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Vincolo cimiteriale e condono: tutto sulla regola dei 200 metri

L'esistenza del vincolo cimiteriale, che è vincolo di inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 33 legge 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo.

L’articolo analizza il rapporto tra vincolo cimiteriale e condono edilizio alla luce della sentenza n. 1086/2026 del TAR Toscana, relativa a un diniego di sanatoria per un ampliamento realizzato nel Comune di Firenze. Viene chiarito che la fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri integra un vincolo di inedificabilità assoluta che, se vigente al momento dell’abuso, impedisce il rilascio del condono ex art. 33 l. 47/1985. La riduzione comunale della fascia e la preesistenza dell’edificio non incidono, né è ammessa una sanatoria parziale o una valutazione caso per caso sulla compatibilità dell’opera.


Vincolo cimiteriale: il caso e il ricorso

Il vincolo cimiteriale di 200 metri per le costruzioni nella fascia di rispetto dei cimiteri è tassativo? I comuni possono accorciare il perimetro? Quali sono le regole? E quando è possibile ottenere il condono?

Tutte domande sicuramente gettonate, che ottengono qualche risposta nella sentenza 1086/2026 del Tar Toscana, inerente il ricorso presentato da un privato che aveva impugnato il diniego di condono per un ampliamento avvenuto nel Comune di Firenze.

L’istante contesta la legittimità del provvedimento impugnato anche nella parte in cui ha ritenuto le domande incompatibili con il vincolo cimiteriale imposto sull’area per la vicinanza al cimitero di Sollicciano, atteso che, in primo luogo, in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 233/75 del 29 marzo 1999, applicabile ratione temporis, la fascia di rispetto in questione era stata ridotta a 100 metri dal confine cimiteriale

Inoltre, l’originario corpo di fabbrica oggetto dell’intervento edilizio preesisteva rispetto all’apposizione del vincolo cimiteriale, come risulta da quanto statuito dalla sentenza del TAR Toscana, sez. III, n. 684/2018. La decisione dell’amministrazione sarebbe infine inficiata anche da difetto di istruttoria, atteso che la ristrutturazione e l’ampliamento del fabbricato si sviluppa in direzione opposta a quella ove è sito il cimitero non aumentando, di conseguenza, l’ingombro all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.

La sanatoria parziale è esclusa

In primis, il Tar evidenzia che i motivi in esame sono infondati anche alla luce della condivisibile giurisprudenza che esclude la possibilità di una sanatoria parziale in materia di condono edilizio. In particolare, è stato affermato che: “Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa".

Fascia di rispetto cimiteriale: perché non si scappa dai 200 metri

Del pari infondato - prosguono i giudici - è il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente assume che la fascia di rispetto cimiteriale sarebbe pari a cento metri, in virtù di una delibera del Consiglio Comunale n. 233/75 del 29 marzo 1999 che avrebbe ridotto la misura fissata dalla legge in 200 metri.

In detta prospettiva, si rileva che il provvedimento di diniego avversato ha correttamente assunto che, atteso che le opere sono state dichiarate ultimate nel 2003, per esso vale il vincolo cimiteriale di 200 metri, ripristinato dalla legge n. 166/2002, indipendentemente dall’anno di costruzione del preesistente fabbricato.

Invero, l’art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 ha novellato l’art. 338, comma 1, del R.D. 24 luglio 1934, n. 1265 nei termini seguenti: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

Vincolo cimiteriale: le coordinate

In tema di vincolo cimiteriale, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha fissato le seguenti coordinate ermeneutiche:

  • a) l’esistenza del vincolo cimiteriale, che è vincolo di inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692);
  • b) il vincolo in questione ha natura conformativa e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente dal recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692);
  • c) “la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili” (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692).

Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso è infondato, atteso che le opere sono state realizzate in epoca in cui vigeva già il limite di 200 metri dal cimitero, essendo peraltro irrilevante - ai fini in esame - la direzione verso la quale è stato ampliato l’originario manufatto.


FAQ TECNICHE: Vincolo cimiteriale e rispetto dei 200 metri | Ingenio

Il vincolo cimiteriale impedisce sempre il condono edilizio?
Sì. Il vincolo cimiteriale ha natura di inedificabilità assoluta. Se l’abuso ricade nella fascia di rispetto vigente al momento della realizzazione, la sanatoria è preclusa automaticamente, senza valutazioni discrezionali sulla compatibilità dell’intervento con il contesto.

È possibile ottenere una sanatoria parziale per una parte dell’edificio?
No. La giurisprudenza esclude la sanatoria parziale nel condono edilizio. L’opera è considerata in modo unitario e non può essere frazionata in singole porzioni da regolarizzare separatamente.

I comuni possono ridurre la fascia di rispetto da 200 a 100 metri?
Solo in ipotesi eccezionali e per ragioni di interesse pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 338 del R.D. 1265/1934. Le delibere comunali non possono incidere autonomamente sull’esistenza o sull’estensione del vincolo.

Conta la preesistenza del fabbricato rispetto all’imposizione del vincolo?
No, se l’ampliamento abusivo è stato realizzato quando il vincolo di 200 metri era già vigente. La legittimità del corpo originario non rende condonabili gli interventi successivi in area vincolata.

È rilevante la direzione dell’ampliamento rispetto al cimitero?
No. È irrilevante che l’ampliamento si sviluppi in direzione opposta al cimitero: ciò che conta è la localizzazione complessiva dell’opera rispetto alla fascia di rispetto cimiteriale vigente.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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