Salva Milano, ok della Camera: novità per i piani particolareggiati e il concetto di ristrutturazione
In virtù delle disposizioni del DDL Salva Milano, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari.
La Camera ha approvato nella seduta di giovedì 21 novembre la proposta di Legge "Salva Milano", rilevante in materia urbanistica ed edilizia perché va a fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 1150 /1942 (Legge fondamentale dell'urbanistica) e anche del concetto di ristrutturazione edilizia, ampliandone non poco il perimetro.
Le disposizioni della norma valgono per tutto il territorio nazionale, anche se sono state di fatto 'ispirate' dalle problematiche sorte nel Comune di Milano.
C'è da evidenziare anche che, in origine, le disposizioni del Salva Milano sarebbero dovute entrare nel DL Salva Casa, poi sono state posticipate e adesso sono state approvate con 172 voti a favore e 41 contrari dall'Aula di Montecitorio, dopo una riformulazione dell'ultimo emendamento a firma del relatore Foti: non è ancora finita, manca il passaggio al Senato e infine la seconda lettura, per una 'fine dei giochi' prevista non prima della fine dell'anno, anche se il testo non dovrebbe più subire modifiche.
Piani particolareggiati: quando non sono obbligatori
La relazione illustrativa - si legge sul sito della Camera - evidenzia come la proposta di legge sia necessaria per risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies,
sesto comma, della Legge urbanistica (L. 1150/1942) che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale.
La medesima relazione richiama sia l'orientamento restrittivo, più risalente, implicante il divieto di realizzazione di interventi eccedenti i citati limiti quantitativi in assenza del piano attuativo esteso all'intera zona, anche nelle ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate (Consiglio di Stato, sentenza n. 369/1977), sia l'orientamento più recente ed espansivo, che interpreta la disposizione nel senso di prevedere l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione solo in presenza di aree non urbanizzate, che quindi richiedono una pianificazione attuativa finalizzata a un loro armonico e ordinato sviluppo.
Bene: l'emendamento sostitutivo al DDL Salva Milano prevede che l'articolo 41-quinquies comma 6 della Legge urbanistica (L. 1150/1942) si interpreta nel senso che "l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati".
Detto in altri termini: non serve presisporre un piano particolareggiato in caso in cui le nuove edificazioni sorgano in quartieri già abitati e dotati di servizi e infrastrutture.
E' importante sottolineare che, perché le precedenti disposizioni siano valide:
- bisogna garantire il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e di quelli urbanistici, in base alla legislazione regionale e agli strumenti urbanistici comunali,
- gli interventi di nuova costruzione devono rispettare le regole sulle distanze minime tra fabbricati.
Ristrutturazione edilizia: come cambia
Stessa importanza riveste il comma 3, secondo cui, con valenza dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 69/2013), l'art.3 comma 1 del Testo Unico Edilizia si interpreta nel senso che "rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali".
Cessione dei crediti per le ristrutturazioni
L'emendamento finale si occupa anche di cessione dei crediti inerenti le spese per ristrutturazioni edilizie: la deroga allo stop del DL Cessioni (per interventi che rientrano in piani di recupero con contenuti di dettaglio già approvati dai Comuni al 17 febbraio 2023) viene limitata solo per le demolizioni e ricostruzioni di edifici per i quali risultino approvati i piani attuativi e comprovata l'avvenuta presentazione entro il 30 dicembre 2023 della richiesta di titolo abilitativo "legittimante all'esecuzione dei lavori".
IL TESTO DEL DDL SALVA MILANO APPROVATO DALLA CAMERA (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN ALLEGATO.
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