Piscina in area Parco: servono permesso e autorizzazione paesaggistica?
La natura di pertinenza urbanistica di una piscina è stata riconosciuta solo allorché la stessa non abbia dimensioni rilevanti e sia stata realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa. Ma in zona vincolata la piscina è sempre una nova costruzione: se abusiva, va demolita di deafult.
La 'querelle' sulle piscine non finisce: se, da un lato, nella sentenza 926/2024 del CGARS si è affermato che una piscina di non rilevanti dimensioni e realizzata interamente in una proprietà privata costituisce pertinenza e non nuova opera edilizia, indicando come riferimento 'dimensionale' 12.5 metri della lunghezza in diagonale, dall'altro spuntano pronunce di diverso tenore, che includono anche piscine non adeguate al nuoto agonistico tra le opere per le quali è obbligatorio il permesso di costruire.
La piscina del contendere
Nella sentenza 1195/2026 del Tar Campania, si dibatte sull'ordinanza di demolizione impartita da un comune per una "piscina interrata di dimensioni complessive di mq. 32,00 (m 4,00 x m 8,00/1,70 h media) per una volumetria di complessivi mc 54,40 circa", realizzate su un immobile situato all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Oltre alla piscina, sono state realizzate anche svariate opere di complemento, come un basamento in pavimento e una scala ubicata lungo il confine del fondo.
Secondo il proprietario dell'immobile (e della piscina), l’area sulla quale sono state realizzate le suddette opere non ricade all’interno della perimetrazione della zona del Parco Nazionale del Vesuvio.
Esse, in ogni caso, consisterebbero in opere di manutenzione ordinaria ed interventi ricadenti nel regime di “edilizia libera” ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.. n. 380 del 2001 ss.mm.ii; si tratterebbe di manufatti di natura pertinenziale all’edificio principale e sono funzionalmente inseriti al suo servizio, essendo privi di autonomo valore di mercato e, inoltre, sarebbero dotati di un volume modesto rispetto all'edificio principale.
Ancora: gli interventi sarebbero assoggettati al regime della autorizzazione paesaggistica semplificata introdotta dal DPR 31/2017, perché privi di ogni incidenza edilizia e paesaggistica e l’amministrazione avrebbe violato il principio di tipicità delle sanzioni compiuta dalla Amministrazione che sanziona l’abuso con la misura sanzionatoria prevista dall’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001 per gli interventi eseguiti in “assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso” in presenza di opere legittime, al più sanzionabili con la irrogazione di una semplice sanzione pecuniaria.
Piscina di rilevanti dimensioni: non è una pertinenza ma una nuova costruzione
Per il TAR, il comune ha operato correttamente e la piscina va demolita.
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, infatti, le opere di cui è contestata la abusiva realizzazione, non possono essere considerate opere meramente pertinenziali.
L’area sulla quale sono state realizzati i manufatti ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto rientra nel Parco Nazionale del Vesuvio: la contestazione di tale presupposto da parte del ricorrente non è supportata da alcun elemento idoneo a sostenere il contrario.
Ciò posto, va richiamato l’orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa secondo cui la realizzazione di una piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n.642).
Come capire se una piscina è pertinenziale
Il TAR fornisce poi qualche criterio utile per capire se una piscina può considerarsi - o meno - pertinenziale.
Il concetto di pertinenza urbanistica è, infatti, più ristretto rispetto a quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685).
Pertanto, non occorre considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma anche le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio, l’assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, l’incidenza sul carico urbanistico e la modifica all’assetto del territorio (Consiglio di Stato, sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371).
In coerenza con la nozione restrittiva sopra richiamata, la natura di pertinenza urbanistica di una piscina è stata riconosciuta solo allorché la stessa non abbia dimensioni rilevanti e sia stata realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa (Cons. Stato sez. VI, 03/10/2019, n.6644).
Cosa succede alla piscina installata in zona vincolata
In ogni caso, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “«in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina vada qualificata come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché ‒ ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo – la relativa abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria » (Cons Stato, Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570).
Nel caso di specie, la piscina ha una estensione di circa 32 mq e, per le sue dimensioni, crea una apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi con la conseguenza che la stessa non può essere considerata opera pertinenziale e che, ai fini della sua esecuzione, si rendeva necessaria la acquisizione della autorizzazione paesaggistica. (Tar Campania, sentenza 17 settembre 2020 n. 3874).
Insomma, il CGARS Sicilia ha reputato 'pertinenziale' una piscina delle dimensioni di 10,00 per 6,00 metri con un'altezza media pari a 1,30 metri quasi totalmente interrata (70 metri quadri di volume), mentre qui il volume è di circa la metà ma siamo in zona vincolata, aspetto che probabilmente è decisivo per la decisione finale.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
Titoli Abilitativi
Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
