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Energie rinnovabili: nuove regole per le aree idonee

Il decreto ridefinisce dove è possibile installare impianti rinnovabili, ampliando le aree idonee su terra e in mare e introducendo procedure autorizzative più snelle. Stabilisce inoltre i nuovi confini delle zone precluse, inclusi siti UNESCO e aree paesaggistiche sensibili, rafforzando al contempo i criteri tecnici e ambientali.

Il DL Transizione 5.0 e Aree idonee per le Energie Rinnovabili, che contiene al suo interno nuove regole, su scala nazionale, per le aree idonee a ospitare impianti a fonte rinnovabile, è ufficialmente legge.

La legge n.4/2026, di conversione, con modifiche, del DL 175/2025, è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio e stabilisce criteri vincolanti per individuare le aree idonee, limitando il potere delle Regioni, dopo la bocciatura del Tar Lazio che è intervenuto ricordando che la fonte primaria è sempre quella nazionale, la quale deve prevalere sulle norme locali.

In sede parlamentare, sono state effettuate alcune modifiche - in realtà non rilevanti - ad un impianto fondamentalmente confermato nella sua prima versione.

 

Le nuove aree idonee su terraferma

Il decreto introduce un elenco dettagliato di aree considerate immediatamente idonee, tra cui:

  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte (cd. repowering) e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento (attenzione: la variazione non è ammissibile per il fotovoltaico in area agricola);
  • cave e miniere dismesse;
  • discariche chiuse e siti contaminati in bonifica;
  • aree lungo infrastrutture lineari (autostrade, ferrovie, aeroporti), entro profondità prestabilite;
  • aree agricole non sottoposte a vincoli paesaggistici rilevanti, con criteri specifici per mantenere compatibilità agro–climatica;
  • pertinenze di attività produttive e zone di espansione prevedibili negli strumenti urbanistici.

Si evidenzia che l'idoneità è presunta e non implica automaticamente l'assenza di vincoli, ma comporta una valutazione ambientale semplificata.

Si introducono poi modifiche che hanno principalmente una funzione di coordinamento e armonizzazione della disciplina sulle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In sostanza, vengono ricondotti all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) i rinvii prima contenuti in altra normativa. 

A seguito di un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, è stata poi introdotta una disciplina transitoria, secondo cui le nuove regole sulla definizione di aree idonee e sui regimi semplificati nelle aree idonee non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.

Viene inoltre previsto che nei casi di progetti che coinvolgono aree di elevato valore agricolo, le regioni o province autonome possano ricorrere all'opposizione in conferenza di servizi.

 

Sanzioni per la costruzione di impianti in aree non idonee

L'art.2 comma 1 lett.g) interviene sull’articolo 11, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti (sanzioni di importo compreso tra 1.000 e 100.000
euro
): anche in questo caso il riferimento all’abrogato articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 è sostituito dal rinvio al nuovo articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024; a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame parlamentare al Senato è stato altresì aggiunto che, fermo restando il ripristino dello stato dei
luoghi, le sanzioni dettate dal citato comma 8 dell’articolo 11 si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e, a tal fine, si dispone che, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale.

 

Le regole per il fotovoltaico

Il decreto individua criteri specifici per l’installazione degli impianti fotovoltaici, distinguendo tra aree agricole, superfici antropizzate e contesti tutelati. Nelle aree idonee il fotovoltaico è ammesso con valutazione paesaggistica semplificata e regimi autorizzativi più rapidi, privilegiando superfici già compromesse o con basso valore ambientale.

Nello specifico, sono considerate aree idonee per gli impianti fotovoltaici:

  1. le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all’articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  2. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
  3. gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
  4. le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
  5. le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
  6. gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
  7. gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.

Il decreto disciplina anche le aree agricole, dove l’installazione è ammessa purché non siano presenti vincoli paesaggistici stringenti e sempre garantendo la tutela del suolo agricolo e delle visuali protette.

Nei contesti tutelati, in particolare nelle zone con valore culturale o paesaggistico elevato, l’installazione del fotovoltaico è vietata o soggetta a valutazione rinforzata, con esplicita esclusione delle aree UNESCO e delle relative zone cuscinetto.


Le nuove aree idonee in mare

Per l’offshore vengono individuate aree con pre-valutazione favorevole, selezionate considerando ventosità, profondità, distanza dalla costa, impatti sulla pesca e sulle rotte marittime.

Le zone idonee comprendono aree già oggetto di pianificazione o prossime a infrastrutture energetiche esistenti.
Restano escluse le porzioni soggette ai vincoli più stringenti (aree marine protette, corridoi ecologici, vincoli militari).

 

Regimi amministrativi semplificati nelle aree idonee

Il decreto prevede un forte alleggerimento procedurale per gli impianti collocati nelle aree idonee, tra cui:

  • silenzio-assenso abbreviato nei procedimenti autorizzativi;
  • riduzione dei casi che richiedono VIA e prevalenza della selettività tramite “screening” ambientale;
  • termini più brevi per pareri delle amministrazioni;
  • possibilità di ricorrere all’abilitazione unica semplificata per impianti sotto soglia.

Le amministrazioni devono inoltre privilegiare soluzioni che assicurino minori impatti cumulativi.

 

Aree non idonee: vincoli e siti UNESCO

Il provvedimento delimita chiaramente anche le aree non idonee, dove l’installazione non è consentita o richiede un livello massimo di tutela.

Tra queste rientrano: beni paesaggistici tutelati integralmente, zone UNESCO e i relativi buffer, parchi nazionali e regionali, siti Natura 2000, aree agricole di pregio, aree gravate da tutela integrale del patrimonio storico-artistico.

 

Il nuovo ruolo delle Regioni

Secondo quanto disposto dal decreto, le Regioni hanno 120 giorni di tempo per individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, rispettando gli obiettivi di potenza installata al 2030.

Le Regioni, quindi:

  • aggiornano e perimetrano le aree idonee e non idonee;
  • assicurano il raccordo con piani paesaggistici e strumenti urbanistici;
  • possono ampliare, ma non restringere arbitrariamente, le aree idonee rispetto ai criteri nazionali;
  • gestiscono le istruttorie autorizzative semplificate e verificano l’assenza di effetti elusivi.

Le scelte regionali devono essere motivate e coerenti con gli obiettivi nazionali di capacità rinnovabile installata.

 

Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0

L'articolo 1 del provvedimento introduce delle disposizioni in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0.

Come chiarito dal dossier ufficiale del Parlamento, il provvedimento fissa al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentazione al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta. Conseguentemente, si consente la possibilità di integrare entro, il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o altra data anteriore indicata dal GSE), le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025.

Si fornisce un’interpretazione autentica secondo cui il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l’impresa non può presentare domanda per l’accesso ad entrambi i benefici fiscali (credito d’imposta Transizione 5.0 e credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali).

Pertanto, le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda per l’accesso ad entrambi i crediti d’imposta, devono optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d’imposta entro il termine del 27 novembre 2025.


LA LEGGE 4/2026, DI CONVERSIONE DEL DL 175/2025, E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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