BIM | Appalti Pubblici | Normativa Tecnica | Codice Appalti
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La normativa cogente BIM: una raccolta di “immagini” per dare uno sguardo all’indietro e uno in avanti

L'articolo esamina la normativa BIM nei contratti pubblici nel corso degli anni, evidenziandone i punti chiave. Inoltre, anche in vista della prossima scadenza del 1° gennaio 2025 per l'utilizzo del BIM, si sofferma sulle nuove disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che delineano le sfide future per la Committenza Pubblica e gli operatori del settore.

Inquadramento relativo alla normativa BIM

Da tempo abbiamo a che fare con la normativa BIM nel settore degli appalti pubblici. L’abbiamo esaminata in numerosi articoli, proprio su Ingenio. In genere, ne abbiamo trattato in occasione della promulgazione delle nuove regole, con commenti “a caldo”. In questo articolo, proponiamo in punto di vista diverso.

Abbiamo deciso, innanzitutto, di guardare all’indietro: alla normativa BIM che si è succeduta nel corso degli anni. Abbiamo ripercorso le disposizioni principali e -all’interno di esse- abbiamo individuato alcuni punti fondamentali. Si tratta di condividere alcuni passaggi che percepiamo come significativi. Come quando si torna da un viaggio, se ne ripercorrono le tappe e si condividono, per immagini, i momenti più accattivanti.

Nello stesso tempo, c’è uno sguardo in avanti: le recenti disposizioni contenute nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici delineano lo scenario che la Committenza Pubblica e gli operatori del settore dovranno affrontare da qui a breve - ormai poco più di un anno (1 gennaio 2025).

 


La Direttiva comunitaria 2014/24/UE

Con la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici è stato modernizzato - seguendo una strategia finalizzata ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva - il processo di gestione del settore degli appalti pubblici, incentivando tra l’altro gli Stati membri ad un investimento superiore sulla qualità delle offerte e delle gare.

  

Immagini dalla Direttiva

 

Gli strumenti elettronici specifici

Nell’ambito del nuovo impulso alla semplificazione ed alla trasparenza delle procedure di aggiudicazione dei Contratti Pubblici, l’articolo 22, comma 4, della Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o comunque strumenti analoghi.

Sono i “building information electronic modelling tools or similar”, con i quali prenderemo familiarità nelle disposizioni normative successive alla Direttiva (e che vedremo a seguire).

 

Interoperabilità

Le Amministrazioni Aggiudicatrici dovrebbero usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti generalmente in uso, non potendo risultare limitato l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione (Cfr. Considerando 53 della Direttiva)

Il fondamentale concetto di interoperabilità viene, tra l’altro, ripreso dal Considerando n. 55 della Direttiva, in quanto “formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l’interoperabilità non solo all’interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri”.

L’interoperabilità verrà ribadita, tendenzialmente in ogni occasione, dal Legislatore Italiano.
Dal D.Lgs. 50/2016, con la prescrizione dell’uso di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
Dal DM 560/2017, con un articolo (il n. 4) dedicato proprio alla interoperabilità.
Dal D.Lgs. 36/2023, in cui l’interoperabilità diventa lo strumento per consentire anche il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura, aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

 

D.Lgs. 50/2016: il “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici

Il D.Lgs. 50/2016 costituisce il decreto di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con il D.Lgs. 50/2016 il Legislatore italiano, tra l’altro, ha posto le basi per un rilancio del settore delle costruzioni attraverso l’attuazione di politiche dirette ad innovare ed integrare la disciplina sulla digitalizzazione.

 

Immagini dal “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici

 

E uso del BIM sia

Con l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 viene prevista una speciale regolamentazione finalizzata alla valorizzazione della fase progettuale, anche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. La dizione “metodi e strumenti elettronici” traduce normativamente il concetto di BIM.
Alle Stazioni Appaltanti è riconosciuta la possibilità di chiedere, ai sensi dell’articolo 23, comma 13, l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.

Con una precisazione: declinando i principi comunitari di non discriminazione e di libera concorrenza, tali metodi e strumenti devono utilizzare piattaforme interoperabili a mezzo di formati di file aperti e non proprietari.

