Condono edilizio: le domande precedenti non bloccano sempre l’ordinanza di demolizione
Il TAR Puglia con la sentenza n.974/2026 chiarisce che le precedenti domande di condono edilizio non incidono sull’ordinanza di demolizione quando non riguardano esplicitamente in modo chiaro e univoco anche le opere abusive contestate, soprattutto se queste realizzano nuove volumetrie autonomamente utilizzabili.
L’articolo tratta la sentenza del TAR della Puglia n. 974/2026 relativamente alla demolizione di numerose opere edilizie realizzate senza permesso di costruire in un compendio immobiliare. Viene quindi ritenuta legittima l’ordinanza di demolizione, qualificando gli interventi come nuove costruzioni che hanno creato nuove volumetrie autonomamente utilizzabili. Il punto interessante della sentenza riguarda il fatto che sul compendio fossero state presentate precedenti istanze di condono edilizio la quali però non hanno inciso sulla legittimità della demolizione, perché non è stato opportunamente dimostrato che riguardassero le opere contestate. Di conseguenza, il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittima l'ordinanza di demolizione.
Condono edilizio e ordinanza di demolizione
Il fatto che vengano presentate delle domande di condono edilizio non mette al riparo automaticamente tutte le opere presenti su un immobile. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Puglia dove la questione riguardava un articolato complesso immobiliare sul quale erano stati realizzati numerosi interventi edilizi privi di titolo abilitativo. Il proprietario sosteneva che le opere fossero coperte da precedenti istanze di condono e che il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione delle pratiche prima di ordinare la demolizione.
La realtà però non si è dimostrata essere così, in quanto non basta dimostrare l’esistenza di una domanda di condono ma occorre provare che quella specifica opera sia effettivamente compresa nella stessa richiesta di condono.
In virtù di ciò il Comune aveva ordinato la demolizione dei diversi manufatti in quanto non si trattava di opere marginali, ma di interventi capaci di modificare in modo stabile l’assetto urbanistico dell’area.
Ordinanza di demolizione: il condono non salva le opere abusive diverse
Il giudice chiarisce che la presenza di precedenti domande di sanatoria non rende illegittima l’ordinanza di demolizione infatti “Il fatto che il compendio immobiliare di proprietà del ricorrente sia stato interessato nel tempo dalla presentazione di tre istanze di condono, ..., non assume rilevanza viziante rispetto alla ordinanza di demolizione, dal momento che non vi è alcuna prova del fatto che le predette istanze riguardino le opere indicate nel provvedimento impugnato. (…) Peraltro, nel corpo del provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale, con statuizione non oggetto di puntuale contestazione, ha espressamente dato atto della esistenza delle istanze in questione, precisando che le stesse riguardano manufatti diversi e distinti (“ulteriori”) rispetto a quelli attinti dalla ingiunzione demolitoria. Né può fondatamente sostenersi che le opere in questione costituiscano mere pertinenze, trattandosi invece (come si evince dalla descrizione contenuta nell’ordinanza impugnata e dai rilievi fotografici allegati in atti) di interventi che, complessivamente considerati, sono destinati a mutare stabilmente lo stato dei luoghi mediante l’insediamento di nuove volumetrie suscettibili di autonomo sfruttamento, anche a fini abitativi (…)”.
La presenza di tre precedenti domande di condono non ha inciso sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Il punto decisivo è che il proprietario non ha dimostrato che quelle istanze di condono riguardassero proprio, o anche, le opere oggetto dell’ordinanza. Il Comune, dal canto suo, aveva invece precisato che i condoni riguardavano manufatti diversi rispetto a quelli da demolire.
Inoltre, le opere contestate non potevano essere considerate quali semplici pertinenze, in quanto nel complesso mutano lo stato dei luoghi in modo stabile, determinando nuove volumetrie oggetto, per giunta, di possibile utilizzo autonomo.
Per questi motivi le precedenti domande di condono non potevano rendere illegittima l’ordinanza di demolizione.
Nel caso esaminato, la presenza di precedenti domande di condono non è stata sufficiente a impedire la demolizione, perché non è stata fornita la prova che le opere oggetto dell’ordinanza fossero comprese nelle istanze di sanatoria presentate. Il TAR ha inoltre escluso la natura pertinenziale degli interventi, ritenendo che, per caratteristiche, dimensioni e funzione, essi determinassero nuove volumetrie autonomamente sfruttabili.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, ordinanza di demolizione, opere abusive, nuove volumetrie.
FAQ TECNICHE: Condono edilizio e ordinanza di demolizione: quando le istanze non rilevano
Che cosa chiarisce il TAR sul rapporto tra condono e demolizione?
La presenza di una domanda di condono non paralizza, da sola, il potere comunale di ordinare la demolizione.
L’istanza deve riferirsi in modo identificabile alle opere colpite dal provvedimento.
Se riguarda manufatti differenti, non incide sulla legittimità dell’ingiunzione.
In quali situazioni una domanda di condono può essere rilevante?
Può assumere rilievo quando la pratica individua con chiarezza il manufatto, le sue caratteristiche e la relativa consistenza edilizia.
Occorre verificare corrispondenza tra domanda, elaborati allegati, sopralluoghi e opere contestate.
Quali norme edilizie devono essere richiamate nell’articolo?
Il riferimento centrale è il d.P.R. 380/2001, in particolare la disciplina repressiva degli interventi realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire.
Per le istanze di condono occorre individuare la legge effettivamente applicata alla pratica.
Perché le nuove volumetrie sono decisive nel giudizio?
Nuovi volumi stabilmente insediati e suscettibili di uso autonomo non sono automaticamente qualificabili come pertinenze.
La loro consistenza, funzione e incidenza sullo stato dei luoghi orientano la qualificazione urbanistico-edilizia.
Nel caso trattato, tale valutazione ha sostenuto la legittimità della demolizione.
Quale verifica deve svolgere il tecnico sulla pratica di condono?
Il tecnico deve confrontare l’ordinanza con domanda, grafici, fotografie, dichiarazioni, ricevute e planimetrie depositate.
La verifica deve riguardare posizione, sagoma, dimensioni, destinazione e datazione delle opere.
Una generica riferibilità dell’istanza all’intero compendio non è sufficiente.
Sono necessari controlli o manutenzione dopo la presentazione del condono?
Non si tratta di manutenzione dell’opera, ma di controllo documentale e urbanistico della pratica.
Vanno conservati gli elaborati originari e gli atti istruttori che consentono di identificare con precisione il manufatto.
Eventuali modifiche successive devono essere valutate separatamente rispetto all’oggetto dell’istanza.
Quali errori devono evitare proprietari e professionisti?
Non va confusa la presentazione di una domanda di condono con l’accertamento della sua riferibilità alle opere contestate.
È rischioso qualificare come pertinenza un manufatto che genera volume e utilità autonoma senza una verifica tecnica e urbanistica.
Occorre evitare richiami generici a condoni pregressi privi di documentazione comparativa.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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