Decreto PNRR 2026, ci siamo: silenzio assenso in edilizia, Conferenza Servizi veloce, incentivi energia
Il Decreto PNRR semplifica l'ottenimento del silenzio assenso in edilizia: l'amministrazione, una volta decorsi i termini, è tenuta a inviare d'ufficio un'attestazione sull'accoglimento della domanda del cittadino "all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza". Decorso tale termine di 10 giorni, l'attestazione potrà essere sostituita anche da una dichiarazione di un progettista abilitato.
Il Decreto PNRR 2026, in corso di conversione, introduce un ampio pacchetto di semplificazioni e misure operative per accelerare opere pubbliche e investimenti strategici. Il provvedimento rafforza la conferenza di servizi decisoria in forma accelerata, con tempi certi e silenzio-assenso automatico sui pareri, e rende più agevole la formazione del silenzio-assenso in edilizia, anche per i permessi di costruire, con attestazione d’ufficio dell’amministrazione o dichiarazione del progettista. Interviene inoltre su SCIA e controlli sulle dichiarazioni, disciplina la gestione delle crisi negli appalti PNRR, potenzia fondi e incentivi per energia, infrastrutture, student housing, agrivoltaico, CER e aree interne, incidendo direttamente sulla progettazione tecnica e sui cronoprogrammi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Decreto PNRR 2026 è ormai prossimo alla sua conversione in legge: la Camera ha infatti approvato la versione definitiva del DL 19/2026, con svariate modifiche rispetto al testo originario, spedendo il provvedimento al Senato che dovrà procedere alla ratifica finale entro il 21 aprile. Il testo è quindi blindato, visto che non ci sono margini per ulteriori modifiche.
Il decreto, nello specifico, introduce un pacchetto articolato di misure per accelerare la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali, incidendo in modo diretto sui procedimenti autorizzativi, sui meccanismi di finanziamento e su alcuni settori strategici come energia, edilizia universitaria e aree interne.
Le novità rafforzano il ruolo della conferenza di servizi, ampliano fondi e incentivi e definiscono strumenti operativi che incidono sulla progettazione tecnica fin dalle fasi iniziali.
Vediamo le principali novità di interesse per i professionisti e il comparto edilizia contenute nel provvedimento finale, con l'ausilio del dossier ufficiale della Camera e ricordando che la legge entrerà in vigore una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Conferenza di servizi: nuovo assetto strutturale e tempi certi
Il decreto rende strutturale la conferenza di servizi decisoria in forma accelerata, affiancandola alle modalità già previste. L’amministrazione procedente può attivarla direttamente, riducendo i margini di discrezionalità procedurale.
I pareri devono essere resi entro 30 giorni, estesi a 45 giorni per le amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria e di tutela dei beni culturali.
Se i pareri non vengono resi, scatta il silenzio-assenso automatico, con attestazione telematica e automatica dello stesso, senza la necessità che sia il privato a richiederla.
Si rafforza, inoltre, l’obbligo di motivazione del dissenso, che deve indicare puntualmente prescrizioni e misure correttive compatibili con il progetto, con effetti diretti sulla qualità degli elaborati progettuali.
Silenzio assenso in edilizia (anche sui permessi di costruire)
Con una modifica apportata in sede parlamentare, si dispone che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell’amministrazione di richiedere le informazioni o integrazioni documentali previste dalla legge.
Di fatto, il silenzio assenso diventa più facile nei procedimenti amministrativi e, in particolare, in quelli edilizi.
La legge, infatti:
- individua i casi in cui non si forma il silenzio assenso ovvero se l’amministrazione competente non ha ricevuto la domanda o se quest’ultima è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
- rende automatico il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.
Quindi, "Il silenzio-assenso è escluso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’istanza non pervenga all’amministrazione competente oppure risulti carente degli elementi essenziali necessari a identificare l’oggetto e le motivazioni del provvedimento richiesto".
Ne consegue che il meccanismo del silenzio-assenso può comunque perfezionarsi anche quando l’intervento oggetto di autorizzazione non risulti conforme alla disciplina edilizia e urbanistica.
Inoltre:
- diventa automatico, e non più su istanza del privato, l’invio da parte dell’amministrazione della ricevuta attestante l’accoglimento della domanda per silenzio assenso;
- si dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve comunque inviare l’attestazione di cui sopra all’indirizzo di posta elettronica certifica o ordinaria indicato dal richiedente nell’istanza. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato inoltre precisato che tale attestazione debba essere inviata entro il termine di dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente detto termine, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, ovvero del progettista abilitato.
SCIA
Il DDL interviene inoltre sull’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA, stabilendo che, nei casi di adozione di un atto di divieto di prosecuzione dell’attività e di eliminazione degli eventuali effetti pregiudizievoli, trova comunque applicazione anche la sanzione prevista dall’articolo 75 del Dpr n. 445 del 2000.
Tale disposizione prevede che, qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni rese, il dichiarante perda i benefici ottenuti in forza del provvedimento fondato su dichiarazioni non veritiere.
Controlli sulle dichiarazioni per le attività private soggette a comunicazione
L’articolo 5, comma 1-quater, introdotto in sede referente, introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 2 del decreto legislativo n. 222 del 2016, in materia di regimi amministrativi delle attività private, stabilisce che per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Si prevedono, inoltre, per il caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell’attività avviata sulla base della comunicazione. Viene, altresì, specificato che, laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Salva cantieri PNRR
L'articolo 4, ai commi 1-bis e 1-ter, individua la disciplina applicabile a seguito della risoluzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR.
