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Caro energia: credito Transizione 5.0, rinnovabili e nuove risorse per l'efficienza energetica

Il decreto-legge 42/2026 (Caro energia bis) interviene in modo organico sul contenimento dei costi energetici e sul rafforzamento della transizione industriale, ripotenziando il credito d'imposta Transizione 5.0, ampliando i contributi per impianti rinnovabili e sistemi di accumulo e incrementando le risorse destinate all'efficienza energetica delle imprese

Contenimento dei costi energetici, rafforzamento della transizione industriale, ripotenziamento del credito d’imposta Transizione 5.0, ampliamento dei contributi per impianti rinnovabili e sistemi di accumulo, incremento delle risorse destinate all'efficienza energetica delle imprese.

Il decreto-legge 42/2026, cd. "Caro energia bis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile e in vigore dallo scorso 4 aprile, va a ritoccare corposamente il DL 38/2026 (il primo DL 'Caro energia', famoso per il tetto all'aumento dei costi del carburante) contiene svariate disposizioni di interesse in materia di contributi per l'efficientamento energetico delle imprese, ma non solo: diventa infatti centrale il ruolo delle verifiche tecniche, delle certificazioni e del rispetto del principio DNSH, che diventano condizioni strutturali per l'accesso agli incentivi.

Credito d’imposta Transizione 5.0: aliquota massima al 89,77%

Il decreto va a compensare quanto 'perso' in precedenza sul piano Transizione 5.0, innalzando l’aliquota complessiva del credito d’imposta fino al 89,77% per gli investimenti che conseguono i più elevati livelli di riduzione dei consumi energetici.

L’agevolazione riguarda beni strumentali, impianti e soluzioni tecnologiche funzionali all’efficientamento dei processi produttivi e alla digitalizzazione sostenibile.

La misura punta a rendere economicamente neutri, o quasi, gli investimenti green più avanzati, favorendo un rapido rientro dei costi per le imprese.

Le misure riguardano le imprese che hanno già trasmesso le comunicazioni richieste dall’articolo 38, comma 10, del DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito dalla legge n. 56/2024, e che hanno ottenuto dal GSE l’attestazione di conformità dell’investimento ai requisiti tecnici stabiliti dal decreto del MIMIT del 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024.

Contributi per rinnovabili e stoccaggio dell'energia

Il provvedimento potenzia i contributi a fondo perduto e gli strumenti di sostegno per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, singolo o collettivo, nonché per i sistemi di accumulo dell’energia.

Alle stesse imprese di cui sopra, quindi, è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui sopra.

Il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Principio DNSH e coerenza ambientale degli interventi

Tutte le misure incentivanti sono subordinate al rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH).

Gli investimenti devono dimostrare di non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali europei, con particolare attenzione a emissioni, uso delle risorse, gestione dei rifiuti e tutela degli ecosistemi.

Il DNSH diventa un criterio strutturale di ammissibilità e non un mero adempimento formale.

Certificazioni e verifiche tecniche

Il decreto rafforza il sistema delle verifiche ex ante ed ex post, richiedendo certificazioni tecniche puntuali sul risparmio energetico conseguito e sulla conformità degli interventi ai requisiti normativi.

Le asseverazioni assumono un ruolo centrale sia per l’accesso ai benefici sia per il mantenimento degli stessi, con responsabilità specifiche in capo ai tecnici abilitati.

Più risorse per l'efficienza energetica delle imprese

Il decreto, infine, incrementa la dotazione finanziaria destinata agli interventi di efficienza energetica (cd. Fondo efficienza energetica), ampliando la platea dei beneficiari e la capacità di sostegno pubblico.

Nello specifico, si autorizza una spesa ulteriore di 175 milioni di euro per il 2027, 159,2 milioni per il 2028, 129,6 milioni per il 2029, 78,5 milioni per il 2030 e 30,1 milioni per il 2031.


Decreto Caro energia bis: FAQ

Chi può accedere al credito d’imposta Transizione 5.0 ripotenziato dal DL 42/2026?
Possono beneficiarne le imprese che hanno già trasmesso le comunicazioni previste dall’art. 38, comma 10, del DL 19/2024 e che hanno ottenuto dal GSE l’attestazione di conformità dell’investimento ai requisiti tecnici fissati dal decreto MIMIT del 24 luglio 2024.

Quando si raggiunge l’aliquota massima del 89,77% del credito d’imposta?
L’aliquota più elevata è riconosciuta agli investimenti che conseguono i livelli più alti di riduzione dei consumi energetici, secondo le soglie e le modalità definite dalla disciplina tecnica del piano Transizione 5.0.

Quali interventi rientrano nei contributi per rinnovabili e sistemi di accumulo?
Sono agevolati gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, singolo o collettivo, comprese le spese per sistemi di accumulo dell’energia prodotta e per le certificazioni necessarie.

Quali sono i limiti finanziari dei contributi a fondo perduto per rinnovabili e storage?
Le risorse sono fissate in 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028; il contributo per ciascuna istanza non può superare l’importo del credito d’imposta richiesto per le medesime spese.

Che ruolo ha il principio DNSH nell’accesso agli incentivi?
Il rispetto del principio “Do No Significant Harm” è condizione essenziale di ammissibilità: gli interventi devono dimostrare, tramite certificazioni e verifiche tecniche, di non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali europei.


IL DECRETO-LEGGE 42/2024 E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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