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Nuovo DDL semplificazioni: proroga dehors e permessi in zona vincolata col silenzio-assenso

Il DDL semplificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre e in vigore dal 18 dicembre, proroga i titoli per l'autorizzazione all'installazione di dehors fino al 30 giugno 2027, allarga la disciplina del silenzio assenso ai permessi di costruire richiesti in zona vincolata (se il richiedente ha già richiesto e ottenuto tutti gli atti di assenso riferiti alla normativa di settore) e introduce l'obbligatorietà della relazione tecnica di un ingegnere/architetto/geometra per la SCIA inerente la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche.

Arrivano diverse novità, in materia edilizia, con il DDL Semplificazioni collegato alla Legge di Bilancio 2026, che lo scorso 26 novembre è stato approvato in via definitiva dalla Camera, dopo le modifiche apportate in prima lettura e dal Senato, e che è strettamente collegato alla Legge di Bilancio 2025.

Il provvedimento, rubricato "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre (legge 182/2025) ed entrerà in vigore dal 18 dicembre 2025.

Tra le novità , alcune interessano appunto da vicino il comparto edilizia. Vediamole, con le informazioni pubblicate in materia sul dossier ufficiale del Parlamento.

 

Misure di semplificazione per l’istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere

L’articolo 11 modifica il Codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale.

 

Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

L’articolo 12 introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all’ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede, in estrema sintesi, la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente.

 

Semplificazione della pubblicazione dell’istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione e modifica all’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE)

L’art.27 reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla pubblicità alle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica.

Nel dettaglio, il neo introdotto articolo 27:

  • dispone che lo sportello locale competente, di cui al comma 5 dell’articolo 44, dia pubblicità alle istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, anche mediante il proprio portale web dedicato (comma 1, lettera a));
  • introduce due nuovi periodi riferiti all’ipotesi che lo sportello locale competente non provveda a dare la prescritta pubblicità alla presentazione della domanda di autorizzazione (comma 1, lettera b)).A tale proposito, pertanto, il primo dei periodi approvati stabilisce che:
    • il termine di 30 giorni per il parere di conformità dell’ARPA decorra comunque, così potendosi maturare il silenzio-assenso;
    • questa mancata pubblicità non comporta un vizio del procedimento tale che il titolo autorizzativo, espresso o tacito che sia, possa essere annullato.

Il secondo periodo, infine, specifica che resta ferma la responsabilità del funzionario, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

 

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

L’articolo 34 dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

 

Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati

L’articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.

Nello specifico, si modifica l’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. L’articolo 20 TU Edilizia prevede che il procedimento, a istanza di parte, si concluda con una proposta di provvedimento finale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda allo sportello unico. Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell’adozione del provvedimento finale adotta il provvedimento. Il procedimento può essere interrotto una sola volta e si applica, quando prevista, la disciplina sulla conferenza dei servizi.

La novità è quindi rappresentata dalla soppressione del primo periodo del comma 8, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi.

In definitiva:

  • prima, non era mai previsto il silenzio-assenso per i permessi di costruire su immobili vincolati. Il vincolo (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, culturale) impediva quindi la formazione del titolo tacito e imponeva l’applicazione della conferenza dei servizi;
  • con le nuove regole, il silenzio-assenso si applica anche alle aree vincolate solamente se il richiedente ha già richiesto e ottenuto tutti gli atti di assenso riferiti alla normativa di settore (paesaggistica, sismica, idrogeologica, ecc.), che devono essere formali, validi e riferiti agli stessi elaborati progettuali allegati alla domanda.

 

Proroga dei dehors fino al 30 giugno 2027

L’articolo 50 introduce misure relative ai cd. dehors.

Nello specifico, il comma 1 interviene sulla normativa relativa all’installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.

In particolare:

  • la lett. a) modifica il primo comma dell’articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024);
  • la lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell’articolo 26, che prevede l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti (articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020), previa richiesta con apposita istanza. Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo;
  • la lett. c) dispone l’introduzione, al comma 2 dell’articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l’esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis). Nell’esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali (d.lgs.42/2004, artt. 21, 106, 146) o dal Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001): per un approfondimento anche su tali riferimenti normativi si rimanda al box più avanti;
  • la lett. d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell’articolo 26. Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l’installazione dei dehors ai sensi della predetta normativa emergenziale (in particolare ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. A seguito della modifica introdotta dalla lett. d), quest’ultimo termine viene esteso fino al 30 giugno 2027.

LA LEGGE 182/2025 (SEMPLIFICAZIONI) PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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Edilizia

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