Scontro tra condono e vincoli paesaggistici!
Il TAR della Sicilia conferma il diniego del condono edilizio per immobili realizzati in sopraelevazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, chiarendo i limiti previsti dall’art. 32 del D.L. 269/2003. La sentenza ribadisce che la presenza di vincoli ha effetto ostativo alla sanatoria, rendendo l’abuso non condonabile e imponendo all’amministrazione un provvedimento vincolato, privo di discrezionalità.
L’articolo tratta del caso affrontato dal TAR per la Sicilia relativamente ad una vicenda di condono edilizio per due unità immobiliari realizzate in sopraelevazione, confermando il diniego opposto dal Comune. Verranno chiariti i limiti del condono in presenza di vincoli paesaggistici e quando l’amministrazione è tenuta a respingere l’istanza senza margini di discrezionalità, anche a fronte di eventuali irregolarità procedimentali.
Vediamo il caso...
Vincolo paesaggistico e condono
Nel 2004 il proprietario di un immobile “(…) presentava due istanze di condono ai sensi della l. n. 326/2003 aventi a oggetto gli immobili siti in *** ***, identificati al catasto fabbricati del Comune di *** ***, rispettivamente di 114,19 mq e 129,43 mq; entrambi quali sopraelevazione di un piano terra oggetto di altra istanza di condono.”
Dopo la morte del richiedente, la pratica viene portata avanti dagli eredi e solo nel 2024 il Comune comunica il diniego al condono, evidenziando che gli immobili ricadevano in un’area soggetta a vincolo paesaggistico.
Gli eredi ricorrenti “presentavano le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.”, ma in seguito arrivano i provvedimenti definitivi di diniego da parte del Comune.
Suddetto provvedimento di diniego viene prontamente impugnato.
Il Tar respinge il ricorso spiegando che:
la presenza del vincolo paesaggistico, nelle condizioni previste dall’art. 32 del d.l. 269/2003, può rendere l’abuso non sanabile, rendendo irrilevanti anche la presenza di alcune irregolarità procedurali da parte dell’ente pubblico.
Art. 32 d.l. 269/2003: i vincoli bloccano il condono
Il Tar chiarisce che “L’art. 32 del d.l. n. 269/2003 “riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta» (…).
(…) Dall’insegnamento della giurisprudenza, dunque, consegue che le istanze di condono relative a un immobile che insiste in un’area soggetta a vincolo paesaggistico deve essere sempre denegata, a prescindere dalla considerazione per cui sia o meno in estensione di altra istanza di condono precedente, perché l’attività edilizia è stata svolta su un’area sottoposta a un vincolo di inedificabilità, sia essa relativa che assoluta.”
L’art. 32 del d.l. 269/2003 chiarisce che rientrano tra i limiti sostanziali per ottenere il condono i vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici e tali vincoli possono avere effetto ostativo alla sanatoria anche se non integrano un divieto assoluto di edificazione o se l'istanza di sanatoria è in realtà un'estensione di una precedente domanda eventualmente antecedente all'istituzione dei vincoli stessi.
Quindi per quanto concerne al caso della sentenza “(…) riguardante due immobili costruiti in sopraelevazione ad altro oggetto di un diverso procedimento di sanatoria edilizia in un’area vincolata, l’amministrazione doveva obbligatoriamente denegare il titolo edilizio.
(...) I provvedimenti impugnati, su questo versante, sono illegittimi perché effettivamente la p.a. non ha dato conto delle risultanze del contraddittorio procedimentale, ma non annullabili alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo della l. 7 agosto 1990, n. 241 per cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”: in questo senso, muovendo dal giudizio sull’atto a quello sul rapporto, un annullamento giurisdizionale sarebbe inutile perché il privato ha torto nel merito della sua istanza e l’amministrazione – in caso di annullamento per violazione delle regole procedimentali – non potrebbe che adottare un nuovo provvedimento di diniego perché gli immobili da condonare sorgono indubitabilmente in un’area soggetta a un vincolo di inedificabilità (…)”.
Nel caso esaminato, gli immobili si trovano in area vincolata, quindi l’amministrazione era obbligata a negare il condono e pur in presenza di alcuni vizi procedimentali legati alla violazione del contraddittorio (art. 10-bis della l. n. 241/1990), il provvedimento non è annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, trattandosi di atto vincolato che anche se reso nullo porterebbe all'adozione di un nuovo provvedimento obbligatorio per palese violazione dei vincoli ambientali.
In sintesi:
non si annulla un atto vincolato se la decisione non poteva essere diversa, ne consegue che il diniego era inevitabile, quindi annullarlo sarebbe inutile perché verrebbe comunque confermato.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, vincolo paesaggistico, abusi edilizi, area vincolata, art. 32 d.l. 269/2003, limiti condono edilizio, sopraelevazione.
FAQ TECNICHE – Condono edilizio e vincolo paesaggistico
1. Che cos’è il condono edilizio in aree vincolate?
È la procedura di sanatoria straordinaria di abusi edilizi, soggetta a limiti stringenti.
In presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, la sanabilità può essere esclusa ex lege.
La valutazione non è sempre discrezionale: dipende dal tipo di vincolo e dalla normativa applicabile.
2. In quali casi il vincolo paesaggistico impedisce il condono?
Quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 32 del D.L. 269/2003.
Il vincolo ha effetto ostativo anche se non comporta inedificabilità assoluta.
L’amministrazione è tenuta al diniego se l’opera insiste in area vincolata nei termini di legge.
3. Il tipo di intervento (es. sopraelevazione) incide sulla sanabilità?
Sì, ma non è decisivo da solo.
La sopraelevazione rileva in quanto modifica lo stato dei luoghi, ma il fattore determinante resta il regime vincolistico.
In area vincolata, anche interventi edilizi “minori” possono risultare non condonabili.
4. L’amministrazione ha margini di discrezionalità nel rilascio?
No, nei casi previsti dall’art. 32 il potere è vincolato.
Se sussiste il vincolo ostativo, il diniego è obbligatorio.
Non è ammessa una valutazione di opportunità o bilanciamento.
5. Le irregolarità procedimentali possono annullare il diniego?
Non necessariamente.
Se il provvedimento è vincolato, si applica l’art. 21-octies della L. 241/1990.
I vizi formali non determinano l’annullamento se l’esito non può cambiare.
6. Qual è il rapporto tra art. 10-bis e condono edilizio?
L’art. 10-bis garantisce il contraddittorio procedimentale.
Tuttavia, la sua violazione non è sempre decisiva.
Nei procedimenti vincolati può non incidere sull’esito finale.
7. Quali criteri deve seguire il progettista nei casi simili?
Verificare preliminarmente la presenza e natura dei vincoli.
Analizzare la normativa di condono applicabile al caso specifico.
In area vincolata, considerare l’elevato rischio di diniego indipendentemente dagli aspetti formali.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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