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Progettista e direttore dei lavori: responsabilità per il crollo di un edificio dopo demolizione di tramezzi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2695/2026 chiarisce fino a che punto il progettista/direttore dei lavori sia responsabile del crollo di un edificio avvenuto dopo la demolizione di tramezzi interni. Inoltre, nel caso esaminato viene stabilito che non solo il Comune ma anche i proprietari danneggiati possono essere considerati persone offese.

Progettista/DL: fino a che punto risponde del crollo di una struttura?

Fino a che punto il progettista/direttore dei lavori è responsabile delle conseguenze di un intervento edilizio che ha condotto al crollo di uno stabile?

Il progettista/direttore dei lavori, in ragione del ruolo delicato che ricopre nella pianificazione e nella supervisione delle opere, non può sottrarsi alle conseguenze di scelte progettuali ed esecutive inopportune o che possano rivelarsi inadeguate. Ciò può spesso accadere in caso di complessità strutturali presenti in un intervento edilizio come ad esempio la ristrutturazione di un fabbricato molto degradato ove si è prossimi ai limiti del rapporto capacità domanda in campo statico.

Infatti, quando le scelte progettuali o la direzione dei lavori si rivelano inadeguate rispetto alla complessità strutturale di un intervento (anche formalmente non strutturale), le conseguenze possono ripercuotersi non solo sull'immobile, ma anche sui soggetti direttamente coinvolti, coinvolgendo beni primari come l'incolumità delle persone e la stabilità del patrimonio edilizio urbano.

A tutto ciò si aggiunge un'ulteriore questione:

chi ha diritto di essere considerato vittima del reato? o meglio, chi ha visto danneggiato il proprio appartamento a causa del crollo può essere riconosciuto come persona offesa, oppure tale qualifica spetta soltanto al Comune, in quanto rappresentante della collettività?

La risposta non è secondaria, perché dalla corretta individuazione delle parti offese dipende il diritto di essere o meno informata, di partecipare al processo e di vedersi eventualmente riconosciuto il danno.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2695/2026 ha affrontato questo tipo di questioni, particolarmente interessanti in riferimento alla posizione di un progettista (anche direttore dei lavori) coinvolto in un episodio di crollo strutturale, verificatosi a seguito di lavori, all’apparenza semplici, inerenti alla demolizione di tramezzature interne di un edificio residenziale.

 

Demolizione tramezzi e crollo edificio: quando il proprietario è persona offesa

Dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in un immobile, che prevedevano anche la demolizione diffusa di tramezzature interne, non si sono conclusi positivamente in quanto l'esecuzione dell'intervento ha comportato il crollo dell’edificio.

Molto probabilmente, dopo lavori di demolizione delle pareti divisorie non portanti, l'edificio crolla a causa di un diverso e repentino trasferimento dei carichi strutturali tra elementi diversi, questo perché la rigidezza degli elementi secondari in un edificio molto deformabile incideva nella distribuzione totale delle sollecitazioni.
A causa di ciò sono stati imputati il progettista/direttore dei lavori e l’esecutore delle opere (impresa) per non aver provveduto sufficientemente al puntellamento degli orizzontamenti che hanno perso gli appoggi intermedi aggiuntivi.

In primo grado il “GUP del Tribunale di quella città aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti *** *** (titolare di una ditta incaricata di eseguire lavori di manutenzione straordinaria…) e di *** *** progettista e direttore dei lavori”.

Tuttavia la Corte d’appello annulla la decisione accogliendo l’impugnazione del proprietario di un appartamento danneggiato.

Il progettista ricorre in Cassazione sostenendo che nei reati come il disastro colposo, il bene tutelato è la pubblica incolumità, quindi l’unica persona offesa è il Comune, mentre i singoli danneggiati hanno solo un interesse civile. Con la pubblica incolumità si intende il bene giuridico tutelato da reati come il disastro colposo e il crollo di costruzioni/rovina, che mira a proteggere la sicurezza di un numero indeterminato di persone o della collettività in generale, come ad esempio la sicurezza della popolazione, della strada, degli edifici pubblici o di più unità abitative. Invece, per interesse civile si intende il diritto soggettivo del singolo proprietario o danneggiato a essere risarcito per i danni subiti come ad esempio danni concreti e localizzati ai locali interessati.

La Cassazione quindi respinge il ricorso, sottolineando che “(…) a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto descritto nell'accusa, deve rilevarsi come, dallo stesso capo d'imputazione, non sia ricavabile una descrizione del pericolo di crollo che attingerebbe un indeterminato numero di persone, non essendo chiarita la proiezione dei riscontrati dissesti verso l'esterno, mentre sono analiticamente descritte le lesioni, queste accertate, verificatesi in due appartamenti di quello stabile, (...). Tale premessa giova a giustificare l'assunto dal quale ha preso le mosse la Corte territoriale: i giudici del gravame, infatti, muovendo dal dato descrittivo di cui al capo d'imputazione, hanno giustificato l'interesse dell'appellante, ritenendolo direttamente attinto dalla condotta contestata, quale proprietario di uno degli immobili dell'edificio all'interno del quale erano stati rilevati i dissesti ricondotti all'azione incriminata e ciò a prescindere dall'attitudine di quella condotta a porre concretamente in pericolo anche un numero indeterminato di soggetti, oltre all'appellante. Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta rilevante la circostanza che al *** ***, soggetto le cui generalità e recapiti erano peraltro evincibili dagli atti (…), non fosse stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., (...)”.
Quindi dall’accusa non emerge un pericolo “diffuso” per persone indeterminate, al contrario, risultano danni concreti e localizzati in specifici appartamenti, tra cui quello del ricorrente.
Per questo il proprietario è considerato direttamente colpito dal fatto e quindi “persona offesa” e di conseguenza, non avvisarlo dell’udienza preliminare viola l’art. 419 c.p.p. e comporta la nullità del procedimento.

Ma perché è importante questa sentenza?

Nei casi di crolli o gravi danni strutturali, non sempre la “persona offesa” coincide esclusivamente con la collettività o l’ente pubblico. Quando i danni sono concreti e colpiscono direttamente soggetti individuabili, anche questi possono assumere un ruolo centrale in un processo penale.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: progettista, direttore dei lavori, crollo edificio, tramezzi, lavori di ristrutturazione.

 

FAQ TECNICHE – Crollo edificio e persona offesa

Che cos’è la persona offesa in un crollo edilizio?

È il soggetto che subisce direttamente danni materiali o lesioni in seguito a un crollo strutturale causato da lavori edilizi, come stabilito dalla sentenza Cassazione 2695/2026.

A cosa serve il riconoscimento della persona offesa?

Consente di identificare chi ha diritto a partecipare al processo penale, tutelando gli interessi dei proprietari danneggiati e distinguendo la responsabilità civile da quella penale.

Quali prestazioni e requisiti sono rilevanti per la sicurezza?

Stabilità strutturale, corretto dimensionamento dei carichi, analisi preliminare della demolizione, rispetto delle norme tecniche e controllo in fase esecutiva.

Quali vantaggi comporta la corretta individuazione della persona offesa?

Garantisce tutela dei beni privati, chiarezza procedurale, responsabilizzazione di progettisti e direttori dei lavori e riduce rischi di contenzioso civile e penale.

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