendone più incisiva ed operativa l’applicazione.

Il commento del CNI

Il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Domenico Perrini, ha così commentato l’approvazione della legge sull’Equo compenso.

Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della legge sull’Equo compenso. Negli ultimi anni, a nome della categoria degli ingegneri e più in generale delle professioni tecniche, ci siamo battuti a fondo per ottenere questo provvedimento. Come CNI – aggiunge Perrini - ora ci aspettiamo che l’equo compenso venga esteso a tutti i committenti e che venga chiarita la modalità di applicazione alle PA, nel rispetto del Codice dei Contratti”.

Il commento del CNAPPC

Il principio dell’equo compenso, finalmente diventato Legge, rappresenta un importante riconoscimento per i liberi professionisti. È un passo significativo per la loro tutela e per quella dei cittadini che hanno diritto a prestazioni di qualità. Il nostro impegno sarà quello di lavorare affinché sia ampliata la platea di riferimento oltre a quella già prevista”.

Così Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che sottolinea il ruolo significativo che dalla Legge viene riconosciuto agli Ordini professionali.

L’approvazione della legge sull’equo compenso - continua - rappresenta un passo avanti verso il riconoscimento del ruolo che i liberi professionisti assicurano alla società e che passa anche attraverso la definizione di compensi commisurati alla quantità e qualità del lavoro”.


LA LEGGE 49/2023 SULL'EQUO COMPENSO, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO, PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE. ENTRATA IN VIGORE: 20 MAGGIO 2023

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