Condono rigettato! I limiti del silenzio-assenso e l’importanza dei vincoli
La sentenza del TAR Puglia n. 341/2026 chiarisce che gli abusi edilizi realizzati in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici e culturali, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 26, L. 326/2003, non possono essere sanati mediante condono edilizio. Inoltre il TAR conferma che il silenzio-assenso non si applica automaticamente e che, in assenza di documentazione completa, la regolarizzazione non è possibile.
L’articolo tratta del caso della sentenza del TAR Puglia n. 341/2026 relativamente al rigetto di una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 da un soggetto, oggi deceduto, per il quale la moglie, in qualità di erede, aveva promosso ricorso. Il Comune aveva negato il condono in quanto l’immobile interessato ricadeva in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e culturali. Tale rigetto è stato poi confermato dal TAR che ha evidenziato come le opere abusive non rientrino nelle tipologie sanabili previste dalla legge n. 326/2003 e non soddisfano i requisiti per la sanatoria.
Condono edilizio e vincoli urbanistici: il caso della vedova erede
La ricorrente è vedova ed erede del precedente proprietario “il quale aveva illo tempore presentato la domanda di condono per la sanatoria ex lege n. 326/2003 di un ripostiglio di pertinenza e di un piccolo ampliamento della volumetria dell’immobile assentito.”
Il Comune nel 2020 rigetta la domanda motivando la decisione con la presenza di vincoli paesaggistici e urbanistici sull’area in questione. La ricorrente in disaccordo impugna il provvedimento e presenta ricorso al TAR sollevando varie argomentazioni.
Tuttavia Il TAR conferma il rigetto del condono spiegando l’importanza dei vincoli paesaggistici.
Abuso edilizio in zona vincolata: impossibile il condono
Il TAR evidenzia che “Non v’è violazione dell’art. 35 legge n. 47/1985 sul silenzio-assenso, in quanto trattasi di ipotesi di silenzio “qualificato” (e non già automatico), che si forma solo se sussistono particolari presupposti (la domanda di condono va corredata da documentazione, comprensiva delle dichiarazioni veritiere sulla tempo e consistenza dell’abuso, devono esserci i pagamenti dell’oblazione e degli oneri dovuti, infine deve trattarsi di opera astrattamente condonabile), nel caso di specie detti presupposti sono però assenti. L’istruttoria rinnovata, secondo la relazione istruttoria, depositata dal Comune, nell’odierno giudizio, ha fatto infatti emergere che l’immobile: “[...] ricade in una zona destinata, secondo l’attuale P.R.G. a Zona per Servizi d’Interesse Pubblico: Distretto Scolastico art. 29 N.T.A. (...) Inoltre che dalla verifica del P.P.T.R. emerge che l’area ove sorge l’edificio, è interessata da Componenti Culturali e insediative: Beni paesaggistici – Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico (D.M. 01/08/1985 ai sensi della L. 1497/1939), da Componenti Idrogeologiche: ulteriori contesti paesaggistici – vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) e da Componenti botanico-vegetazionali: ulteriori contesti paesaggistici – area di rispetto dei boschi”.
Sul punto, va ricordato che l'art. 32, comma 26, legge n. 326/2003, per gli interventi edilizi realizzati abusivamente, su aree sottoposte a vincoli, limita l'applicabilità del condono esclusivamente ai c.d. "abusi formali" ed alle tipologie n. 4, n. 5 e n.6, della tabella C, allegata alla detta legge, connotazione che, nella fattispecie, non si riscontra, in quanto l'abuso in questione rientra nella tipologia n. 1 della citata tabella (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”). (…) Dunque, in base al c.d. terzo condono, ai sensi della legge n. 326 del 2003, le opere “abusive” non sono condonabili in zona assoggettata a vincolo paesaggistico; ciò costituisce oramai ius receputm, come chiarito a più riprese da giurisprudenza costante (…).”
