Abusi edilizi: insanabile l'intervento realizzato a meno di 60 metri dall'autostrada
L'opera abusiva realizzata a meno di 60 metri dall'autostrada non è sanabile, in quanto vige il vincolo di inedificabilità imposto per le c.d. fasce di rispetto dagli articoli 26 e seguenti del Codice della Strada.
L’articolo analizza l’insanabilità degli abusi edilizi realizzati entro la fascia di rispetto autostradale, soffermandosi sul vincolo di inedificabilità di 60 metri previsto dal Codice della Strada. Attraverso l’esame di una recente sentenza del TAR Toscana, viene chiarito che le opere abusive a ridosso dell’autostrada non possono essere oggetto di sanatoria, anche se qualificate come manufatti accessori. Il contributo ricostruisce il quadro normativo storico, valuta il tema della preesistenza e ribadisce la natura assoluta e inderogabile del vincolo, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.
Rispetto della fascia autostradale: cos'è?
Non esiste solo il vincolo cimiteriale (limite di 200 metri) per i condoni edilizi, ma c'è anche da considerare il rispetto della fascia autostradale, disposto dal Codice della Strada: ci sono, infatti, regole specifiche che dispongono l'insanabilità delle opere realizzate entro 60 metri dalle grandi vie di comunicazione.
Nella sentenza 1302/2026, il Tar Toscana ci ricordaun principio molto importante: non è sanabile l'opera abusiva realizzata a ridosso dell'autostrada.
Il caso: manufatto adibito a ripostiglio
Si discute di un ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo ed il ripristino dello stato originario dei luoghi. In particolare, l’ordinanza riguarda un manufatto, adibito a rimessa e a ripostiglio, collocato sul fondo dell’aria di proprietà degli stessi, in prossimità del corrispondente tratto dell’autostrada A11 Firenze – Mare.
Il ricorso: fabbricati preesistenti al Codice della Strada?
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno sostenuto, in sintesi, che i fabbricati interessati sarebbero preesistenti al Codice della Strada e non soggetti, quindi, ai limiti da esso imposti, segnatamente il vincolo di inedificabilità imposto per le c.d. fasce di rispetto (60 metri per le autostrade) dagli artt. 26 e ss. del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).
L'età del manufatto: tutto sulla ricostruzione dei fatti
In via preliminare, 'attacca' il Tar, è necessario dirimere la questione relativa all’età del manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione che, a detta dei ricorrenti, sarebbe preesistente all’imposizione del vincolo di inedificabilità sull’area interessata e, per l’effetto, sanabile.
Dalla documentazione in atti emerge in modo inequivoco che le opere in esame risultano edificate in prossimità alla proprietà autostradale, segnatamente, come evidenziato da Autostrade, “a ridosso” dei muri d’ala del sottovia autostradale “SP Francesca”.
Il tratto autostradale dell’A11 de quo è stato oggetto di opere di raddoppio di corsia e di ammodernamento, approvate con una serie di provvedimenti del 1959-1961 poi recepiti con l’approvazione del progetto esecutivo da parte del decreto Min. Lavori Pubblici del 4.12.1962.
Ebbene, ai fini della realizzazione dei lavori, è stato redatto il relativo piano particellare di espropri, il cui estratto grafico non evidenzia alcuna costruzione preesistente ai lavori medesimi nel punto di interesse, riconducibile all’area su cui insistono gli odierni manufatti.
Per i giudici, quindi, il vincolo di inedificabilità sull’area è "ben antecedente rispetto all’effettiva realizzazione dei manufatti".
Inedificabilità nei 60 metri dall'autostrada: la regola è tassativa
In definitiva, considerando la normativa allora vigente, si osserva che:
- già con la legge del 24 luglio 1961, n. 729 all’art. 9 era stato previsto che “Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa”;
- quindi, con decreto ministeriale n. 1404 del 1 aprile 1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art.19 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, richiamato nel provvedimento impugnato, veniva ulteriormente precisato che le distanze da osservarsi nella edificazione erano per le strade di tipo A) autostrade di m. 60,00.
Deve, dunque, ritenersi dato certo che, relativamente al tratto dell’autostrada A11 qui di interesse, da una parte il vincolo di inedificabilità è sorto fin dal 1961, dall’altra i predetti manufatti sono stati realizzati successivamente a tale data (fine anni ’70 se si aderisce alla stessa datazione indicata nella relazione del tecnico dei ricorrenti).
Il ricorso è rigettato, l'abuso è insanabile per mancato rispetto della fascia autostradale.
FAQ TECNICHE: Inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale |Ingenio
Che cos’è la fascia di rispetto autostradale e quale distanza impone?
La fascia di rispetto autostradale è un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. Per le autostrade la distanza minima è fissata in 60 metri dal limite della sede stradale, al fine di tutelare sicurezza, funzionalità e futuro ampliamento dell’infrastruttura.
Un manufatto realizzato entro i 60 metri può essere sanato?
No. Le opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale sono insanabili, indipendentemente dalla loro destinazione o dimensione, poiché il vincolo impedisce qualsiasi nuova edificazione o ampliamento.
La preesistenza dell’opera al Codice della Strada consente la sanatoria?
Solo se l’opera risulta effettivamente anteriore all’imposizione del vincolo. In mancanza di prova certa della preesistenza, l’intervento è considerato abusivo e non sanabile, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.
Conta l’uso del manufatto (rimessa, ripostiglio, deposito)?
No. La natura accessoria o pertinenziale del manufatto non incide sull’applicazione del vincolo. Anche strutture leggere o di servizio, se realizzate entro la fascia vietata, restano soggette a demolizione.
Quali conseguenze per il proprietario in caso di abuso insanabile?
L’amministrazione deve ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Non sono ammesse sanatorie né condoni edilizi, trattandosi di un vincolo di inedificabilità assoluto e inderogabile.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Condoni e sanatorie: su INGENIO articoli, normative e guide per comprendere le procedure di regolarizzazione edilizia.
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
