Divieto di cumulo ruoli in appalti sopra 1 milione di euro: il direttore dei lavori non può essere coordinatore della sicurezza
Negli appalti pubblici di importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza è vietato. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 85/2026, ha annullato una gara in cui lo stesso professionista ricopriva entrambi i ruoli, confermando che la violazione dell’art. 114 d.lgs. 36/2023 costituisce carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione.
Coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori: divieto di cumulo nelle gare pubbliche
Negli appalti pubblici, la corretta separazione delle funzioni tecniche è fondamentale per garantire trasparenza, imparzialità e sicurezza nell’esecuzione dei lavori.
L’art. 114 del d.lgs. 36/2023 interviene anche sulla composizione del gruppo di lavoro e sui requisiti degli operatori economici, stabilendo limiti precisi per evitare sovrapposizioni di ruoli che possano compromettere i controlli e la sicurezza.
In particolare, l’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 prevede che “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.”
Nei contratti fino a 1 milione di euro, il direttore dei lavori può svolgere anche il ruolo di coordinatore della sicurezza se qualificato per svolgere tale incarico.
Ma una gara superiore a un milione di euro può essere annullata se il raggruppamento vincitore nomina lo stesso professionista sia come direttore dei lavori sia come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?
Tale problematica è stata affrontata dal TAR Puglia con la sentenza n. 85/2026 dove viene ribadito il divieto di cumulo tra le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva negli appalti di importo superiore a un milione di euro, evidenziando come tale violazione comporti l’illegittimità dell’aggiudicazione per difetto originario di un requisito essenziale di partecipazione.
Violazione art. 114 d.lgs. 36/2023: il direttore dei lavori non può essere anche coordinatore sopra 1 milione
Un Comune bandisce una gara “(…) per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento “asilo nido comunale nell’ambito delle pertinenze esterne della scuola secondaria di primo grado (...) da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (…)”.
Alla gara hanno partecipato diversi raggruppamenti di professionisti, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, il raggruppamento secondo classificato rileva che nel gruppo di lavoro del raggruppamento vincitore, lo stesso professionista era stato indicato sia come direttore dei lavori sia come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Secondo la società ricorrente, questa scelta violava il Codice dei contratti pubblici, che consente il cumulo dei due incarichi solo negli appalti di importo non superiore a un milione di euro, mentre l’importo dei lavori della gara superava tale soglia, attestandosi a oltre 1,2 milioni di euro.
Non avendo ottenuto riscontro a una richiesta di riesame in autotutela, la società ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR per la Puglia.
Il TAR evidenzia che “La tavola sinottica che accompagna la suddetta dichiarazione di impegno mostra con chiarezza che l’ingegner *** *** cumula su di sé la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. (…) Osserva il Collegio che poiché l’appalto di lavori cui si riferisce il servizio di ingegneria e di architettura oggetto della gara de qua è di importo pari a € 1.210.000,00, dall’esaminata documentazione del RTP aggiudicatario emerge la palese violazione dell’art. 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro, come quello di specie, vieta espressamente che il professionista indicato come direttore dei lavori possa espletare anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.”
Dai documenti di gara, l’ingegnere era indicato sia come direttore dei lavori sia come coordinatore della sicurezza. Poiché l’appalto supera 1 milione di euro, si applica l’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 che consente il cumulo dei ruoli solo sotto questa soglia, non sopra.
Di conseguenza:
il raggruppamento ha partecipato senza rispettare un requisito essenziale,
configurando una violazione sostanziale.
Inoltre “La violazione riscontrata non può essere considerata alla stregua di una mera “irregolarità formale”, trattandosi di una carenza sostanziale e originaria dei requisiti di partecipazione, la quale incide direttamente sulla validità dell’offerta e sull’affidabilità del concorrente ad eseguire correttamente il servizio richiesto.(…) Consegue da tanto l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del *** *** che, pertanto, dovrà essere annullata, con conseguente necessaria esclusione del concorrente dalla procedura di gara, per difetto originario di un requisito essenziale di partecipazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 114, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 e del punto 7.1, lett. d) del disciplinare di gara.”
In sintesi...
L’errore commesso è sostanziale, manca infatti un requisito essenziale già al momento della partecipazione alla gara, questo vizio incide sulla validità dell’offerta e sull’affidabilità del concorrente. Per tale motivo l’aggiudicazione è stata ritenuta illegittima con l’esclusione dalla gara del vincitore perché privo dei requisiti richiesti fin dall’inizio.
La legge impone la separazione di ruoli tecnici per garantire sicurezza e imparzialità su lavori, la loro violazione incide direttamente sulla legittimità dell’intera procedura, questo è un orientamento che potrebbe avere effetti significativi nelle future gare sopra soglia, imponendo maggiore attenzione nella composizione dei gruppi di lavoro.
La norma prevede questa cautela perché considera che oltre una certa soglia l'opera possa essere per sua natura maggiormente complessa da non poter permettere ad un solo tecnico di effettuare molteplici mansioni in quanto ció andrebbe a scapito della garanzia su controlli e della qualità del lavoro svolto.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: appalti pubblici, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, CSE, divieto di cumulo ruoli, art. 114 d.lgs. 36/2023, gare sopra 1 milione di euro.
FAQ TECNICHE – Divieto cumulo DL e CSE sopra 1 milione
Che cos’è il divieto di cumulo DL e CSE?
È la norma che impedisce a un professionista di ricoprire contemporaneamente i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in appalti sopra 1 milione di euro.
A cosa serve e in quali contesti si applica?
Serve a garantire separazione dei controlli, sicurezza e trasparenza. Si applica in gare pubbliche di lavori complessi con importo superiore alla soglia prevista dalla legge.
Quali sono le prestazioni e i requisiti richiesti?
Il DL e il CSE devono possedere requisiti professionali distinti e indipendenti, in conformità al d.lgs. 36/2023 e norme tecniche di sicurezza cantieri.
Quali vantaggi rispetto a soluzioni con cumulo dei ruoli?
Separazione dei ruoli migliora controllo dei lavori, riduce conflitti di interesse, assicura maggiore affidabilità e rispetto dei requisiti di sicurezza.
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