Il nuovo comma 1-bis prevede che per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l’amministrazione, in caso di accesso da parte dell’impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio, disponga la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione. Si prevede inoltre che per le medesime finalità, l'amministrazione utilizzi i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.
Il comma 1-ter, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, prevede che in esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina l’esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Si prevede che in caso in caso di impossibilità di affidamento all’esecutore designato, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando utilizzabile in casi di particolare urgenza: è una modalità di affidamento di contratti pubblici che consente alla stazione appaltante di invitare solo alcuni operatori economici selezionati a presentare offerte senza una pubblicazione preliminare del bando di gara. E’ una procedura eccezionale utilizzabile solo in casi particolari.
Fondi e incentivi per opere infrastrutturali ed energia
Il provvedimento consolida gli strumenti finanziari nazionali per garantire continuità agli interventi infrastrutturali anche dopo la rimodulazione del PNRR.
Nello specifico, vengono previste forme flessibili di sostegno (contributi a fondo perduto, in conto interessi e strumenti finanziari) per opere pubbliche e infrastrutture energetiche, con procedure digitalizzate e cronoprogrammi vincolanti.
In totale, vengono stanziati oltre 4 miliardi di euro per accelerare la transizione energetica (rinnovabili, reti, efficienza).
Per i progettisti assume rilievo la coerenza tecnica ed economica del progetto rispetto agli obiettivi di sostenibilità e sicurezza.
Student housing: accelerazione autorizzativa e certezza dei titoli
Per gli interventi di edilizia universitaria e residenze per studenti, il decreto favorisce percorsi autorizzativi concentrati, con l’acquisizione unitaria dei pareri urbanistici, edilizi e ambientali.
L’obiettivo è ridurre i tempi di approvazione e sostenere la rapida messa a terra degli investimenti, valorizzando il progetto come sede unica di valutazione degli impatti.
Nello specifico:
- il permesso di costruire convenzionato si può utilizzare anche per opere di urbanizzazione in potenziamento a quelle già esistenti;
- il piano attuativo non è necessario nei casi in cui l’intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture viarie né l’esecuzione, o l’adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria, venga realizzato mediante una convenzione o un atto unilaterale che disciplini obblighi e garanzie a carico del soggetto attuatore e sia prevista la possibilità di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria indispensabili.
Agrivoltaico e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Nel settore energetico il decreto rafforza il quadro di sostegno a impianti agrivoltaici e CER, integrando semplificazioni procedurali e strumenti finanziari.
Vengono quindi rimodulati due programmi specifici:
- agrivoltaico da 1,099 miliardi di euro;
- autoconsumo collettivo e CACER da 795,5 milioni di euro.
La gestione passa dal MASE al GSE, che definisce modalità e regole 'del gioco' (criteri di selezione, controlli, recuperi/penalità). Importante: i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni UE similari e serve l'entrata in esercizion degli impianti entro massimo 2 anni dalla concessione del contributo.
La progettazione è chiamata a dimostrare la compatibilità tra produzione energetica, tutela del suolo e continuità delle attività agricole, nonché l’integrazione paesaggistica e territoriale degli impianti.
Aree interne: 90 milioni per strade e riduzione del rischio sismico
È previsto uno stanziamento dedicato di 90 milioni di euro per interventi nelle aree interne, con priorità a viabilità locale e mitigazione del rischio sismico.
Le risorse sono orientate a opere cantierabili in tempi rapidi, rendendo centrali la qualità progettuale, l’adeguatezza delle indagini preliminari e la capacità di integrare sicurezza strutturale e resilienza territoriale.
Settore idrico: Fondo nazionale da 1 miliardo
Il provvedimento istituisce un Fondo nazionale per gli investimenti e la sicurezza nel settore idrico con dotazione di circa 1 miliardo di euro per progetti prioritari.
Decreto PNRR 2026: FAQ
Cosa cambia nella conferenza di servizi con il Decreto PNRR 2026?
La conferenza di servizi decisoria accelerata diventa strutturale, con pareri da rendere entro 30 giorni (45 per materie ambientali, paesaggistiche e culturali) e silenzio-assenso automatico in caso di inerzia.
Il silenzio-assenso si applica anche ai procedimenti edilizi?
Sì. Il decreto chiarisce che il silenzio-assenso si forma salvo i casi di mancata ricezione dell’istanza o di carenza degli elementi essenziali, rendendolo di fatto più agevole anche in edilizia.
L’attestazione del silenzio-assenso deve essere richiesta dal privato?
No. L’amministrazione deve inviarla d’ufficio entro dieci giorni dalla formazione del silenzio-assenso; in mancanza, può sostituirla una dichiarazione del privato o del progettista abilitato.
Quali novità riguardano la SCIA e le dichiarazioni?
In caso di dichiarazioni non veritiere, si applica sempre la decadenza dai benefici ai sensi del DPR 445/2000, anche se viene adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
Quali settori beneficiano dei nuovi fondi e incentivi?
Il decreto stanzia risorse per infrastrutture, energia, agrivoltaico, comunità energetiche, edilizia universitaria, aree interne e settore idrico, con procedure semplificate e attenzione alla qualità e sostenibilità dei progetti.
IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 19/2026, APPROVATO DALLA CAMERA, E' SCARICABILE IN ALLEGATO (TESTO A FRONTE - NON ANCORA IN VIGORE)
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