SuperEcobonus ed Ecobonus: tutto quello che serve sapere su questi incentivi fiscali per le costruzioni a partire dalle detrazioni, regole, requisiti, cessione del credito, istruzioni per l'uso.
NB - I contenuti della pagina sono aggiornati alle seguenti disposizioni recenti:
Con Ecobonus si intende un incentivo fiscale volto alla riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti. Si tratta di una detrazione, con aliquota variabile, di parte (o di tutte) le spese sostenute per riqualificare un fabbricato esistente, attraverso l’applicazione di precise tecnologie.
L’Ecobonus si divide in 3 grandi tipologie:
Ecobonus ordinario, con aliquote che possono arrivare sino al 65%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;
Ecobonus ed ecosismabonus per edifici con più unità immobiliari, con aliquote che possono variare dal 70% sino all’85%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;
SuperEcobonus, per edifici condominiali, edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, edifici appartenenti o gestiti da ex IACP, ONLUS e società sportive. La disciplina del Superbonus è stata rivista con la Legge di Bilancio 2022 che ha apportato alcune modifiche sostanziali in tema di percentuali di detrazione per gli anni a venire. Possono fruirne solo condòmini, persone fisiche e, per le sole spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici condominiali, anche soggetti IRES.
Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, l’Ecobonus, in tutte le sue possibili declinazioni, può essere fruito in 3 modi:
Il Superbonus non è solo un credito ceduto alla banca: è molto di più, è capacità progettuale e visione futura
il Superbonus è un incentivo fiscale volto a migliorare il patrimonio immobiliare attraverso la riqualificazione energetica, strutturale ed architettonica. Si tratta di uno strumento tramite cui arrivare al fine ultimo che non è “la casa gratis”, ma edifici e città più efficienti, più sicure, più belle.
Luca Rollino
Caratteristica essenziale dell’Ecobonus è la richiesta di garantire determinate prestazioni grazie alle tecnologie impiegate, che dovranno poi essere asseverate, analogamente alla congruità delle spese, da un tecnico abilitato. I requisiti da garantire e il format delle asseverazioni sono contenute all’interno dei 2 decreti ministeriali datati 06/08/2020 ma pubblicati in GU soltanto ad inizio ottobre 2020.
Con questa pagina INGENIO vuole dare una guida al lettore aggiornata con tutti i riferimenti e i collegamenti ai nostri approfondimenti sui singoli punti.
Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti su ECOBONUS e SUPERBONUS, ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.
18 maggio 2022 - Il decreto-legge 50/2022, tra le novità più importanti, prevede la proroga al 30 settembre per il completamento del 30% dei lavori (SAL) in ottica Superbonus case unifamiliari e la rimodulazione della cessione del credito 'speciale' dedicata alle banche. Scopri tutto!
2 maggio 2022 - Il DL 36/2022 prevede nuovi adempimenti (comunicazioni ad ENEA) per il Superbonus, sia energetico che sismico. Scopri tutto!
29 aprile 2022 - La legge 34/2022, di conversione del DL 17/2022 (Bollette ed Energia), lancia la quarta cessione del credito dei bonus edilizi, cambia la definizione di ristrutturazione edilizia, stravolge le regole per gli impianti fotovoltaici e e energie rinnovabili. Tutte le misure di interesse per edilizia e professionisti tecnici. Scopri tutto!
Tutti i provvedimenti su SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS, ...
In questa pagina riportiamo solo gli ultimi tre aggiornamenti. Per leggere tutti gli aggiornamenti normativi, nonchè quelli legati alle circolari dell'Agenzia delle Entrate, alle diverse Linee Guide e istruzioni di ENEA, CONSUP, e altri .... abbiamo creato una pagina di sintesi: "Superbonus e altri bonus edilizi: gli aggiornamenti normativi".
E per chi vuole saperne di più: con il GRUPPO 24 ORE abbiamo realizzato un supporto di approfondimento sulle norme e leggi legate all'efficientamento energetico.