 

Formazione

Avere personale adeguatamente formato rappresentava l’unico pre-requisito per le Stazioni Appaltanti per utilizzare il BIM.

Nell’ottica del Legislatore, l’adeguata formazione sulla nuova metodologia risultava di assoluto rilievo: attraverso la crescita e la valorizzazione della professionalità delle Amministrazioni, le Committenze Pubbliche avrebbero potuto governare il cambiamento ed al contempo assicurare un’elevata qualità delle prestazioni.
Vedremo però che ben presto, alla formazione si affiancheranno altri pre-requisiti essenziali, declinati tanto nel DM 560/2017 che, poi, nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

 

La normativa BIM sempre più di dettaglio

Il D.Lgs. 50/2016 apre le porte ad una regolamentazione più di dettaglio della metodologia BIM, sia in termini di disciplina generale che in termini di obbligatorietà.
L’art. 23, comma 13, del citato D.Lgs. rinvia difatti ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’individuazione dei tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dell’uso del BIM, in relazione alla tipologia e all’importo delle opere oggetto di affidamento.

 

D.M. 560/2017 ed il DM 312/2021

Con il Decreto Ministeriale 560/2017, pubblicato in data 12.01.2018, sono state definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM, estendendo altresì il campo di applicazione della stessa metodologia a tutte le fasi di un’opera, dalla programmazione alla gestione, ivi comprese le attività di verifica.

Il DM 560/2017 è stato modificato ed integrato dal successivo DM 312 del 02.08.2021, che ha dato attuazione all’articolo 48, c. 6, del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni 2021), che prevede l’individuazione di regole e specifiche tecniche per l’uso del BIM.

 

Immagini dal DM 560/2017 e dal DM 312/2021

L’ACDAT ed il Modello (Definizioni…)

L'articolo 2 del DM 560/2017 prevede una serie di definizioni, in parte già contenute nel “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici, in parte inedite.
Tra quest’ultime, per la prima volta nell’ordinamento italiano viene introdotto il concetto di ambiente di condivisione dei dati (ACDAT/CDE).

L’ACDAT va considerato come un ecosistema digitale in cui i dati -strutturati principalmente attraverso il modello informativo- sono prodotti, raccolti e condivisi in base a specifiche previsioni contrattuali, contenute in primis nel Capitolato Informativo, inerenti tra l’altro alla tutela della proprietà intellettuale ed alla di protezione della sicurezza dei dati.

Il concetto di ambiente di condivisione dei dati è stato ripreso dalle norme UNI 11337, ed in particolare dalla UNI 11337-5 e della UNI 11337-6.
Degna di rilievo è altresì la definizione -introdotta dal DM 321/2021- di Modello Informativo, da intendersi come l’insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata.

 

Adempimenti preliminari

Il DM 560/2017 è indirizzato alla Committenza - attore determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa- e stabilisce le pre-condizioni che devono sussistere affinché la stessa possa utilizzare il BIM.

Si è detto che sin dal D.Lgs. 50/2016 la formazione del personale costituiva una condizione fondamentale. Tuttavia da sé sola non è stata ritenuta sufficiente.
Ad essa, sono stati aggiunte due ulteriori condizioni:

  • “un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati”;
  • “un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”.

Ritroveremo Formazione, Strumenti Hardware e Software e Organizzazione anche nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, quali momenti fondamentali e ineliminabili per la corretta e consapevole adozione della metodologia BIM (cfr. Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023).

 

I tempi di introduzione obbligatoria del BIM

La strada è segnata: con precise scadenze temporali viene definita l'obbligatorietà del BIM, sulla scorta degli importi posti a base di gara e della complessità dei lavori.

La tempistica, dapprima definita con il DM 560/2017, è stata modificata con il DM 312/2021 per tener conto dell’emergenza sanitaria causata dal COVID, nonché della complessità dell’adozione del BIM nel caso di interventi di manutenzione su opere esistenti.

Di seguito le scadenze temporali di adozione obbligatoria del BIM previste dal DM 560/2017 così come modificate dal DM 312/2021:

  • per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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