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Rinforzi FRP per le costruzioni esistenti: nuove Linee guida CSLP su qualificazione e controlli di accettazione

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le nuove Linee guida FRP per il consolidamento delle costruzioni esistenti. Il documento aggiorna le procedure di qualificazione, le prove sulla temperatura di transizione vetrosa e il regime dei CVT, precisando i requisiti dei laboratori e i controlli di accettazione in cantiere.

Il decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 248 dell’11 agosto 2026 approva l’aggiornamento delle Linee guida per identificazione, qualificazione e accettazione dei sistemi FRP destinati al consolidamento delle costruzioni esistenti.

Il nuovo testo introduce una diversa procedura sperimentale per la temperatura di transizione vetrosa (Tg), disciplina l’adeguamento dei CVT e delle istanze in corso, richiede laboratori ex articolo 59 del DPR 380/2001 con apposita estensione FRP e aggiorna il quadro al Regolamento (UE) 2024/3110. I controlli di accettazione in cantiere erano già obbligatori nel 2019 e mantengono, nei loro elementi essenziali, campionamenti e soglia di accettazione già previsti.


Linee guida FRP 2026: pubblicazione, efficacia e rapporto con il testo del 2019

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato il 12 agosto 2026 il decreto del Presidente n. 248 dell’11 agosto 2026, con il quale è stato approvato il testo «Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti – Luglio 2026».

La copertina del documento precisa che il testo aggiorna e sostituisce la Linea guida pubblicata con decreto del Presidente n. 293 del 29 maggio 2019. Non si tratta, quindi, di un documento aggiuntivo da leggere insieme alla versione precedente, ma del nuovo riferimento del CSLP per la qualificazione mediante Certificato di Valutazione Tecnica e per l’accettazione dei sistemi ricadenti nel campo di applicazione.

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Il § 1 collega la disciplina al § 11.1 delle NTC 2018: i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere identificabili, qualificati per l’impiego previsto e sottoposti a controllo di accettazione da parte del direttore dei lavori. Per gli FRP privi di norma armonizzata, la qualificazione avviene tramite Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, salvo il diverso percorso applicabile a prodotti coperti da marcatura CE sulla base di norma armonizzata o ETA.

È importante distinguere questa Linea guida dalla disciplina di progettazione del rinforzo. Il documento del 2026 regola soprattutto identificazione, qualificazione, controllo di produzione, documentazione, tracciabilità e accettazione.

Per i criteri di calcolo, esecuzione e collaudo, il § 2 rinvia ai documenti richiamati dal capitolo 12 delle NTC 2018 e, in particolare, alle Linee guida CSLP del 24 luglio 2009 e ai successivi aggiornamenti.

applicazione di un sistema di rinforzo FRP
(INGENIO BY AI)

Quali sistemi FRP rientrano nel campo di applicazione

Il § 2 comprende sistemi realizzati con fibre lunghe e continue di acciaio ad alta resistenza, arammide, basalto, carbonio e vetro AR, immerse in matrice polimerica termoindurente. Le famiglie considerate sono due.

Sistemi FRP preformati

Sono elementi sottili, quali lamine o nastri, prodotti in stabilimento mediante pultrusione o altro processo di comprovata validità e successivamente incollati alla membratura con collanti termoindurenti forniti dallo stesso fabbricante. Sono escluse le barre e le sezioni diverse da quella rettangolare sottile (§ 2).

Sistemi FRP impregnati in situ

Sono fogli o tessuti uni- o multidirezionali impregnati in cantiere con resina termoindurente. Fibra e resina devono essere commercializzate dallo stesso fabbricante; anche primer e rasature eventualmente necessari devono essere polimeri termoindurenti (§ 2).

Restano escluse le matrici termoplastiche. Le barre e le staffe in FRP, inoltre, non vanno ricondotte automaticamente a questo documento: dispongono di una distinta Linea guida CSLP del dicembre 2021.

Fibre di vetro AR e sistemi non AR

Il testo 2026 qualifica espressamente le fibre di vetro come AR, alkali resistant. Sistemi con vetro non AR possono essere qualificati soltanto se il fabbricante dimostra l’equivalenza delle loro proprietà rispetto ai sistemi con vetro AR (§ 2; Tabelle 1 e 4, con relative note). Questa precisazione non compariva con la stessa formulazione nella versione 2019, che indicava genericamente il vetro.

