Ante 67, privato contro comune: quali prove per la vecchia opera edilizia?
L'onere della prova che un immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1967 e quindi legittimo senza permesso di costruire in zone periferiche grava esclusivamente sul privato. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso trasferisce l'onere della prova contraria in capo all'Amministrazione.
La legittimità edilizia degli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, in aree esterne ai centri abitati, dipende dalla prova della loro effettiva risalenza temporale. Una recente sentenza del TAR Salerno chiarisce che l’onere di dimostrare la data di realizzazione ante legge Ponte grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Solo la produzione di elementi concreti e documentati consente il trasferimento dell'onere probatorio sul comune. In assenza di tali prove, l'Amministrazione può legittimamente confermare la qualificazione abusiva dell'opera e disporre la demolizione.
Ante 1967: tra regole e prove
Si fa molto presto a dire 'ante 1967'. Sappiamo, infatti, che la legge Ponte (765 del 6 agosto 1967), con l'articolo 10 ha modificato l'articolo 31 della legge 1150/1942, estendendo l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
Ciò significa che prima del 1° settembre 1967, tenuto conto delle svariate eccezioni figlie di appositi regolamenti comunali che potevano disporre già la necessità del previo ottenimento del permesso di costruire anche in zone fuori dal centro urbano, l'obbligo di licenza edilizia era limitato a zone urbanizzate e centri abitati (nelle aree non regolamentate).
Un edificio o immobile realizzato in periferia prima di quella data, quindi, poteva ritenersi legittimo anche senza un permesso di costruire collegato: l'eventuale contestazione di abuso e conseguente ordine di demolizione potrebbe quindi essere illegittimo al ricorrere delle richiamate disposizioni.
Ma chi prova la risalenza a prima del 1967? Quali documenti servono? Cosa succede se privato e comune non sono allineati?
Il caso: vecchio immobile abusivo senza permesso
Una serie di chiarimenti utili arrivano dalla sentenza 508/2026 del Tar Salerno, che tratta proprio il caso di un vecchio immobile risalente nel tempo per il quale è stata ingiunta la demolizione.
Il privato presenta ricorso, basabdosi sul fatto che il compendio immobiliare, diversamente da quanto contestato nell’ordinanza impugnata, era stato edificato ed utilizzato, già in epoca anteriore all’anno 1967 e che, essendo al di fuori del centro abitato, non vi era necessità di titoli edilizi per la sua edificazione.
Quindi, ricapitolando: per il comune, le opere abusive (nove vani ed accessori, un terraneo adibito a stalla, nonché altro terraneo adibito a magazzino, un forno ed un pollaio) sono state sanzionate ex art. 31 Testo Unico Edilizia, in quanto edificate senza permesso di costruire ed in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, nonché in mancanza di autorizzazione paesaggistica (in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sismico ed in zona C2 del Piano del Parco Nazionale del Cilento).
Il ricorrente assume, nella prima censura, che i manufatti sarebbero stati edificati ante 1967, e che non sarebbero pertanto - essendo situati fuori dal perimetro del centro urbano - soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Per il comune, invece, dal verbale di accertamento risulta che i manufatti contestati sono stati realizzati dopo il 1967.
Come si sbroglia la matassa?
Onere della prova: come si passa dal privato al comune?
Il TAR ricorda che "con riferimento alla prova che l'immobile è stato edificato in epoca antecedente al 1967 e, in particolare, prima della data di entrata in vigore (1º settembre 1967) della c.d. legge-ponte, legge n. 765 del 1967, che ha introdotto l'obbligo generalizzato di preventivo titolo autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale e, quindi, anche al di fuori del perimetro del centro urbano, deve ritenersi che grava sul proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto. Tale onere incombe sul privato a ciò interessato in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché egli è l'unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Ne consegue che solo la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso trasferisce l'onere della prova contraria in capo all'Amministrazione".
Quindi, servono elementi concreti, come aerofotogrammetrie, mappe catastali, foto e altri documenti probanti che effettivamente provino la risalenza dell'immobile a prima del 1967, per 'ribaltare' l'onere della prova sul comune.
Senza prove non c'è speranza di sanatoria
Il problema - per il ricorrente - è che qui tali elementi di fatto non sono stati affatto dedotti, né provati, da parte del ricorrente.
L'unico documento probante, infatti, è di segno contrario: si tratta del verbale di accertamento, che come abbiamo visto sopra, 'condanna' il privato oltre ogni ragionevole dubbio.
FAQ TECNICHE: Ante 67 e onere della prova | Ingenio
Chi deve provare che un immobile è ante 1967?
L’onere della prova spetta al proprietario, che deve dimostrare con elementi oggettivi che l’opera è stata realizzata prima del 1° settembre 1967.
Perché l’onere della prova grava sul privato?
Per il principio di vicinanza della prova: il privato è il soggetto che, più dell’Amministrazione, può disporre di documenti e riscontri storici sull’epoca di costruzione.
Quando l’onere della prova passa al comune?
Solo se il privato deduce e documenta concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la risalenza temporale dell’immobile.
Quali prove sono ritenute idonee?
Aerofotogrammetrie, mappe catastali storiche, fotografie d’epoca, atti amministrativi o altri documenti tecnici coerenti e verificabili.
Cosa accade se il privato non fornisce prove adeguate?
Prevale l’accertamento comunale: l’opera resta qualificata come abusiva e l’ordine di demolizione è legittimo, senza possibilità di sanatoria.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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