Decreto-legge 144/2026, cosa cambia per tecnici e imprese: sisma, stato legittimo, progettazione e perizie catastrofali
Il decreto-legge 144/2026 interviene direttamente sull’attività di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici impegnati nella ricostruzione: nuove risorse per i Campi Flegrei, chiarimenti su parti comuni e stato legittimo, cancellazione dagli elenchi in caso di significative o persistenti carenze, finanziamento immediato di alcune attività di progettazione e nuove regole transitorie per gli esperti catastrofali.
Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2026, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile». Il provvedimento è in vigore dall’8 agosto 2026.
Il provvedimento ha uno scopo ben definito, ossia punta a rafforzare enti locali e amministrazioni pubbliche, garantire risorse ai progetti PNRR rimasti senza copertura e sostenere sanità, scuola, ricerca e opere pubbliche. Inoltre prevede misure per il bradisismo dei Campi Flegrei, le emergenze meteorologiche e la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia. Tra gli obiettivi rientrano anche l’impiego di personale per i commissari straordinari, la prevenzione sismica e l’avvio dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.
Il decreto si sviluppa in 5 capi per un totale di 26 articoli con l’allegato 1. In particolare:
- Capo I: Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali;
- Capo II: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;
- Capo III: Misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;
- Capo IV: Misure urgenti in materia di riscossione locale;
- Capo V: Disposizioni finali.
- Allegato 1 (art. 7, comma 6): Tabella B (articolo 1, comma 2) – Ruolo organico della magistratura ordinaria.
Di seguito sono analizzate le disposizioni di maggiore interesse operativo per progettisti, direttori dei lavori, imprese, professionisti della ricostruzione e uffici tecnici.
Sisma Centro Italia 2016: strutture emergenziali trasferite ai Comuni (art. 21)
L’art. 21 che si articola in 7 commi, tratta:
“Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016”.
L’articolo si apre con il comma 1 dove viene stabilito che alcune strutture di emergenza realizzate dopo il sisma del 2016 sono assegnate gratuitamente in proprietà ai Comuni nel cui territorio sono state installate. Il trasferimento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 richiamato dalla norma.
Tuttavia al comma 2 viene precisato che “I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalita', oppure rimuoverle. (…)”.
Finché servono all’emergenza, le strutture devono mantenere la funzione assistenziale originaria; successivamente i Comuni possono destinarle ad altri usi, concederle a titolo oneroso oppure rimuoverle. La gestione, la manutenzione e l’eventuale rimozione sono a carico dei bilanci comunali. Per contribuire a tali oneri, il Capo del Dipartimento della protezione civile può assegnare ai Comuni, con proprio provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili, un contributo determinato tenendo conto del numero delle strutture presenti in ciascun territorio comunale.
Al comma 4 vengono previsti rimborsi ai Comuni per le spese di occupazione e acquisizione delle aree urbanizzate destinate alle strutture, fino a 38,452 milioni di euro. I commi 5 e 6 stabiliscono che le strutture possono essere rese permanenti anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, purché i Comuni adeguino i propri strumenti urbanistici entro due anni dall’entrata in vigore del decreto. Le strutture sono inoltre esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati; i Comuni assegnatari provvedono all’accatastamento, se non ancora effettuato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Campi Flegrei: 100 milioni per gli edifici residenziali inagibili (art. 13)
L’articolo 13 introduce misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali dichiarati inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
Per questi interventi è istituito un Fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027. I contributi sono destinati ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza dei due eventi sismici, secondo le condizioni previste dalla norma.
La disciplina richiama espressamente l’articolo 9-novies del D.L. 76/2024, come interpretato dall’articolo 14 dello stesso decreto-legge 144/2026: per questo le disposizioni degli articoli 13 e 14 vanno lette in modo coordinato.
Campi Flegrei: parti comuni, progetto unitario e stato legittimo (art. 14, comma 2)
L’art. 14 riguarda i:
“Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026”
L’articolo 14 amplia e aggiorna la disciplina dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato nell’area dei Campi Flegrei. Il comma 2 ha natura interpretativa e chiarisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande relative agli interventi sulle parti comuni di edifici con più unità immobiliari, quando almeno una di esse è adibita ad abitazione principale.
La domanda di contributo per gli interventi sulle parti comuni deve essere presentata sulla base di un’apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall’amministratore del condominio costituito, da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto oppure dall’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l’obbligo di allegare alla domanda un progetto unitario riferito all’intero edificio.
In questi casi, la verifica dello stato legittimo urbanistico “di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.”
Ai fini di questa specifica disciplina del contributo, la documentazione attestante lo stato legittimo ha quindi ad oggetto l’edificio nel suo complesso e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari. La previsione non deve tuttavia essere letta come una sanatoria automatica delle eventuali difformità presenti nelle singole unità: la norma disciplina la verifica richiesta per l’accesso al contributo sulle parti comuni.
Ricostruzione Centro Italia: cancellazione di imprese e professionisti dagli elenchi (art. 18, comma 5)
L’art. 18 riguarda le:
“Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia”
Il comma 5 modifica il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introducendo specifiche cause di cancellazione dall’Anagrafe degli esecutori e dall’elenco speciale dei professionisti.
Per le imprese, la struttura competente, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall’Anagrafe quando siano emerse significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata. Tra le fattispecie richiamate dalla norma rientrano la risoluzione dell’appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori previsti dalle ordinanze commissariali, la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili derivanti da inadempienze particolarmente gravi o ripetute.