Cosa cambia davvero rispetto alle Linee guida FRP del 2019

Il confronto integrale dei due testi mostra una struttura sostanzialmente conservata. Non sono nuove, in particolare, la distinzione tra sistemi preformati e impregnati in situ, la qualificazione tramite CVT, l’obbligatorietà dei controlli di accettazione, il prelievo di 3 campioni per le lamine e la preparazione di 6 campioni per i sistemi in situ, né la soglia dell’85% rispetto ai valori nominali di classe.

Le differenze documentate di maggiore rilievo operativo sono le seguenti.

Nuova procedura per determinare la temperatura di transizione vetrosa

La modifica centrale riguarda la Tg, parametro decisivo perché le prestazioni delle matrici polimeriche sono sensibili alla temperatura.

Per il profilo preformato, il § 4.2.3 prescrive il prelievo di scaglie di resina dalla superficie e la prova DSC secondo UNI EN ISO 11357-2, effettuata nel primo e unico ciclo di riscaldamento. La deviazione dalla procedura standard deve essere esplicitata nel rapporto di prova.

Per adesivi, impregnanti, primer e rasature, il § 5.2.5 definisce in dettaglio preparazione del campione e due condizionamenti, mantenendo per ciascuna determinazione un unico ciclo di riscaldamento:

  • primo condizionamento: 48 ± 1 ore a 23 ± 2 °C e 50 ± 5% UR, dal quale si ricava Tg,1, rappresentativa della situazione subito dopo la posa;
  • secondo condizionamento: 24 ± 1 ore a 45 ± 2 °C, avviato entro 60 ore dalla preparazione, dal quale si ricava Tg,2 «di riferimento», rappresentativa della situazione dopo almeno una stagione estiva.

La scheda tecnica deve riportare entrambi i valori. Per definire la temperatura di esercizio si assume il minore dei valori di riferimento ottenuti sui tre campioni (§ 5.2.5).

Anche il § 4.2.4 è stato coordinato: la temperatura massima di esercizio è determinata sottraendo 15 °C alla Tg pertinente e assumendo la più bassa fra quelle dei materiali che compongono il sistema. Il testo ribadisce il valore minimo generale di 42 °C per la temperatura massima di utilizzo, da cui deriva Tg non inferiore a 57 °C, salvo impieghi particolari esplicitati nel CVT. Il valore 42/57 °C era già presente nel 2019; la novità è il raccordo con la nuova procedura di prova.

Laboratori con apposita estensione per i compositi FRP

Nei §§ 4.2 e 5.2, il nuovo documento richiede che le prove iniziali di tipo siano eseguite presso un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 con apposita Estensione per i compositi FRP. La medesima specificazione è inserita nei §§ 9.1.1 e 9.1.2 per le prove di accettazione in cantiere.

La versione 2019 richiedeva un laboratorio ex articolo 59 con comprovata esperienza e strumentazione adeguata, senza formulare nello stesso modo il requisito dell’apposita estensione FRP. Prima dell’affidamento delle prove occorre quindi verificare l’effettivo campo autorizzativo del laboratorio, non la sola autorizzazione generale.

Aggiornamento al Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

Il § 1 richiama il Regolamento (UE) 2024/3110, destinato a sostituire progressivamente il Regolamento (UE) n. 305/2011 secondo tempi e modalità stabiliti dallo stesso regolamento. L’aggiornamento non trasforma automaticamente tutti gli FRP in prodotti marcati CE: il direttore dei lavori deve verificare, caso per caso, se il prodotto è coperto da marcatura CE e DoP oppure da CVT (§ 9.1).

Validità dei riferimenti normativi

Il nuovo § 3.3 precisa che i riferimenti alla normazione tecnica volontaria si intendono riferiti alle versioni in vigore alla data di pubblicazione della Linea guida. Sono stati inoltre aggiornati diversi richiami UNI EN ISO nei §§ 3.1 e 3.2 e negli Allegati.

Sospensione del CVT per mancata prova annuale

Nel § 8.4 è esplicitamente aggiunta, fra i motivi di sospensione del CVT, la mancata esecuzione annuale delle prove di controllo. Il § 8.3, già presente nell’impianto precedente, stabilisce durata quinquennale, adempimenti annuali e procedura di rinnovo.

