Bonus Barriere Architettoniche: quale titolo abilitativo serve?
Gli interventi collegati al Bonus Barriere architettoniche devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 e ciò deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Quale titolo abilitativo serve per gli interventi agevolabili finalizzati all'eliminazione barriere architettoniche effettuati nel corso del 2025? Come si prende il Bonus Barriere Architettoniche?
Breve ma concisa, l'Agenzia delle Entrate, nella Posta di FiscoOggi, fornisce interessanti chiarimenti su una detrazione, il Bonus Barriere appunto, che scade proprio a fine anno, visto che per il momento - e a meno di clamorose sorprese - la Legge di Bilancio 2026 non prevede il 'rinnovo' di questa speciale agevolazione che ammonta al 75% delle spese sostenute.
La richiesta: titolo abilitativo per interventi di eliminazione barriere
Si chiede come sia possibile capire quale titolo abilitativo serva per gli interventi agevolabili finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche effettuati nel corso del 2025.
Bonus Barriere Architettoniche 75%: per quali lavori?
Prima di addentrarci nel merito del quesito, ricordiamo che si tratta di una detrazione edilizia prevista dall'art.119-ter del DL Rilancio (34/2020), in materia di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (es. installazione di ascensori o rampe).
In particolare, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, del 75%.
Tra le tipologie di interventi agevolabili, si segnalano:
- l'installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni all'abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari;
- la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di disabilità grave.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
Rientrano, comunque, nel Bonus Barriere 75% gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Bonus Barriere Architettoniche: 75% di detrazione fino al 31 dicembre 2025
Il Bonus Barriere Architettoniche è al 75% fino al 31 dicembre 2025 e si può prendere per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche come ad esempio l'installazione di ascensori o la sostituzione dei gradini con le rampe.
LEGGI L'APPROFONDIMENTO
L'asseverazione del tecnico e le specifiche dell'atto di affidamento lavori superiori ai 70 mila euro
Le Entrate segnalano che gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 e ciò deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Inoltre, per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I tetti di spesa
Partendo dal presupposto che, dal 1° gennaio 2025, i limiti massimi detraibili si calcono 'anche' in funzione del reddito, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% prevede questi tetti di spesa:
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità unifamiliari dentro edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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