L'Agenzia delle Entrate nella sua guida riassume in alcune tabelle le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), finalizzati all’efficientamento energetico e, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Una sintesi utile per comprendere alcuni aspetti fondamentali relativi agli interventi di EcoBonus e SismaBonus:
Per approfondire ecco la nostra tabella che riprende la lista dei singoli interventi di EcoBonus e SismaBonus all'interno Superbonus ammessi.
Ecobonus: la detrazione 'classica' prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 65%, percentuale che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto. Occhio però per alcune tipologie di lavori, come le schermature solari, per le quali vale invece il 50% di sconto classico del Bonus Ristrutturazioni. La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024;
Facciamo chiarezza però sulla differenza delle percentuali di detrazione.
Gli interventi sottoelencati non rientrano nell’ecobonus ma nel bonus ristrutturazioni e quindi beneficiano della detrazione al 50%
Le agevolazioni confermate al 65% sono quelle per interventi di
Si sale al 70% e al 75% per gli interventi in condominio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.
Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%.
Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%.
Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
La tabella sottostante riepiloga tutte queste indicazioni.
Il Superbonus è stato quindi confermato dalla Manovra 2022 ma con alcune modifiche che riguardano la tipologia di interventi, i beneficiari e l’aliquota fiscale che in taluni casi si abbassa.
Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale è infatti al:
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari è confermata la detrazione al:
Per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa è confermata la detrazione al:
Per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato è confermata la detrazione al:
Per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche su spogliatoi e affini è confermata la detrazione al:
IMPORTANTE. Tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).
La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione;
Garantire comfort ed efficienza energetica nei piccoli edifici residenziali
In genere, le più comuni configurazioni impiantistiche sono composte da caldaia (tradizionale o a condensazione) più radiatori. Pur potendo comunque garantire elevati rendimenti, queste configurazioni impiantistiche non riescono a incidere sensibilmente sul valore della temperatura media radiante, e sono strettamente correlate ad una concezione che prevede l’uso di fluido termovettore a medio-alta temperatura, e combustione fossile (con conseguenti emissioni in atmosfera). La IAQ, in queste configurazioni, è spesso demandata alla sola apertura/chiusura delle finestre (aerazione o ventilazione naturale, a seconda dei casi).
Luca Rollino
Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici.
Così: dai 60 mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a:
50mila euro per gli edifici unifamiliari;
40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;
30mila euro per quelli più grandi;
20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari;
15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni con più di otto unità immobiliari.
Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM) fisati con il DM 11 ottobre 2017.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.
Luca Rollino
Sono trainati tutti i lavori già previsti per l’ecobonus classico, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche.
Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.
Per l'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sistemi radianti e Superbonus: domande e risposte per capire di più
Q-RAD, il Consorzio Italiano Produttori di Sistemi Radianti di Qualità, ha pubblicato lo scorso 31 luglio un documento contenente 21 domande e 21 risposte dedicato al tema Superbonus 110% e sistemi radianti. Condividiamo il focus per capire di più sull'argomento.
Clara Peretti
Il riferimento principale per i 'massimali di costo' è il decreto del MITE del 14 febbraio 2022, cd. Decreto Prezzi 2 o Decreto Massimali di Costo, 'attuativo' della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra, che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate). Il provvedimento entrerà in vigore - con i nuovi costi indicati nell'Allegato A - dal 15 aprile 2022.
Il decreto si applica alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del DL 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese:
per gli interventi di cui al comma 2 dell’art.121 del DL 34/2020, se non sia già stato presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (nel qual caso si applica ancora il DM 6 agosto 2020).
La Legge di Bilancio 2022 ha anche chiarito che i prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica - Ecobonus e SuperEcobonus (quindi anche i prezzari DEI) - restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, Supersismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).
Poi bisogna sempre considerare il DM Requisiti Tecnici (decreto 6 agosto 2020) che, in attuazione dell’art.14, comma 3-ter, del decreto-legge 63/2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi degli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il Superbonus 110%, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento che, però, dal 15 aprile 2022 saranno quelli indicati dal sopracitato DM 14 febbraio 2022.
