Muratura | Normativa Tecnica | Rinforzi Strutturali | Miglioramento sismico | Interventi strutturali
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Muratura: gli interventi sull’esistente ai sensi del d.P.R. 380/01 s.m.i.

Attraverso il percorso conoscitivo si arriva alla definizione dell’intervento, ma lo studio delle normative che hanno disciplinato la costruzione dei fabbricati murari può talvolta agevolare nella lettura e nella ricerca delle informazioni. Una volta compiuto il passo, si arriva alla discriminante di intervento per un edificio murario.

Questo articolo segue l’impostazione di quello relativo all’attribuzione della tipologia di lesione all’intervento strutturale corrispondente, avendo come soggetto la muratura, una tecnologia costruttiva caratterizzata da un comportamento anisotropo e da una tessitura che risente fortemente del contesto territoriale di inserimento, nonché delle capacità costruttive dell’epoca e del luogo. Forse sono di parte, ma per la muratura, più di ogni altra tecnologia, l’approccio progettuale tra l’esistente ed il nuovo è sostanzialmente differente.

 

Figura 1 – Tecnologia muraria in mattoni pieni e calce / Figura 2 – Tecnologia muraria in pietra – sezione del paramento

  

Ciò implica che classificare il materiale, i suoi costituenti ed il prodotto risultante nel caso di una muratura esistente non segua assolutamente un iter prestabilito, ovvero:

  • Qualificazione del concio;
  • Qualificazione della malta;
  • Qualificazione del sistema concio + malta = muratura. Questa semplice equazione in un caso può portare alla definizione del sistema murario in senso esteso, e quindi rappresentativo della tecnologia muraria che caratterizza il fabbricato (Figura 1), diversamente può rappresentare un riconoscimento locale difficilmente estendibile all’edificio nel suo complesso (Figura 2).

Questo preambolo è d’obbligo in quanto la classificazione di blocchi e malta è il risultato di un processo di fabbricazione a cui la muratura assolve a partire dagli anni ’80, se in area non classificata sismica ai tempi.

Ciò incide, e non poco, sull’analisi storico critica del fabbricato e quindi sul reperimento di un progetto esecutivo, con le caratteristiche attuali, che, salvo situazioni particolari, coincide con una rappresentazione architettonica.

Laddove, ed è il caso di fabbricati di inizio ‘900, vi siano inseriti elementi in c.a. (R.d. 2229/1939) è probabile reperire informazioni che però spesso si riducono ad una indicizzazione del progettista in merito alla tecnologia costruttiva adottata ed ai suoi relativi dettagli costruttivi (Figura 3).

 

Dettaglio architrave in c.a del 1936
Figura 3 – Dettaglio architrave in c.a del 1936

  

Analogamente è il caso degli architravi in acciaio: oggi, vi sono molte interpretazioni in merito. Da un lato si configura l’ipotesi che l’architrave esistente sia assimilabile ad una costruzione in acciaio (pertanto soggetto a deposito unitamente ai fabbricati in c.a., decreto ministeriale 20/11/1987), dall’altro si tratta di elemento inserito all’interno di una muratura portante. In questo ultimo caso, in base alla NTC08 – Circ. 617/2009 prima e NTC18 – Circ. 7/2019, l’intervento corrisponde ad un intervento locale.

Ma prima?

Entra in gioco la discrezionalità che si può riflettere in diversi ambiti:

  1. Sanatorie (il termine è improprio se riferito ad opere strutturali, in quanto non esiste sanatoria strutturale artt. 36 – 40 d.P.R. 380/01 s.m.i.) qualora coinvolgano una differente distribuzione interna e/o una dislocazione differente delle aperture o varchi nella muratura portante con architravi in acciaio o in c.a.
  2. Analisi storico critico di una struttura esistente per poi operare un intervento:
    a. Locale
    b. Miglioramento sismico
    c. Adeguamento sismico

  3. Analisi storico critica legata ad una valutazione di vulnerabilità a cui può far seguito un progetto di fattibilità (PFTE) o un progetto esecutivo, vista l’eliminazione del livello definitivo dal nuovo codice dei contratti pubblici.

