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Campi da padel e da tennis: non è edilizia libera, serve il permesso di costruire

La realizzazione di un campo da padel o da tennis non è un’attività edilizia libera, ma necessita di permesso di costruire perché costituisce una trasformazione del territorio

Lo sport (o meglio: il gioco) del momento è senz'altro il padel, che in ogni città italiana sta prendendo sempre più piede, tanto che ovunque sorgono impianti ad hoc, campi realizzati per la pratica sia estiva che invernale.

Ma realizzare un campo da padel, a livello edilizio-urbanistico, cosa comporta? Quali permessi servono? Si può 'allestire' un campo senza autorizzazioni?

Sulla questione (che in realtà è relativa sia ad un campo da padel che a un campo da tennis), è intervenuto di recente il Tar Piemonte che nella sentenza 223/2023 dello scorso 13 marzo è pronunciato sul ricorso contro un'ordinanza di demolizione e rimozione di due campi da padel e un campo da tennis, in quanto realizzati in assenza di titolo e su area sottoposta a vincoli ex D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. del Piemonte n. 45/1989, nonché in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali.

L'ordine di demolizione prescinde dalla responsabilità del proprietario

In primis, i giudici piemontesi evidenziano che l’ordine di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario e si applica “anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato” (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2017).

Quindi, lo stato soggettivo dell'avente causa - nella specie la sua buona fede al momento dell’acquisto dell’opera senza titolo - è stato ritenuto irrilevante rispetto alla doverosità delle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione dell’abuso in quanto tale.

Tra l'altro, la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario non impone “all’amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale” in ordine all’interesse pubblico sotteso a tale determinazione o all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera, a fronte del carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione.

Campi da padel e da tennis: serve il permesso di costruire

Ma veniamo alla parte più interessante della sentenza.

Secondo la parte ricorrente, i campi di padel e da tennis non costituiscono una nuova costruzione, ma rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera, in quanto non produttivi di volume e superficie.

Il TAR Piemonte sottolinea che le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una trasformazione significativa e permanente del territorio, risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio.

In altri termini, non si tratta di “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” (art. 6, comma 1, lett. e-ter, del D.P.R. n. 380/2001) poiché, al contrario, lo spianamento e la pavimentazione sono funzionali alla realizzazione di un campo sportivo e, dunque, di un’opera con una propria autonomia.

Allo stesso modo, non è possibile ritenere tale intervento edilizio rientrante nella categoria delle “aree ludiche senza fini di lucro” o qualificabile come realizzazione di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del dpr 380/2001), poiché i campi in questione sono parte di un impianto sportivo aperto al pubblico e gestito nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria.

Qui serviva anche l'autorizzazione paesaggistica...

Tra l'altro, a completamento del tutto, il TAR chiude segnalando che siccome il terreno su cui sono state realizzate le attrezzature sportive in contestazione è considerato di notevole interesse pubblico ed è tutelato ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004, l’attività edilizia sarebbe anche subordinata all’acquisizione dell’apposita autorizzazione paesaggistica, che invece è assente.


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