Quindi, riassumendo:
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A del DM 14 febbraio 2022, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Il DL Rilancio prevede che "i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti ... e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati". L’Asseverazione deve essere inviata all'ENEA.
Per questa attività si far riferimento al "Decreto Asseverazioni": il provvedimento contiene i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto in fattura, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività. Parte fondamentale è dedicata alle caratteristiche delle polizze assicurative che i tecnici abilitati (professionisti tecnici) devono stipulare per 'essere in regola'.
L'ASSEVERAZIONE: il tecnico asseveratore attesta che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con il ministero.
L'asseverazione infedele da diritto all'Erario di disconoscere l'agevolazione.
Con l'avvento del Decreto 157/2021 - Antifrodi, poi inglobato nella Legge di Bilancio 2022 che lo ha aggiunto agli artt.119 e 121 del DL Rilancio, sono stati estesi gli obblighi del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese anche per i bonus diversi dal Superbonus (e quindi anche all'Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus Facciate), in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L'estensione dell'onere riguarda in particolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (sismabonus), di recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per asseverare la congruità delle spese, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Ma per quanto riguarda l'asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità, ci sono alcune ulteriori semplificazioni: non c'è obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, per i lavori classificati come "attività di edilizia libera" ai sensi Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001), del DM 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale.
Lo stesso obbligo non sussiste per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al Bonus Facciate.
NOVITA' DAL DL ANTIFRODI 2 - Da segnalare che l'art.2 del DL 13/2022, in vigore dallo scorso 26 febbraio, ha inserito il comma 13.bis.1 all'art.119 del DL Rilancio, specificando che "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata".
Contestualmente, il DL Antifrodi 2 ha inserio alcune novità in materia di assicurazione professionale. Al comma 14 dell'art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Ciò significa che:
Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione RC professionale a copertura dei possibili danni che possano scaturire dall'attività svolta. L'art. 119 del DL Rilancio aggiunge un ulteriore elemento, la tutela del bilancio dello Stato. Al tecnico Asseveratore è quindi richiesto di stipulare una polizza assicurativa della RC, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, e comunque non inferiore a 500 mila euro.
Ing. Luca Rollino
Il SuperBonus del Decreto Rilancio esigono una conformità urbanistica. Per questo motivo oltre a dimostrare i risultati energetici e strutturali che si intendono raggiungere, è necessario una verifica di conformità edilizia ed urbanistica per le parti comuni degli immobili oggetti degli interventi che godono del 110%.
Per la fruizione del Superbonus 110%, quindi, l'abuso edilizio non è mai tollerato, la discordanza a volte sì: lo ha precisato il MEF, in una delle sue FAQ, che è ammessa una limitata tolleranza del 2% superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.
NOVITA' DAL DL SEMPLIFICAZIONI BIS (legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021): le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso non è tollerato, la discordanza a volte sì
In virtù delle modifiche effettuate dalla legge 108/2021, di conversione del DL Semplificazioni Bis (77/2021):
Per saperne di più leggi gli approfondimenti:
Quando è possibile perdere il beneficio per disposizioni TUE
La legislazione e le normative di natura fiscale devono infatti “sposarsi” con le disposizioni vigenti di natura urbanistica, architettonica, strutturale, energetica che riguardano gli interventi oggetto di detrazione.
Una considerazione sorge a seguito delle disposizioni dettate dal TUE (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.); al Capo III l’art. 49 tratta infatti le “Disposizioni fiscali” con specifico riferimento agli interventi abusivi.
Il suddetto articolo dispone che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.
Vengono identificati in dettaglio le possibili difformità inerenti al contrasto con il titolo, che riguardano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Luca Rollino
Per gli interventi agevolati con il Superbonus del 110% l'aliquota IVA applicabile può essere del 4%, del 10% o del 22%: dipende dal tipo di bene o servizio acquistato, dal tipo di unità immobiliare in cui viene effettuato l'intervento e dal tipo di eventuale autorizzazione comunale richiesta.