Il silenzio-assenso, previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 non si applica automaticamente, infatti esiste una forma di “silenzio qualificato” che permette al Comune di considerare accettata una richiesta solo se sono rispettati determinati requisiti, in particolare, per il condono edilizio devono esserci:
- la domanda corredata correttamente da documentazione;
- documentazione completa e veritiera, che spieghi quando e come è stato realizzato l’abuso;
- pagamento di oblazioni e oneri dovuti;
- l’opera deve essere astrattamente condonabile.
Cose che mancano nel caso esaminato dai giudici, infatti l’immobile in questione si trova in una zona vincolata per servizi pubblici, beni paesaggistici, vincolo idrogeologico e tutela vegetazionale.
La legge n. 326/2003 limita il condono per abusi su aree vincolate solo a determinati tipi, ossia quelli formali, mentre gli abusi che rientrano in categorie differenti non sono condonabili. L’opera in oggetto era realizzata senza titolo e non conforme agli strumenti urbanistici e per tali motivi il condono non poteva essere rilasciato o tantomeno oggetto di silenzio-assenso.
Chi viola costruendo e modificando immobili senza tenere conto dei vincoli di tutela del territorio non può aspettarsi un’immediata via d’uscita.
In sintesi…
1. Il silenzio-assenso è applicabile in presenza di opere potenzialmente condonabili e solo in caso di documentazione esaustiva e dichiarazioni non mendaci o false;
2. nelle aree vincolate il terzo condono è ammesso solo nei limiti delle tipologie previste dalla Tabella C, secondo quanto stabilito dall’art. 32 L. 326/2003.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, abusi edilizi, zona vincolata, vincoli paesaggistici, rigetto condono, silenzio-assenso qualificato, demolizione opere abusive.
FAQ tecniche – Condono edilizio, vincoli e silenzio-assenso
1. Che cosa disciplina il caso analizzato dalla sentenza TAR Puglia 341/2026?
La sentenza riguarda il rigetto di una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. 326/2003.
Il caso coinvolge interventi eseguiti in area vincolata e la verifica dei presupposti di sanabilità.
Il giudizio conferma i limiti applicativi del terzo condono in presenza di vincoli paesaggistici e urbanistici.
2. In quali casi un abuso edilizio può essere sanato in area vincolata?
Solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa sul condono edilizio.
La legge limita la sanabilità a specifiche tipologie di abuso e a determinate condizioni formali.
In aree vincolate la valutazione è più restrittiva e dipende dalla natura dell’intervento.
3. Qual è il ruolo dei vincoli paesaggistici nel condono edilizio?
I vincoli incidono direttamente sulla possibilità di sanatoria.
In molti casi escludono la condonabilità delle opere non conformi agli strumenti urbanistici.
La presenza del vincolo comporta una verifica rigorosa della compatibilità dell’intervento.
4. Il silenzio-assenso si applica automaticamente al condono edilizio?
No. La giurisprudenza distingue tra silenzio-assenso automatico e silenzio qualificato.
Il meccanismo opera solo in presenza di requisiti documentali completi e opere sanabili.
In mancanza di tali condizioni non si forma alcun effetto favorevole per il richiedente.
5. Quali documenti sono necessari per attivare il silenzio qualificato?
È richiesta documentazione completa sull’abuso e sulla sua consistenza temporale.
Devono essere presenti dichiarazioni veritiere e pagamenti di oblazioni e oneri.
Inoltre l’opera deve rientrare tra quelle astrattamente condonabili.
6. Quali sono le principali criticità tecniche evidenziate dal caso?
La non conformità urbanistica e la presenza di vincoli plurimi sull’area.
Questi elementi impediscono la sanatoria anche in presenza di istanza formale.
La verifica istruttoria dell’ente è determinante per l’esito del procedimento.
7. Quali errori deve evitare un progettista nella gestione di abusi edilizi?
Non considerare preventivamente i vincoli urbanistici e paesaggistici applicabili.
Trascurare la verifica della condonabilità dell’intervento secondo la normativa vigente.
Presentare istanze prive di documentazione completa o non coerente con lo stato dei luoghi.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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