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Antincendio scuole: le scadenze da rispettare per mettersi in regola entro il 31 dicembre 2027

In un decreto ad hoc del Ministero dell'Interno, tutte le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. Entro il 31 dicembre 2027 deve essere completato l'adeguamento a tutte le disposizioni della normativa antincendio applicabile e presentata una nuova SCIA che attesti la piena conformità dell'edificio.

Il decreto del 31 marzo 2026 del Ministero dell'Interno definisce le modalità di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici mediante scadenze differenziate e misure transitorie di mitigazione del rischio. Il provvedimento, rivolto a enti proprietari, scuole e professionisti antincendio, prevede una prima SCIA entro nove mesi con misure minime di sicurezza e il completamento dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2027, con presentazione della SCIA di conformità finale. Durante la fase transitoria sono obbligatorie specifiche misure gestionali basate sulla valutazione del rischio incendio.


Novità di assoluto rilievo in materia di prevenzione antincendio delle scuole italiane, che interessano da vicino anche i professionisti tecnici e gli esperti antincendio, impegnati in un costante coordinamento con gli enti proprietari degli edifici scolastici.

E' stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.81 dell'8 aprle 2026, il decreto del 31 marzo del Ministero dell'Interno che disciplina l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola attraverso un sistema di scadenze differenziate e misure transitorie di mitigazione del rischio.

Il provvedimento è rivolto in modo diretto ai professionisti tecnici e agli esperti antincendio incaricati dagli enti locali proprietari e dalle istituzioni scolastiche, chiamati a supportare la programmazione degli interventi, la gestione del periodo transitorio e gli adempimenti verso i Comandi dei Vigili del fuoco.

 

Nuovo decreto antincendio scuole: finalità e ambito di applicazione

Il decreto attua la proroga del termine di adeguamento antincendio al 31 dicembre 2027, introducendo un percorso per fasi che consente la prosecuzione dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza progressivamente rafforzata. Si applica a tutti gli edifici scolastici e ai locali adibiti a scuola non ancora conformi alla normativa antincendio vigente, fatti salvi gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e degli impianti.

 

Prima scadenza: adempimenti entro nove mesi

Entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro l'8 gennaio 2027, deve essere presentata al Comando dei Vigili del fuoco la SCIA antincendio attestante l’attuazione di un nucleo minimo di misure essenziali.

Tali misure riguardano, tra l’altro: illuminazione di sicurezza, sistemi di allarme e diffusione sonora, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio.

Per i professionisti antincendio ciò implica la verifica tecnica delle condizioni esistenti, l’individuazione degli interventi prioritari e la redazione della documentazione asseverata.

 

Adeguamento completo entro il 31 dicembre 2027

Entro il 31 dicembre 2027 deve essere completato l’adeguamento a tutte le restanti disposizioni della normativa antincendio applicabile e presentata una nuova SCIA che attesti la piena conformità dell’edificio.

In alternativa al decreto del 26 agosto 1992, è consentito l’adeguamento secondo le norme tecniche di prevenzione incendi (Codice - DM 3 agosto 2015 così come integrato dal DM 7 agosto 2017) o secondo un progetto approvato in deroga.

I tecnici sono chiamati a pianificare gli interventi per fasi coerenti con tali scadenze.

 

Misure gestionali di mitigazione del rischio

Nel periodo transitorio, enti proprietari e scuole devono adottare misure gestionali compensative basate su una specifica valutazione del rischio incendio.

Il decreto elenca, a titolo indicativo, azioni quali la riduzione del carico d’incendio, il controllo dell’affollamento, la sorveglianza periodica, il rafforzamento degli addetti antincendio (anche tramite personale esterno qualificato), la formazione specifica e l’incremento delle prove di evacuazione.

I professionisti antincendio supportano l’analisi del rischio e la definizione delle misure più idonee.


Documentazione, controlli e responsabilità

Le attività di sorveglianza e le esercitazioni devono essere registrate nel registro dei controlli; la valutazione del rischio incendio deve essere conservata agli atti ed esibita in caso di controlli.

Il decreto rafforza il ruolo tecnico-professionale degli esperti antincendio, chiamati a garantire la coerenza tra misure transitorie, programmazione degli interventi e adempimenti amministrativi verso i Vigili del fuoco.

 

Adeguamento scuole alla normativa antincendio: FAQ

Qual è l’obiettivo del decreto antincendio scuole 2026?
Il decreto disciplina l’adeguamento progressivo degli edifici scolastici alla normativa antincendio, consentendo la prosecuzione delle attività didattiche in sicurezza fino al completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2027.

Qual è la prima scadenza prevista dal decreto?
Entro nove mesi dalla pubblicazione (8 gennaio 2027) deve essere presentata al Comando dei Vigili del fuoco una SCIA antincendio attestante l’attuazione delle misure minime essenziali di sicurezza.

Quali sono le misure minime da attestare nella prima SCIA?
Rientrano, tra le altre, illuminazione di sicurezza, sistemi di allarme, estintori, segnaletica di sicurezza e rispetto delle norme di esercizio previste per gli edifici scolastici.

Entro quando deve essere completato l’adeguamento antincendio?
L’adeguamento completo alle disposizioni antincendio deve essere concluso entro il 31 dicembre 2027, con presentazione di una nuova SCIA che certifichi la piena conformità dell’edificio.

Cosa è richiesto nel periodo transitorio prima dell’adeguamento completo?
Devono essere adottate misure gestionali di mitigazione del rischio incendio, basate su una valutazione specifica, comprendenti controllo dell’affollamento, sorveglianza, formazione degli addetti antincendio e prove di evacuazione aggiuntive.


IL DECRETO DEL MINISTERO INTERNO DEL 31 MARZO 2026 E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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