Come funziona la qualificazione dei sistemi FRP

Classificazione e prove iniziali di tipo

I sistemi preformati sono classificati mediante modulo elastico e resistenza a trazione riferiti alla sezione complessiva della lamina (§ 4.1 e Tabella 1). I sistemi impregnati in situ sono classificati per natura della fibra, modulo elastico e resistenza riferiti all’area netta delle fibre (§ 5.1 e Tabella 4).

Prodotti della stessa classe ma con fibre, resine, percentuali dei componenti o processi produttivi differenti richiedono qualificazioni separate (§§ 4.1 e 5.1). Le prove iniziali comprendono caratterizzazione meccanica, durabilità ambientale, Tg e, quando pertinente, comportamento termico e al fuoco (§§ 4.2 e 5.2; Tabelle 3 e 6).

La richiesta al laboratorio deve provenire direttamente dal fabbricante. Campioni e lotti sono individuati con la partecipazione del laboratorio; i risultati confluiscono nel registro delle prove (§§ 4.2 e 5.2).

Controllo di produzione e sistema qualità

I capitoli 6 e 7 richiedono un sistema permanente di controllo interno della produzione e un sistema di gestione della qualità coerente con UNI EN ISO 9001. Devono essere garantiti controllo delle materie prime, identificazione e rintracciabilità, prove periodiche sui prodotti finiti e registrazione dei risultati (§§ 7.1.1-7.1.4).

Domanda, istruttoria e rilascio del CVT

L’istanza deve contenere la documentazione elencata al § 8.1: descrizione e classificazione dei sistemi, schede tecniche, documentazione sui componenti, manuale di installazione, manuale d’uso e manutenzione, rapporti delle prove, certificazione del sistema qualità, descrizione del processo produttivo, piani dei controlli, modello del registro e dichiarazioni sui componenti.

Il Servizio Tecnico Centrale verifica completezza e congruità, idoneità del laboratorio, svolgimento ed esito delle prove e requisiti del fabbricante (§ 8.2). Il CVT ha durata di cinque anni; la sua validità dipende dal permanere delle caratteristiche del sistema e delle condizioni di produzione e controllo. Il fabbricante deve inviare annualmente le dichiarazioni e gli esiti delle prove previsti dal § 8.3.

Documenti e certificazioni che devono accompagnare gli FRP

In accettazione, il § 9.1 distingue due percorsi:

  • se il prodotto non è marcato CE, deve essere coperto da CVT in corso di validità, la cui copia deve accompagnare i documenti di trasporto;
  • se è marcato CE, il direttore dei lavori deve verificare la marcatura e acquisire la Dichiarazione di Prestazione (DoP) riferita alla normativa europea applicabile.

Il fabbricante deve inoltre allegare a ogni lotto il Manuale di installazione (§ 9.3). Marcature, etichette, nome commerciale, classe, componenti e prestazioni dichiarate devono risultare coerenti con CVT, scheda tecnica e fornitura effettivamente consegnata (§§ 7.1.2, 8.1 e 9.1).

Controlli di accettazione FRP in cantiere

Il § 9.1 conferma che i controlli sono obbligatori, sono eseguiti a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori e devono riprodurre materiali, addetti, procedura e condizioni ambientali della posa reale.

Sistemi preformati: campioni e criteri di accettazione

Per ciascun tipo di lamina, il direttore dei lavori preleva 3 campioni dal lotto di spedizione (§ 9.1.1).

Il laboratorio determina resistenza a trazione e modulo elastico. La prova è superata se le medie non sono inferiori all’85% dei valori nominali della classe.

Se l’esito è negativo, si prelevano altri 3 campioni. La verifica è ripetuta sulle medie dei 6 campioni complessivi. Un secondo esito negativo rende non conforme l’intero lotto, che non deve essere utilizzato; il direttore dei lavori assume le determinazioni conseguenti e informa il STC.

Sistemi impregnati in situ: confezionamento dei provini

Per ogni tipo di sistema, il direttore dei lavori fa confezionare 6 campioni in cantiere, con il massimo numero di strati previsto, stessi addetti, stessi materiali e procedura indicata dal fabbricante (§ 9.1.2).

Il criterio di accettazione è ancora l’85% dei valori nominali di classe. In caso di esito negativo si producono altri 6 provini e si valuta la media dei 12 complessivi; il secondo esito negativo comporta la non conformità dell’intero lotto.

Prove sulla Tg e prove di distacco

Per tutte le resine sono previste prove di Tg su 3 provini per tipologia, con le modalità della qualificazione (§§ 9.1.1 e 9.1.2). Il valore medio non deve essere inferiore a quello determinato in qualificazione.

Dopo un primo esito negativo si ripete la prova su altri 3 campioni; un ulteriore insuccesso determina il mancato superamento dell’accettazione della resina e la comunicazione al STC.

Il progettista o il direttore dei lavori possono inoltre prevedere prove di distacco dal supporto, per controllare modalità di crisi e forza di delaminazione attese. Questa facoltà era già presente nel 2019 e non costituisce una novità del 2026.

Documenti da verificare prima dell’accettazione degli FRP
 > documento di trasporto e identificazione del lotto;
 > CVT in corso di validità, se il sistema non è coperto da marcatura CE;
 > marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione, ove applicabili;
 > scheda tecnica coerente con il CVT;
 > Manuale di installazione allegato al lotto;
 > etichette e marcature di tutti i componenti;
 > dichiarazioni e certificazioni dei materiali costituenti il sistema;
 > valori di Tg e temperature di esercizio;
 > condizioni di stoccaggio, precauzioni e scadenze delle resine;
 > istruzioni su supporto, miscelazione, impregnazione, sovrapposizioni, maturazione e protezioni;
 > rapporti delle prove di accettazione emessi dal laboratorio con estensione FRP;
 > verbali di prelievo, richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori e mappa di tracciabilità dei lotti.

Compiti di progettista, direttore dei lavori e collaudatore

Progettista: compatibilità del sistema con progetto, supporto e temperatura

Il progettista deve specificare un sistema ricadente nel corretto campo di applicazione e con prestazioni coerenti con il modello di calcolo, la classe richiesta, il supporto e le condizioni ambientali.

Il § 4.2.4 impone di considerare l’influenza della temperatura, compreso l’irraggiamento solare. Vanno verificate temperatura di esercizio, Tg, protezioni, comportamento al fuoco se pertinente, preparazione del supporto, ancoraggio, sovrapposizioni e durabilità.

Direttore dei lavori: accettazione, prelievi e tracciabilità

Il direttore dei lavori è il soggetto al quale il § 9.1 attribuisce espressamente cura e responsabilità dei controlli di accettazione. Deve verificare la documentazione prima della posa, rifiutare le forniture non conformi, identificare e siglare i provini, sottoscrivere la richiesta di prova, registrare l’ubicazione dei diversi lotti nella struttura e trasmettere le annotazioni all’esecutore.

Una richiesta di prova non sottoscritta dal direttore dei lavori priva la certificazione del laboratorio della valenza richiesta dalla Linea guida (§§ 9.1.1 e 9.1.2).

Cosa deve controllare il direttore dei lavori

Prima e durante la posa, il direttore dei lavori deve:
✅ identificare esattamente sistema, componenti, nome commerciale, classe e fabbricante;
✅ verificare CVT in corso di validità oppure, se applicabile, marcatura CE e DoP;
✅ confrontare fornitura, DDT, etichette, scheda tecnica e documentazione di qualificazione;
✅ controllare che adesivo, resina, primer e rasatura appartengano al sistema qualificato;
✅ verificare condizioni del supporto e limiti di temperatura e umidità del Manuale;
✅ controllare Tg e intervallo di esercizio in relazione al progetto e all’esposizione;
✅ organizzare campionamento contestuale alla posa con stessi materiali, addetti e condizioni;
✅ scegliere un laboratorio ex art. 59 con apposita estensione FRP;
✅ siglare i campioni e sottoscrivere la richiesta di prova;
✅ confrontare gli esiti con la soglia dell’85% e gestire eventuali ripetizioni;
✅ rifiutare prima della posa le forniture non conformi;
✅ registrare in quale parte della struttura è stato impiegato ogni lotto e conservare le evidenze per il collaudo.

Collaudatore: verifica documentale e coerenza dell’opera eseguita

La Linea guida non introduce un elenco autonomo e dettagliato di obblighi del collaudatore.

Il § 9.2, tuttavia, impone all’appaltatore di conservare documenti, marcature, etichette e annotazioni del direttore dei lavori fino al completamento del collaudo statico e, ove previsto, tecnico-amministrativo.

Ne consegue, sul piano operativo, che il collaudatore deve poter riscontrare la coerenza tra progetto, sistemi installati, lotti, CVT o documentazione CE, esiti delle prove e registrazioni di posa, nell’ambito delle attribuzioni previste dalle NTC e dalla disciplina generale del collaudo. Non è corretto attribuire alla Linea guida 2026 ulteriori responsabilità specifiche non esplicitate dal documento.

Ruolo dei laboratori autorizzati nelle prove sugli FRP

Il laboratorio esegue le prove di qualificazione e quelle di accettazione, documentandone modalità ed esiti. Nel 2026 il requisito è puntuale: laboratorio ex articolo 59 del DPR 380/2001 con apposita estensione per i compositi FRP (§§ 4.2, 5.2, 9.1.1 e 9.1.2).

Per le prove di cantiere, il laboratorio deve ricevere campioni inequivocabilmente riconducibili al prelievo del direttore dei lavori e una richiesta da lui sottoscritta. Il laboratorio non sostituisce il direttore dei lavori nella scelta dei campioni o nel giudizio di accettazione: produce risultati che il direttore dei lavori deve confrontare con i criteri della Linea guida.

Effetti operativi per fabbricanti, produttori e imprese applicatrici

I fabbricanti devono aggiornare procedure, rapporti di prova e schede tecniche alla nuova determinazione della Tg, verificare i riferimenti normativi, assicurare che i laboratori dispongano dell’estensione FRP e gestire rinnovo o istruttoria del CVT secondo il regime transitorio.

Per chi commercializza con proprio marchio componenti prodotti da terzi, il capitolo 6 richiede sistema qualità, dichiarazione dell’attività al STC e commercializzazione di sistemi qualificati all’origine senza trasformazioni non autorizzate.

Le imprese applicatrici devono rispettare il Manuale di installazione, rendere possibile il confezionamento contestuale dei campioni con gli stessi addetti e materiali, controllare condizioni termoigrometriche e supporto, conservare etichette e documentazione e mantenere distinta la tracciabilità dei lotti. La qualificazione del prodotto non compensa errori di preparazione, dosaggio, impregnazione, sovrapposizione o maturazione.

Regime transitorio: come aggiornare CVT e istanze in corso

Il nuovo capitolo 10 limita espressamente il regime transitorio alla modifica della procedura per la Tg:

  • i CVT già rilasciati devono essere aggiornati con prove coerenti con il testo 2026 in occasione del rinnovo;
  • le istanze ancora in istruttoria devono essere aggiornate alla nuova procedura prima del rilascio del CVT.

Il testo non dichiara la decadenza immediata dei CVT già rilasciati né fissa, nel capitolo 10, un termine straordinario diverso dalla scadenza per il rinnovo. Non chiarisce però in modo espresso come trattare, prima del rinnovo, eventuali difformità tra valori Tg riportati nei CVT vigenti e quelli che risulterebbero dalla nuova procedura: su casi dubbi è prudente acquisire indicazioni dal fabbricante e, quando necessario, dal Servizio Tecnico Centrale.

Confronto schematico: Linee guida FRP 2019 e 2026

TemaVersione maggio 2019Versione luglio 2026Effetto operativo documentato
Riferimento UERegolamento (UE) 305/2011Regolamento (UE) 2024/3110, che sostituisce progressivamente il 305/2011 (§ 1)Aggiornare verifica di marcatura CE e DoP al quadro applicabile
Fibre di vetroIndicazione generica “vetro”Vetro AR; non AR ammesso previa dimostrazione di equivalenza (§ 2; Tabelle 1 e 4)Il fabbricante deve documentare l’equivalenza per sistemi non AR
Versione norme volontarieNessuna clausola autonomaNuovo § 3.3: versione vigente alla data di pubblicazioneRiferimenti cristallizzati alla data di pubblicazione della Linea guida
LaboratoriEx art. 59 con esperienza e strumentazione adeguataEx art. 59 con apposita estensione FRP (§§ 4.2, 5.2 e 9.1)Verificare lo specifico campo autorizzativo
Prova TgProcedura con due cicli di riscaldamento sul medesimo provino dopo condizionamentiUn unico ciclo di riscaldamento per ciascun provino; procedura distinta e dettagliata per preformato e resine (§§ 4.2.3 e 5.2.5)Aggiornare prove, rapporti e schede tecniche
Temperature di esercizioLimite superiore ricavato dalla Tg; soglia generale 42/57 °C già presenteCriterio coordinato alla nuova procedura e alla Tg più bassa dei componenti (§ 4.2.4)Verificare l’intero sistema, non la sola resina impregnante
Sospensione CVTMotivi legati a condizioni di qualificazione e produzioneAggiunta esplicita della mancata prova annuale (§ 8.4)Rafforzato il presidio sul mantenimento
Regime transitorioNon presenteNuovo capitolo 10Aggiornamento dei CVT al rinnovo e delle istanze prima del rilascio
Schede tecnicheValori Tg secondo procedura 2019Valori Tg collegati ai condizionamenti e indicazioni per accettazione (Allegati A e B)Adeguare i modelli documentali

Nota editoriale: l’analisi è stata condotta mediante confronto diretto tra le Linee guida FRP del maggio 2019 e il testo aggiornato di luglio 2026 pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le differenze indicate sono quelle testualmente riscontrate nei documenti ufficiali. Eventuali chiarimenti applicativi successivi del Servizio Tecnico Centrale dovranno essere considerati ai fini dell’effettiva attuazione delle nuove disposizioni.


FAQ sulle Linee guida FRP 2026

I controlli di accettazione degli FRP sono una novità del 2026?

No. Erano già obbligatori nella versione 2019. Il nuovo testo mantiene l’impianto dei §§ 9.1-9.1.2, inclusi 3 campioni per i preformati, 6 per gli impregnati in situ e soglia dell’85%. La novità documentata è, fra l’altro, la richiesta che il laboratorio ex articolo 59 disponga di apposita estensione FRP.

Un CVT rilasciato prima dell’agosto 2026 perde immediatamente validità?

Il capitolo 10 non prevede una decadenza immediata. Stabilisce che i CVT già rilasciati siano aggiornati, mediante prove eseguite con la nuova procedura Tg, in occasione del rinnovo. Resta necessario verificare che il CVT sia formalmente in corso di validità e che il prodotto consegnato corrisponda a quello certificato.

Qual è il cambiamento principale nella prova della Tg?

La procedura 2026 utilizza un unico ciclo di riscaldamento per ogni determinazione DSC e distingue i provini dopo primo e secondo condizionamento. Il § 5.2.5 attribuisce a Tg,1 il significato di condizione dopo la posa e a Tg,2 quello di riferimento dopo almeno una stagione estiva.

Possono essere qualificati sistemi con fibre di vetro non AR?

Sì, ma non automaticamente. Il § 2 e le note alle Tabelle 1 e 4 richiedono al fabbricante di dimostrare l’equivalenza delle proprietà rispetto ai sistemi con fibre di vetro AR.

Le barre in FRP rientrano in queste Linee guida?

No, non nel campo dei sistemi preformati qui trattati: il § 2 esclude le barre e gli elementi con sezioni diverse da quella rettangolare sottile. Barre e staffe in FRP sono disciplinate dalla specifica Linea guida CSLP del dicembre 2021.


Fonti primarie

  1. Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 248, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 11 agosto 2026: 
  2. Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) – Luglio 2026, CSLP – Servizio Tecnico Centrale, luglio 2026
  3. Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) – Maggio 2019, CSLP – Servizio Tecnico Centrale, maggio 2019: 
  4. Norme tecniche per le costruzioni – DM 17 gennaio 2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 17 gennaio 2018: 
  5. DPR 6 giugno 2001, n. 380, articolo 59, Presidenza della Repubblica, 6 giugno 2001:
  6. Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, Parlamento europeo e Consiglio, 27 novembre 2024: 
  7. Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo mediante FRP, CSLP, 24 luglio 2009.

Conclusione operativa per progettisti e tecnici di cantiere

L’aggiornamento 2026 non riscrive l’intero sistema di qualificazione e accettazione degli FRP. Interviene soprattutto sulla prova della temperatura di transizione vetrosa, sul conseguente aggiornamento dei CVT, sull’idoneità specifica dei laboratori e sul coordinamento con il nuovo Regolamento europeo dei prodotti da costruzione.

Per i professionisti, la prima azione non è cambiare indiscriminatamente capitolati e piani di controllo, ma verificare puntualmente quattro elementi: versione e validità della qualificazione; Tg e temperatura di esercizio dell’intero sistema; autorizzazione del laboratorio con estensione FRP; tracciabilità fra lotto, provini e zona di posa. Campionamenti e criteri di accettazione restano quelli già consolidati, ma devono essere applicati senza scorciatoie documentali.

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