  

Ambito intervento strutturale

> DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni";

> Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21 gennaio 2019.

Il primo testo cogente, il secondo d’indirizzo ma in entrambi i casi vi è un ordine di intervento imprescindibile, ovvero, in teoria, l’ordine di approccio all’esistente prevede fin da subito la risoluzione di errori o difetti e poi, solo dopo, la volontà del Committente all’intervento preventivato.

  • Verifica di sicurezza strutturale (§8.3) che implica:
    - l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
    - l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
    - sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
  • Intervento locale (§ 8.4.1)
  • Miglioramento (§ 8.4.2)
  • Adeguamento (§ 8.4.3)

> Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, compresi gli annessi nazionali;
> Relativa normativa regionale rispondente alla zonazione sismica.

 

Normativa muratura ante Norme Tecniche delle Costruzioni – d.m. 20/11/1987 e legge 64/1974

Perché citare una norma di quasi quarant’anni fa? Il d.m. del 20/11/1987 si basa sui seguenti presupposti, che non sono distanti in termini di contenuti alle attuali e vigenti NTC18 e che richiamano per la zona sismica la legge 64/1974:

«… hanno lo scopo di fissare i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli edifici a uno o più piani, in tutto o in parte a muratura portante, costituiti da un insieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere ad azioni verticali ed orizzontali. Per altre tipologie edilizie, le presenti norme potranno assumersi quale utile riferimento metodologico. Le murature considerate sono quelle costituite da elementi resistenti collegati fra di loro tramite malta. Le presenti norme non sono applicabili agli edifici realizzati in muratura armata, ai quali si applica la procedura indicata nell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 64 del 2-2-1974 e successive modificazioni».

La legge n. 64 del 2/2/1974 stabilisce dei requisiti per la tecnologia “muratura” nei confronti del sisma, ovvero per le zone dichiarate sismiche ai tempi:

 

  

Tutto questo per le costruzioni costruite in zona sismica, riconoscendo già interventi quali la riparazione, la sopraelevazione e nuova costruzione; diversamente per le costruzioni realizzate in area, allora, non sismica occorre attendere il 1987, dove la tecnologia muratura subisce la prima classificazione in termini di elementi costituenti e di prodotto composito.

In generale sono stabilite le seguenti regole per una corretta progettazione statica:

Concio: naturale o artificiale, quest’ultimo già caratterizzato in funzione sia del materiale sia della percentuale di foratura (stralcio della norma a cui si rimanda per completezza di lettura).

 


Malta (stralcio della norma a cui si rimanda per completezza di lettura)

 

  

Sistema composito “muratura” distinto in funzione dei costituenti:

  • a. Moduli elastici in funzione della resistenza caratteristica a compressione:
    E = 1000 * fk
    G = 400 * fk
  • b. Proprietà dell’edificio murario
    •  Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.
    • Incatenamenti a livello di solaio.

  

  

    • Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo in c.a. disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.
  • c. ELEMENTI NATURALI
    a) l’edificio sia costituito da non più di tre piani entro e fuori terra;
    b) la planimetria dell’edificio sia iscrivibile in un rettangolo con rapporti fra lato minore e lato maggiore non inferiore a 1/3;
    c) la snellezza della muratura, secondo la definizione del punto 2.2.1.3., non sia in nessun caso superiore a 12;
    d) l’area della sezione di muratura resistente alle azioni orizzontali, espressa in percentuale rispetto alla superficie totale in pianta dell’edificio, sia non inferiore al 4% nelle due direzioni principali escluse le parti aggettanti;
  • d. ELEMENTI ARTIFICIALI

  

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All'interno dell'articolo la trattazione del consolidamento secondo il d.m. 20/11/1987 vs NTC08 – NTC18, degli interventi locali di miglioramento e adeguamento sismico.

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