CAM Strade: modifiche alle regole sui criteri ambientali minimi delle infrastrutture stradali
Le modifiche apportate dal nuovo decreto del MASE correggono errori materiali e integrano alcuni criteri tecnici, con particolare attenzione alle certificazioni dei materiali, alle soglie percentuali per il contenuto riciclato e ai parametri delle pavimentazioni stradali.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato un decreto correttivo (datato 11 settembre) al precedente decreto del 5 agosto 2024 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.
Le modifiche apportate correggono errori materiali e integrano alcuni criteri tecnici, con particolare attenzione alle certificazioni dei materiali, alle soglie percentuali per il contenuto riciclato e ai parametri delle pavimentazioni stradali.
CAM Strade 2024: obblighi per progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali
Il Decreto del 5 agosto 2024, in vigore dal 21 dicembre 2024, introduce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Questi criteri sono obbligatori e mirano a integrare le migliori soluzioni ambientali lungo tutto il ciclo di vita delle opere.
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Principali correzioni tecniche
Il decreto interviene su numerosi aspetti tecnici dell'allegato 1. Tra le modifiche più significative: la soppressione del paragrafo "Specifiche del progetto" (2.1.3), l'aggiornamento delle numerazioni dei criteri (il criterio 3.2.3 diventa 3.2.4) e la correzione di riferimenti normativi errati.
Per quanto riguarda gli studi LCA (Life Cycle Assessment), viene precisata l'applicazione della metodologia semplificata e vengono corretti i riferimenti agli articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Modifiche ai materiali e certificazioni
Il provvedimento contiene, inoltre, alcune modifiche relative ai calcestruzzi e ai prodotti prefabbricati.
Si stabilisce, nello specifico, un periodo transitorio di 36 mesi durante il quale sono considerate conformi le certificazioni che riportano solo il valore percentuale totale di contenuto riciclato/recuperato/sottoprodotto, senza specificare le singole frazioni.
Per i materiali da corpo stradale e le miscele per pavimentazione realizzate in loco, le certificazioni specifiche non sono più richieste. Viene inoltre precisato che per i prodotti in calcestruzzo occorre fare riferimento ai criteri specifici 2.3.2 e 2.3.3.
Aggiornamenti per le pavimentazioni
Per le pavimentazioni stradali, il decreto introduce importanti modifiche, disponendo la riduzione della soglia minima di circolarità dei prodotti da costruzione dal 50% al 20%.
Per le pavimentazioni con elementi in pietra naturale italiana non si applica più il valore SRI (Solar Reflectance Index). Vengono inoltre precisate le esclusioni dal criterio della temperatura di posa per i conglomerati bituminosi con viscosità superiore a 0,6 Pa*s a 160°C e per le miscele con leganti epossidici.
Le pavimentazioni in galleria sono escluse dall'applicazione del criterio delle emissioni acustiche.
Criteri premianti e disposizioni transitorie
Tra i criteri premianti, viene modificato il paragrafo sui requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (3.2.10.3), con specifiche più precise sui contenuti minimi di plastica riciclata post-consumo.
Il decreto prevede disposizioni transitorie che rendono applicabili le modifiche anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di deroghe per procedure avviate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, purché basate su progetti non soggetti al CAM del 5 agosto 2024.
La documentazione deve garantire un congruo termine agli operatori economici per l'adeguamento.
IL DECRETO DELL'11 SETTEMBRE DEL MASE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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