Fiscalizzazione degli abusi edilizi: quando si può evitare la demolizione tramutandola in multa
La fiscalizzazione dell'abuso edilizio è attuabile solamente nel caso in cui le opere siano realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.
La fiscalizzazione dell'abuso edilizio è attuabile solamente nel caso in cui le opere siano realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest'ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo.
La realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA, mentre il muro di contenimento che crea un nuovo dislivello o aumenta quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire se è tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio.
Certificato di agibilità e titolo abilitativo hanno presupposti diversi che ne condizionano il rispettivo rilascio: il primo, in ogni caso, non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive.
Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso edilizio) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967. Solo il proprietario, infatti, può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione.
La presentazione di un'istanza di sanatoria comporta due limiti operativi distinti: qualsiasi opera eseguita sull'abuso edilizio è abusiva a sua volta, mentre qualsiasi atto che abbia un effetto demolitorio sulle opere oggetto della domanda di sanatoria non esaminata è illegittimo.
La sanzione demolitoria colpisce congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso, senza alternativa: pertanto l'ordinanza di demolizione può essere emessa nei confronti del proprietario dell'immobile anche se non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva.
Se è certa la pendenza attuale della domanda di condono sul fabbricato abusivo, il Comune non può emettere provvedimenti sanzionatori prima di aver esitato l'istanza di sanatoria, in quanto l'istanza di condono, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati anche dalle successive leggi sul condono, comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.
Se le opere edilizie realizzate, attraverso numerosi interventi, di non ridotte dimensioni e comportanti un significativo aumento di superficie e di volumetria, danno luogo ad una rilevante trasformazione dell’immobile, sono abusive senza permesso di costruire e quindi soggette alla sanzione della demolizione.
Un volume nuovo di 40 metri quadrati, adibito a cucina, non può essere considerato nè una pertinenza nè un volume tecnico, perché si tratta di un'opera che amplia il volume dell'abitazione preesistente
Il mutamento di destinazione da magazzino ad abitazione con introduzione di una tipologia d'uso comportante maggior carico urbanistico e l'effettuazione di ulteriori interventi edilizi collaterali integra nell'insieme un'opera di ristrutturazione edilizia, strumentale alla nuova destinazione e priva del necessario permesso di costruire.
L'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un'area che si presenti aperta su tre lati determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della volumetria preesistente: per questo tipo di veranda serve il permesso di costruire, senza il quale scatta l'abuso edilizio.
Lo stato legittimo dell'immobile è altra cosa rispetto alla sua consistenza originaria e va desunto dall'ultimo titolo di legittimazione rilasciato. Inoltre, il mancato accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione può escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà.
Un edificio ad un solo piano di circa 80 metri quadri, dotato anche di aperture laterali (sia di porta che di finestre) e realizzato su una piattaforma in cemento armato rientra nella fattispecie della nuova costruzione ex articolo 10 comma 1 lettera a) del Testo Unico Edilizia e richiedere, per essere assentito, il permesso di costruire.
In merito alla richiesta del permesso in sanatoria per accertamento di conformità urbanistica (art.36 Testo Unico Edilizia), l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate rappresenta una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione.
Il mero possessore o gestore di un bene immobile altrui, interessato da opere edilizie abusive, non può essere destinatario dell'ingiunzione di demolizione, quando non sia accertato che l'abuso sia a lui ascrivibile.
I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree d’interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Non può ritenersi meramente pertinenziale una veranda costruita ex novo che occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale. Pertanto è impossibile la sanatoria straordinaria in zona vincolata, 'dedicata' esclusivamente a opere di restauro, risanamento o manutenzione straordinaria.
ANAC: anche nel caso di documentazione inerente un abuso edilizio, il cittadino avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.
Se il fabbricato oggetto della istanza di condono ha superato la cubatura di 750 mc prevista come limite massimo dall’art. 39 della legge 724/1994, la sanatoria straordinaria non è possibile. Tale limite volumetrico non è aggirabile in alcun modo, tanto meno presentando istanze di condono 'separate'.
La realizzazione di 5 mini appartamenti in luogo del parcheggio assentito portano per forza di cose all'ordine di demolizione trattandosi di interventi che necessitano di permesso di costruire, visto l'incremento di volume e superficie che comportano.
La domanda di condono è dolosamente infedele se contiene una materiale rappresentazione dei fatti completamente divergente dalla realtà.
Grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto.