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Piazzale in ghiaia rullata: è nuova costruzione e serve il permesso di costruire

Un piazzale di più di 5.000 mq di superficie, realizzato mediante scarificazione del terreno coltivo e successivo riporto di tout venant di cava ben rullato per uno spessore di 50 cm, comporta consumazione di suolo e trasformazione permanente di area agricola in area accessoria alla produzione. Serve, quindi, il permesso di costruire.

Alcuni piazzali (o piattaforme/pavimenti) in cemento possono essere realizzati in edilizia libera se sono contenuti entro l'indice di permeabilità e ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, mentre altri tipi di piazzali sono nuove costruzioni e sottostanno al regime del permesso di costruire.

Per capire quali sono le discriminanti che portano a riconoscere le differenze, può essere d'aiuto la sentenza 462/2026 del Consiglio di Stato, nella quale si conferma che la realizzazione di un piazzale mediante scarificazione del terreno agricolo e riporto di tout venant di cava ben rullato, per un'estensione di oltre 5.000 mq, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

L'intervento, infatti, non rientra nell'edilizia libera in quanto comporta consumazione di suolo e trasformazione permanente dell'area agricola. L'opera è abusiva e va demolita, non essendo sanabile per carenza di doppia conformità urbanistica. E' irrilevante, infine, che il deposito di materiali sia stato successivamente rimosso: permane lo strato di ghiaia che altera permanentemente il suolo.

 

Il piazzale del contendere

Si discute della realizzazione, su un'area agricola di mq 5.072,20, di un piazzale mediante scarificazione del terreno coltivo e successivo riporto di tout venant di cava ben rullato per uno spessore di 50 cm, senza alcun titolo edilizio.

Il Comune aveva emesso ordinanza di demolizione qualificando l'intervento come nuova costruzione abusiva.

Secondo il proprietario, che ha proposto ricorso presso il Consiglio di Stato dopo il 'no' del TAR, si tratterebbe di opere di edilizia libera per le quali, peraltro, aveva presentato SCIA in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001, respinta dall'amministrazione per carenza di doppia conformità urbanistica.

 

Perché è una nuova costruzione

Palazzo Spada conferma la qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione" che necessita di permesso di costruire.

La pavimentazione realizzata costituisce trasformazione permanente del suolo per due ordini di ragioni:

  • ha comportato una consumazione di suolo attraverso la scarificazione del terreno agricolo originario e la successiva posa di uno strato consistente di materiale inerte ben compattato;
  • ha determinato una trasformazione permanente di un'area agricola in area accessoria alla produzione, modificandone stabilmente le caratteristiche e la destinazione d'uso.

Il tutto con un venant ben rullato che crea una superficie compatta e resistente che altera definitivamente la naturale conformazione del terreno agricolo.

 

Edilizia libera? Mancano le condizioni

L'opera non può essere ricondotta all'edilizia libera prevista dall'art. 6, comma 1, lett. e-ter) del D.P.R. 380/2001.

Tale norma, infatti, consente senza titolo solo opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni (anche per aree di sosta) che rispettino l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale e siano conformi alle prescrizioni urbanistiche.

Nel caso di specie mancano entrambi i requisiti: l'appellante non ha dedotto il rispetto dell'indice di permeabilità e il Comune ha accertato la non conformità alle prescrizioni urbanistiche.

Le dimensioni dell'intervento (oltre 5.000 mq) e la destinazione a stazionamento e manovra di mezzi pesanti escludono ulteriormente la riconducibilità all'edilizia libera.

 

Accertamento dello stato dei luoghi

Il Consiglio di Stato respinge le contestazioni fattuali del ricorrente circa l'effettiva realizzazione dello strato di ghiaia.

Gli atti pubblici confermano inequivocabilmente l'esistenza dello strato "ben rullato di tout venant": il verbale di accertamento del 15 febbraio 2024, redatto alla presenza del figlio dell'appellante con repertorio fotografico, documenta che il terreno è stato riportato allo stato coltivo mediante asportazione e scarificazione della pavimentazione in ghiaia precedentemente esistente.

La circostanza che il deposito di materiali lapidei sia stato rimosso non incide sulla natura abusiva del piazzale sottostante: permane infatti lo strato di ghiaia compattata che costituisce l'intervento edilizio non autorizzato.

 

Insanabilità: manca la doppia conformità

La sentenza di primo grado, passata in giudicato nella parte non appellata, ha accertato l'impossibilità di sanare l'intervento per carenza del requisito della doppia conformità: l'opera contrasta sia con la strumentazione urbanistica vigente al momento della realizzazione (1989) sia con quella attuale.

L'ordine di demolizione è conseguentemente legittimo, trattandosi di misura obbligatoria e vincolata per l'amministrazione in presenza di nuova costruzione realizzata sine titulo.

Irrilevante che lo stato dei luoghi consenta utilizzi compatibili con l'attività agricola: ciò che rileva è l'alterazione permanente del suolo mediante opere edilizie non autorizzate.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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