Quali caratteristiche prestazionali devono avere i serramenti nZEB?
In questo articolo si parla delle caratteristiche prestazionali richieste ai serramenti nZEB e della normativa tecnica di riferimento, elementi necessari per poter redigere correttamente il capitolato.
Il sistema finestra per edifici nZEB
Il presente articolo fa parte di una serie di articoli che intendono sviscerare le tematiche legate al Sistema Finestra, assoluto protagonista di quella rivoluzione culturale e tecnica che prende avvio con il concetto di nZEB, concetto virtuoso divenuto obbligatorio in tutta Italia a partire dal 1 gennaio 2021 (in Emilia Romagna è diventato obbligatorio il primo gennaio 2019 mentre in Lombardia già dal 1 gennaio 2016).
Il Sistema Finestra deve rispondere a molti requisiti che intervengono direttamente e con grande rilevanza nella progettazione di un edificio nZEB.
La finestra è il punto debole dell’involucro in termini di protezione dagli agenti atmosferici, di protezione dai rumori esterni, di isolamento termico, di ermeticità all’aria e di possibilità di presenza di ponti termici.
Pertanto la progettazione del Sistema Finestra deve essere molto attenta, deve prendere in considerazione tutti i parametri prestazionali (che a volte, abbiamo visto, sono antitetici fra loro) e deve saperli amalgamare in un unico prodotto e, infine, deve individuare sul mercato il prodotto che abbia tutte le caratteristiche previste in sede di progetto.
La scelta del prodotto-finestra deve obbligatoriamente orientarsi solo verso quei prodotti che possiedono la marcatura CE e deve essere guidata dal confronto fra le richieste progettuali dei valori delle caratteristiche prestazionali con quelli riportati sulla DoP – Dichiarazione di Prestazione.
In altre parole: con la progettazione nZEB vengono definiti i valori dei parametri essenziali necessari ad esempio al fine del rispetto della normativa o per pervenire al risultato previsto, e questi valori devono essere poi confrontati con quelli riportati nella Dichiarazione di Prestazione, che è l’unico documenti sul quale ci si può correttamente e legalmente basare, senza indugiare sui dati riportati sui depliant pubblicitari o su quelli forniti verbalmente dal rivenditore. Per comprendere appieno questo passaggio fondamentale della progettazione ritengo sia necessario approfondire il Regolamento dei Prodotti da Costruzione.
Caratteristiche essenziali e prestazioni di prodotto
Il CPR – Regolamento Prodotti da Costruzione – EU 305/2011 richiede che le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, debbano essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere. Le opere di costruzione devono soddisfare i seguenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata CPR – Allegato I):
SIGLA REQUISITO DI BASE
BWR 1. Resistenza meccanica e stabilità
BWR 2. Sicurezza in caso di incendio
BWR 3. Igiene, salute e ambiente
BWR 4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
BWR 5. Protezione contro il rumore
BWR 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
BWR 7. Uso sostenibile delle risorse naturali
I requisiti di base delle opere di costruzione contengono quindi il concetto di sicurezza.
L’infisso e il serramento sono “prodotto da costruzione”, cioè (CPR art. 2, comma 1 e 2) un prodotto (o un kit prefabbricato) immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulle prestazioni delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione sono definite caratteristiche essenziali (CPR art. 2, comma 4).
Pertanto la prestazione di un prodotto da costruzione è data dalla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti espresse in termini di livello, classe o mediante descrizione (CPR art. 2, comma 5).
Il livello è il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico (CPR art. 2, comma 6).
La classe è la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo (CPR art. 2, comma 7).
Le prestazioni relative alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzioni sono riportate nella DoP – Dichiarazione di Prestazione.
La DoP – Dichiarazione di Prestazione (CPR art. 4) descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.
Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato.
Le informazioni sulla prestazione del prodotto, in relazione alle caratteristiche essenziali come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione.
La dichiarazione di prestazione è fornita in copia cartacea, se il destinatario la richiede, o può essere messa a disposizione su un sito web.
Se la DoP – Dichiarazione di Prestazione è conforme agli articoli 4 e 6 del CPR 305/2011, sul prodotto può essere apposta la marcatura CE. Apponendo la marcatura CE il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla DoP – Dichiarazione di Prestazione.
A questo punto è chiaro che la marcatura CE NON è sinonimo di qualità, così come NON rappresenta una condizione di sufficienza o idoneità all’uso, ma attesta unicamente che le informazioni che accompagnano il prodotto sono state ottenute in accordo col Regolamento e devono quindi essere considerate accurate e affidabili.
La marcatura CE viene apposta sul prodotto (in maniera visibile, leggibile ed indelebile) sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
In Italia il D. Lgs. 106/2017 del 10/07/2017 e in vigore dal 09/08/2017, disciplina l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del CPR UE n. 305/2011. Secondo questo decreto il progettista dell’opera deve prescrivere solo prodotti conformi a quanto indicato dal CPR 305/2011 e il direttore del lavori deve verificare che i prodotti utilizzati siano conformi a quelli previsti in progetto.
La normativa di prodotto
La Norma di Prodotto Armonizzata (CPR, art. 2 comma 10) per le finestre e le porte esterne esiste ed è la EN 14351-1:2016 Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali, in vigore la 20 ottobre 2016.
Pertanto per il settore di produzione di finestre e porte è prevista la Certificazione Obbligatoria redatta ai sensi della norma armonizzata. Nell’allegato ZA della Norma EN 14351-1:2016 sono indicate le caratteristiche essenziali che devono essere considerate nella DoP – Dichiarazione di Prestazione, con l’indicazione se tali caratteristiche siano descrivibili mediante un livello o una classe.
Le caratteristiche prestazionali previste per le Finestre e Porte sono le seguenti:
- PERMEABILITA’ ALL’ARIA
- TENUTA ALL’ACQUA
- RESISTENZA AI CARICHI DI VENTO
- TRASMITTANZA TERMICA
- ISOLAMENTO ACUSTICO
- PROPRIETA’ RADIATIVE DELLE VETRATE
- PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
- FORZE DI AZIONAMENTO
- CAPACITA’ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Le caratteristiche prestazionali
Esaminiamo ora le caratteristiche prestazionali necessarie nella progettazione del Sistema Finestra.
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Serramenti ed edifici nZEB: dal progetto alla posa in opera
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- Progettare la finestra ai tempi dell'nZEB
- Caratteristiche prestazionali dei serramenti
- Trasmittanza termica dei serramenti (nZEB): cos'è e come si calcola
- I dettagli della finestra nZEB: il telaio e il controtelaio
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