Per la maggior parte dei lavori si applica l'IVA la 10%. Per esempio l'applicazione di questa aliquota è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazioni d'opera o di fornitura con posa in opera, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri conservativi e le ristrutturazioni edilizie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprensive dei beni finiti. Si applica quindi il 10% per l'acquisto di materie prime o semilavorati compresi i servizi di posa in opera.
Le persone fisiche calcolano la detrazione IRPEF del 110% sull'importo della fattura comprensivo di IVA.
Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.
Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al Testo Unico Edilizia, si è allargata la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.
Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli ampliamenti.
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione: le novità del DL Rilancio
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, nella risposta 455/2020 ha precisato che è possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale.
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110%: ok anche per demolizione e ricostruzione di una seconda abitazione non principale
Riepilogando:
condomìni, edifici plurifamiliari, Onlus, ApS e AdV (art. 119 comma 9 lett.a) e d-bis) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
persone fisiche su edifici unifamiliari (art.119 comma 9 lett.b) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art.119 comma 9 lett. c) e d) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per accedere agli incentivi “potenziati” si deve:
Luca Rollino
Queste le possibilità per usufruire del bonus:
utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.
I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
La procedura della cessione del credito può essere seguita anche per l'Ecobonus (e SuperEcobonus). Il DL Rilancio consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere in alternativa un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.
Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:
NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 50/2022 (AIUTI): le banche possono sin da subito (secondo passaggio) cedere i crediti ai propri correntisti "professionali", e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. Tutti i dettagli qui!
NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 17/2022 (BOLLETTE ED E ENERGIA, CONVERTITO IN LEGGE 34/2022) - Nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Riepilogando:
NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE CORRETTIVO ANTIFRODI (26/2/2022), CONFLUITO NEL DL SOSTEGNI TER (4/2022, CONV. IN L. 25/2022) - Modificando l'art.121 del DL Rilancio, il DL 13/2022 ha abrogato l'art.28 del DL 4/2022 (Sostegni-Ter) cambiando ancora una volta, a partire dal 26/2/2022, il meccanismo di funzionamento delle opzioni in materia di fruizione dei bonus edilizi, prevedendo crediti cedibili al massimo per 3 volte (due oltre la prima). Le misure inserite dal DL Antifrodi Bis sono poi confluite nel DL Sostegni Ter convertito in legge (art.28 finale).
Il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate sono quindi soggetti a nuovi vincoli: la cessione del credito è stata limitata ad un solo passaggio, di fatto, nel periodo di vigenza dell'art.28 del DL 4/2022 (cioè dal 17 febbraio al 26 febbraio 2022). Dal 26/2/2022 è possibile cedere il credito una sola volta a 'terzi' e altre due volte solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art.106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia o verso imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Le novità si applicano anche alle cessioni relative al superbonus alberghi 80% (per le imprese turistiche) e al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Per approfondire: Superbonus e altri bonus: come funzionano le tre cessioni del credito. Solo la prima è "libera"
Sappiamo che, allo stato attuale, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021 (Antifrodi - poi confluito nella Legge di Bilancio 2022) con l'introduzione del comma 1-ter all’articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), è stato esteso a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto,
In tal senso l'Agenzia dell'Entrate aveva aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
I contribuenti possono quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla Manovra 2022.
NB1 - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione (datato 3/2/2022) con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (DL 4/2022).
La comunicazione avviene, entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".
Ma considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata (anno di imposta 2021) sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento dell'AdE del 3/2/2022 è stato previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo (scadenza in precedenza prorogata poi al 7 aprile).
NOVITA' DL 17/2022 convertito - In virtù di quanto disposto dall'art. 29-ter del DL 17/2022, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, si permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.
NB - I privati, invece, dovranno comunque sbrigarsi e chiudere entro il prossimo 29 aprile 2022. Per loro non sono previsti ulteriori spostamenti dei termini.
Attenzione: le Entrate aggiornano piuttosto spesso il canale per la relativa trasmissione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus, pubblicando le specifiche relative al software di compilazione e al software di controllo.
E' attualmente possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello, mentre l'obbligo del visto resta per Bonus Facciate e Superbonus.
Infine, sono anche state aggiornate le Faq dedicate che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti.
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