Per i professionisti, il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall’elenco speciale nei casi di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell’ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, quando ricorrano le conseguenze indicate dalla norma. Con apposita ordinanza il Commissario dovrà definire i criteri per individuare le fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione.
Progettazione: possibile finanziamento immediato delle sole attività tecniche (art. 18, commi 6-8)
Il comma 6 consente al Commissario straordinario, anche in deroga all’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), di disporre l’immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici.
Le successive ordinanze commissariali dovranno individuare le attività di progettazione urgenti e indifferibili e definire le modalità di concessione dei contributi e di erogazione delle risorse ai soggetti attuatori. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.
Esperti catastrofali: requisiti transitori per l’iscrizione al ruolo (art. 23)
L’art. 23 tratta le:
“Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali”
In particolare l’articolo sostituisce il comma 9 dell’articolo 19 del D.L. n. 25/2026, convertito dalla legge n. 59/2026, modificando la disciplina transitoria per l’iscrizione al ruolo degli esperti catastrofali.
Vengono modificate le regole transitorie per iscriversi, fino al 1° aprile 2028, al ruolo dei professionisti abilitati ad accertare e stimare i danni agli immobili assicurati.
Possono iscriversi:
- i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso anche dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.L. 25/2026;
- i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo.
Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell’adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza previsto per i soggetti di cui alla lettera b).
Il decreto-legge è in vigore dall’8 agosto 2026 e dovrà essere convertito in legge entro il termine costituzionale di 60 giorni; il testo potrà quindi essere modificato nel corso dell’iter parlamentare. Per tecnici, Comuni, imprese e professionisti è opportuno monitorare in particolare le future ordinanze commissariali sui criteri di cancellazione dagli elenchi, le disposizioni attuative sul finanziamento della progettazione, il regolamento CONSAP per gli esperti catastrofali e le eventuali modifiche introdotte in sede di conversione.
Riferimento normativo primario: decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2026; entrata in vigore 8 agosto 2026.
Scarica il decreto in allegato
Keywords: Decreto-legge n. 144/2026, ricostruzione post sisma Centro Italia, Campi Flegrei, vulnerabilità sismica, stato legittimo, parti comuni condominiali, finanziamento della progettazione, Anagrafe antimafia degli esecutori, elenco speciale professionisti, esperti catastrofali.
FAQ TECNICHE: Decreto-Legge 144/2026: misure per tecnici, imprese e ricostruzione
Che cosa disciplina il Decreto-Legge 144/2026 per il settore delle costruzioni?
Il decreto contiene misure urgenti su ricostruzione post-calamità, prevenzione sismica, gestione delle emergenze e organizzazione degli enti territoriali.
Per i professionisti rilevano soprattutto gli articoli 13, 14, 18, 21 e 23.
Le disposizioni incidono su contributi, progettazione, controlli sugli operatori e attività peritali.
Il testo è soggetto a conversione parlamentare entro 60 giorni.
A chi spettano i contributi da 100 milioni per i Campi Flegrei?
Il Fondo riguarda gli edifici residenziali dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026.
La dotazione è pari a 30 milioni di euro per il 2026 e 70 milioni per il 2027.
I contributi sono destinati ai nuclei familiari con abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata e sgomberata.
Come si verifica lo stato legittimo per gli interventi sulle parti comuni?
Per la domanda di contributo sulle parti comuni, la verifica dello stato legittimo riguarda l’edificio nel suo complesso.
Le difformità delle singole unità immobiliari non rilevano ai fini di questa specifica verifica.
È necessario allegare un progetto unitario riferito all’intero fabbricato.
La disposizione non costituisce una sanatoria automatica degli abusi interni alle unità.
Chi presenta la domanda di contributo per le parti comuni condominiali?
La domanda deve essere supportata da delibera dell’assemblea o dell’organo equivalente.
Può presentarla l’amministratore del condominio costituito, il rappresentante dei proprietari nel condominio di fatto o l’amministratore di un consorzio costituito allo scopo.
Il progetto deve interessare l’intero edificio.
Occorre verificare la disciplina richiamata dal decreto ministeriale del 13 dicembre 2024.
Quando un’impresa o un professionista può essere cancellato dagli elenchi della ricostruzione?
L’art. 18 collega la cancellazione a significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.
Per le imprese rilevano, tra l’altro, risoluzione per inadempimento, violazione dei termini di cantiere e condanne risarcitorie.
Per i professionisti il riferimento riguarda progettazione, direzione lavori e altre prestazioni tecniche.
I criteri applicativi dovranno essere definiti con ordinanza commissariale.
In cosa consiste il finanziamento immediato della progettazione?
Il Commissario straordinario può finanziare esclusivamente le attività di progettazione per interventi ritenuti urgenti, indifferibili e prioritari.
La misura opera anche in deroga all’art. 37 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti previsti dalla norma.
Le ordinanze commissariali dovranno individuare interventi, soggetti attuatori, contributi e modalità di erogazione.
Quali errori devono evitare tecnici e imprese nell’applicazione del DL 144/2026?
Non bisogna assimilare la verifica dello stato legittimo per il contributo a una regolarizzazione urbanistica generalizzata.
È essenziale rispettare termini, obblighi contrattuali e ordinanze commissariali, poiché possono incidere sulla permanenza negli elenchi.
Occorre monitorare conversione del decreto, ordinanze attuative e regolamento CONSAP.
Non vanno impostate pratiche o incarichi sulla base di requisiti transitori non ancora documentati.
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