Nomina del collaudatore: cosa accade quando committente e costruttore hanno lo stesso rappresentante legale?
Il parere n. 370/2026 dell'Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna analizza una richiesta relativa alla nomina del collaudatore statico da terna ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001, con focus sui casi in cui committente e costruttore sono formalmente distinti ma collegati dal medesimo rappresentante legale.
L’articolo analizza il parere n. 370/2026 dell'Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna relativamente alla nomina del collaudatore statico da terna ai sensi dell'art. 67, comma 4 del D.P.R. 380/2001. Il punto centrale riguarda se tale obbligo si applichi anche quando il committente e il costruttore, pur essendo soggetti formalmente distinti, sono legati dalla stessa persona fisica (come legale rappresentante). Secondo l'Area in questi casi, è comunque auspicabile procedere alla designazione del collaudatore tramite terna, per salvaguardare la terzietà e l'indipendenza del collaudo a tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, in assenza di un'interpretazione giuridica formale, non si pronuncia sulle conseguenze della mancata osservanza di tale prassi.
Art. 67 DPR 380/2001: nomina del collaudatore e casi senza committente
L’art 67. comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:
“Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”.
Qual è lo spirito della norma?
Nei lavori privati ove il committente e il costruttore dovessero essenzialmente coincidere (costruttore che realizza l’opera per proprio conto), essa vincola, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di nominare un tecnico terzo, autonomo e indipendente dagli altri soggetti, quale supervisore delle lavorazioni da eseguire (collaudatore).
Per garantire l’estraneità del professionista dalle altre figure, il costruttore/committente, prima di presentare la denuncia di inizio lavori del procedimento edilizio, deve rivolgersi all’Ordine degli ingegneri o degli architetti per ottenere tre nominativi, tra i quali dovrà scegliere il collaudatore.
Tuttavia l’articolo genera dei dubbi nel settore edilizio, in particolare all’Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna è stato richiesto da una struttura tecnica con il parere n. 370/2026 se la “(…) previsione normativa sia riconducibile o meno anche ai casi in cui:
1) committente e costruttore esistano entrambi, e siano due diverse imprese / persone giuridiche che abbiano come legale rappresentante la stessa persona fisica;
2) il committente esista, e sia persona fisica legale rappresentante del costruttore / persona giuridica. Viene inoltre chiesto, in caso di risposta affermativa, quali comportamenti devono adottare le strutture territorialmente competenti in materia sismica nei confronti dei costruttori o altri soggetti che non adempiono a tale obbligo (…)”.
Quindi due sono i dubbi sollevati dal quesito, ossia:
- se tali casi debbano essere trattati come quelli in cui committente e costruttore coincidono;
- come debbano comportarsi gli uffici tecnici se i soggetti coinvolti non rispettano questo eventuale obbligo.
In tali situazioni il committente e il costruttore sono formalmente distinti ma di fatto collegati, perché hanno lo stesso rappresentante legale.
La risposta dell’Area è precisa ma prudente.
Nomina del collaudatore: terna consigliata nei casi di rappresentante legale coincidente
Secondo l’Area competente “per i casi esposti nel quesito (…) pur non ritenendoli perfettamente aderenti a quanto espressamente riportato al comma 4, art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 (committente coincidente con il costruttore), sia auspicabile che la nomina del collaudatore avvenga attraverso la designazione di una terna tra cui scegliere, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse tra collaudatore e costruttore analoghe a quelle espressamente previste dalla stessa normativa nazionale, in conformità con la ratio legis sottesa alle suddette disposizioni. Tuttavia, in assenza di un’interpretazione giuridica formale del contenuto dell’art. 67 c. 4 del T.U., si ritiene non possibile esprimersi sulle conseguenze della mancata nomina del collaudatore da terna.”
L’Area riconosce che i casi esaminati non coincidono perfettamente con quelli previsti dalla norma, tuttavia, si ritiene auspicabile, nell’interesse della salvaguardia della pubblica incolumità, adottare, in via prudenziale, le medesime procedure essendo le casistiche similari.
Scegliere il collaudatore da una terna servirebbe a garantire l’indipendenza del tecnico
ed evitare conflitti di interesse.
Allo stesso modo però, l’ufficio regionale si limita a precisare che, in assenza di un’interpretazione giuridica formale, non è possibile esprimersi sulle eventuali conseguenze della mancata adozione di tale procedura.
Nel caso in cui committente e costruttore abbiano il medesimo legale rappresentante la scelta del collaudatore da una terna non costituisce un obbligo normativo, ma una soluzione prudenziale suggerita per garantire l’indipendenza del tecnico incaricato del collaudo.
Scarica il parere in allegato
Keywords: collaudatore statico, art 67 DPR 380/2001, rappresentante legale, committente, costruttore, conflitto di interesse, obbligo terna collaudatore
FAQ TECNICHE - Collaudatore statico da terna: terzietà e DPR 380/2001
Che cos’è la nomina del collaudatore statico da terna?
È una procedura prevista dall’art. 67, comma 4 del DPR 380/2001 nei casi in cui il costruttore opera in assenza di committente. L’Ordine professionale fornisce una terna di nominativi tra cui scegliere il collaudatore, garantendo indipendenza e controllo terzo sulle strutture.
A cosa serve e in quali casi si applica?
Serve a garantire la terzietà del collaudo strutturale, soprattutto quando il soggetto esecutore coincide con il committente. È rilevante anche in situazioni assimilabili, come quelle con rappresentante legale coincidente, dove il rischio di conflitto di interesse è concreto.
Quali sono i requisiti prestazionali richiesti?
Il requisito principale è l’indipendenza del collaudatore rispetto a progettazione ed esecuzione. Devono essere garantite competenza tecnica, autonomia decisionale e assenza di rapporti che possano compromettere l’imparzialità del giudizio sul comportamento strutturale.
Quali vantaggi rispetto alla nomina diretta?
La selezione da terna riduce il rischio di interferenze tra impresa e tecnico incaricato. Introduce un filtro istituzionale e aumenta l’affidabilità del collaudo, soprattutto nei contesti in cui la distinzione tra soggetti è solo formale.
Quali indicazioni per la corretta applicazione operativa?
In presenza di legami tra committente e costruttore, è opportuno adottare criteri prudenziali. La richiesta della terna agli Ordini professionali deve avvenire prima dell’avvio del procedimento edilizio, integrandosi con la gestione documentale e autorizzativa.
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