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Autorizzazione paesaggistica: nessun silenzio assenso, resta il parere vincolante della Soprintendenza

Il ddl di revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato dalle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato, conferma che non ci sarà alcun silenzio assenso automatico per l’autorizzazione paesaggistica. Il parere della Soprintendenza resta vincolante e anche gli interventi minori continuano a necessitare di autorizzazione. In questo articolo analizziamo le novità, i requisiti tecnici e procedurali e le implicazioni per i professionisti del settore.

Revisione Codice Beni Culturali e Paesaggio: la Soprintendenza resta decisiva, nessuna semplificazione immediata per progettisti

Il 5 agosto le Commissioni riunite Ambiente e Cultura del Senato hanno concluso l’esame del disegno di legge che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo la pausa estiva, il testo approderà in Aula per la prima votazione, prima di passare all’altro ramo del Parlamento.

Il percorso di revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio non è stato lineare. Già a gennaio la Lega aveva tentato, con un emendamento poi dichiarato inammissibile, di ridimensionare i poteri delle Soprintendenze. A febbraio è stato presentato un disegno di legge che puntava a dare maggiore autonomia ai Comuni, soprattutto per gli interventi di minore impatto.

Rispetto alla versione iniziale – molto discussa dal mondo tecnico e accademico – dai costruttori ai professionisti,– il nuovo testo riduce notevolmente l’impatto delle modifiche e cancella i passaggi più controversi. In particolare, è stato accantonato il tentativo difatti di limitare i poteri delle Soprintendenze.

Anche per questo, il testo finale approvato dalle Commissioni ha scelto una strada più equilibrata: niente tagli ai poteri di tutela, ma un mandato chiaro al Governo per semplificare le procedure, rendere più uniformi le regole e rafforzare la protezione del paesaggio e del patrimonio culturale.

 

Addio al silenzio-assenso e alla liberalizzazione dei piccoli interventi

Tra le novità depennate ci sono:

  • Nessun silenzio assenso: nella versione originaria del ddl, se la Soprintendenza non si fosse espressa entro 45 giorni, l’autorizzazione paesaggistica si sarebbe intesa concessa. Ora questa possibilità è stata esclusa. Analogo destino per la proposta di applicare il silenzio-assenso anche alle richieste di compatibilità paesaggistica (art. 167 del Codice).
  • Stop alla liberalizzazione: gli interventi minori (quelli soggetti a CILA e SCIA, qualora non avessero comportato aumenti di volume superiori al 20% o modifiche incompatibili con il carattere dell’immobile) non sono esentati dall’autorizzazione paesaggistica.

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Il parere vincolante delle Soprintendenze è confermato

Un’altra proposta accantonata riguarda il parere delle Soprintendenze in materia di infrastrutture e opere impattanti (strade, cave, condotte industriali e civili, palificazioni). La prima versione del ddl ne prevedeva la trasformazione da vincolante a non vincolante; anche in questo caso, la modifica è stata eliminata.

Il parere della Soprintendenza resta quindi determinante.

 

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Cosa resta nel testo approvato

Il ddl non introduce vantaggi fiscali diretti, ma stabilisce principi procedurali. Eliminate quindi le modifiche dirette al Codice, il disegno di legge si concentra ora sui principi generali cui il Governo dovrà attenersi per rivedere il Dlgs 42/2004.

In particolare:

  • il Governo dovrà armonizzare il Codice con le norme sul procedimento amministrativo (art. 17-bis della L. 241/1990) e con il Testo Unico dell’Edilizia;
  • sarà escluso dal nulla osta paesaggistico l’elenco di interventi di lieve entità contenuti nel Dpr 31/2017, che diventeranno competenza diretta degli enti locali, purché conformi agli strumenti urbanistici;
  • verranno individuate tipologie di intervento legate alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, alla messa in sicurezza del patrimonio culturale e al ripristino delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali, cui applicare procedure semplificate.

 

Le tempistiche

Il Governo avrà 12 mesi di tempo dall’approvazione della legge delega per emanare i decreti legislativi necessari, su proposta del Ministero della Cultura e previo parere delle Camere e della Conferenza unificata.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Cultura dovrà inoltre predisporre delle linee guida nazionali che rendano più chiara la distinzione tra:

  • interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica,
  • interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato,
  • interventi soggetti al regime ordinario.

  

Impatti per i professionisti

Quindi quali sono gli impatti per i professionisti: 

  • Nessuna semplificazione immediata: architetti, ingegneri e geometri dovranno continuare a predisporre la documentazione completa, anche per piccoli interventi.
  • Centralità della relazione paesaggistica: resta il documento chiave per motivare la compatibilità paesaggistica.
  • Ruolo della Soprintendenza: confermata come interlocutore decisivo, soprattutto nei Comuni privi di strutture tecniche dedicate.
  • Opportunità future: il Governo potrebbe intervenire su alcuni ambiti (prevenzione rischi e infrastrutture strategiche) introducendo iter più snelli.

 


FAQ

È stato introdotto il silenzio assenso per l’autorizzazione paesaggistica?
No. Il parere della Soprintendenza resta vincolante e non è previsto il rilascio automatico in caso di mancata risposta entro 45 giorni.

Gli interventi minori (CILA e SCIA sotto il 20%) sono liberalizzati?
No. Anche questi interventi restano soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata.

Il ddl modifica subito il Codice dei beni culturali?
No. Stabilisce solo i principi. Sarà il Governo, entro 12 mesi, a emanare i decreti legislativi di revisione.

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