Titoli Abilitativi | Edilizia | T.U. Edilizia
Data Pubblicazione:

SCIA alternativa al permesso di costruire, attenzione: deve essere completa e veritiera

In edilizia, presupposto indefettibile perché una SCIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e asseverazioni.

Quando una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art.23 del Testo Unico Edilizia può essere ritenuta munita di tutti i crismi per produrre effetti ed evitare un respingimento?

Ce lo spiega il Tar Bari nella sentenza 1321/2023 dello scorso 11 novembre, relativa al ricorso contro il diniego del comune ad una SCIA alternativa al PDC per alcuni lavori di Realizzazione di strutture sportive senza volumetrie (Calcetto – Paddle – Piscina).

 

SCIA: quando è incompleta?

Il TAR da ragione al comune, segnalando che la collocazione dell’intervento edilizio in esame, ricadente nella categoria ambientale “C”, all’interno della fascia di 250 metri dal potenziale centro di pericolo, stabilita con le illustrate determinazioni, è circostanza oggettiva taciuta - quanto meno colpevolmente, stando all’affermata carenza conoscitiva - nella SCIA edilizia in sostituzione del permesso di costruire, che, al riguardo, si presenta inesatta e incompleta.

Ma perché? In questa SCIA non risultano evidenziati (omissione dichiarativa) i vincoli di sicurezza connessi alla preesistenza dell’impianto dell’azienda.

Il TAR continua ricordando che presupposto indefettibile perché una SCIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e asseverazioni.


SCIA alternativa al permesso di costruire: cosa deve contenere?

In particolare, quanto alla SCIA edilizia in sostituzione del permesso di costruire è comunque necessario che sia completa e veritiera la “dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”, richiesta dall'art. 23 comma 1 del DPR 380/2001.

 

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Le caratteristiche principali della SCIA: inquadramento normativo e natura giuridica; ambito di applicazione; le ipotesi della c.d. Super SCIA alternativa al permesso di costruire e la procedura di presentazione; la SCIA nel caso di zone omogenee A) o equipollenti.


Scopri tutto nell'articolo di Margherita Dell’Atti!

 

SCIA alternativa al PDC incompleta: cosa succede?

In presenza di una dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o non veritiera e/o erronea (dolosamente o colposamente), dunque, la SCIA - anche in alternativa al permesso di costruire - non si perfeziona.

A quel punto la PA può accertare e dichiarare, in qualunque momento (e ciò consente anche di disattendere le censure di tardività formulate avverso gli atti comunali gravati, complessivamente considerati), l’inefficacia della segnalazione (come sostanzialmente avvenuto nel caso di specie), considerato che, “per giurisprudenza consolidata, allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3263) dovendo l’interessato rappresentare all’Amministrazione tutti gli elementi necessari all’istruttoria procedimentale (Consiglio di Stato sez. V, 8 marzo 2006, n. 1210)” (Consiglio di Stato Sez. VI, 05 giugno 2015, n. 2774) (Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 aprile 2021, n. 2799).

Le esigenze di protezione dell'affidamento del privato, cui sono finalizzate le regole garantistiche per l'esercizio dell'“autotutela”, richiedono la sussistenza di alcuni requisiti minimi (precisati, in particolare, nel succitato art. 23 comma 1 del dpr 380/2001), in assenza dei quali la SCIA (e, prima, la DIA) resta inefficace, con conseguente sottoposizione delle opere realizzate - da ritenere prive di titolo - agli ordinari poteri repressivi dell’Amministrazione.

Se così non fosse, chiude il TAR, dovrebbe ritenersi che il solo decorso del tempo, successivo alla presentazione di una SCIA, abiliti il privato ad esercitare l'attività o a realizzare un intervento edilizio, pur in mancanza dei necessari presupposti di legge, ciò che, anche con riferimento alle ipotesi di silenzio-assenso, viene pacificamente escluso.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche