Il Codice dei Contratti Pubblici e i Profili Professionali Digitali
La riflessione del prof. Angelo Ciribini sul tema della formazione e qualificazione delle competenze delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa - quali il CDE Manager, il BIM Manager e BIM Coordinator - alla luce del nuovo Codice degli Appalti.
CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator nel Codice dei Contratti Pubblici
Nel Codice dei Contratti Pubblici, ovvero nel D. Lgs. 36/2023, per la prima volta, compaiono, lodevolmente, a proposito di nuovi profili professionali, in analogia a quanto previsto dalla norma UNI 11337-7:2018 (Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa), presto in fase di revisione, le locuzioni di gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, di gestore dei processi digitali, di coordinatore dei flussi informativi, meglio conosciute come CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator.
Si prevede, anzitutto, in particolare che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominino «un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico» del progetto.
Si aggiunge, inoltre, che «tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione», essendo che probabilmente tale professionalità sia ancora di là da venire.
Più oltre si prevede, ancora, che, «quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze».
Di per se stessa, la previsione succitata potrebbe, in effetti, contribuire, sotto le vesti dell’Information Management, ma anche del Project Management e del Risk Management, a rendere più interessante l’impiego pubblico per le giovani generazioni, talché essa risulterebbe pienamente coerente con lo spirito riformista del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).
A prescindere dalle precedenti citazioni è, tuttavia, chiaro che la prima sfida per le amministrazioni pubbliche consista nel procedere, per il tramite dell’Atto dell’Organizzazione, vale a dire del Sistema di Gestione dei Processi Digitalizzati, a una azione generalizzata di acculturamento sul dato che permei tutti i soggetti e i saperi di carattere economico-finanziario, giuridico-amministrativo e tecnico-gestionale, con particolare attenzione, sotto questo ultimo aspetto, per il Responsabile Unico del Progetto, per gli addetti alla Verifica del Progetto ai fini della Validazione, per i Coordinatori per la Sicurezza, per l’Ufficio di Direzione dei Lavori e per la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo.
Ritornando, però, al tema primigenio, occorre sovvenirsi che, dal punto di vista squisitamente formale, si ponga, anzitutto, la questione dell’identità di colui o di colei (persona o istituzione?) demandata alla nomina e della natura dell’atto corrispondente, così come della facoltà del destinatario di opporvi rifiuto.
Non secondaria è, poi, la modalità di accertamento della professionalità delle figure professionali non regolamentate poc’anzi citate, poiché per esse non si menziona, opportunamente, alcuna cogenza in tema di certificazione della persona o alcun riferimento al alla L. 4/2013.
Figure del BIM in Italia: alcuni dati e un primo bilancio
A questo proposito, senza null’altro aggiungere, giova ricordare che, al 10.10.2023, figurano nella banca dati di ACCREDIA: 161 CDE Coordinator, 831 BIM Manager, 762 BIM Coordinator e, infine, per quanto non contemplati dal Codice, 2184 Bim Specialist, a fronte, secondo la Relazione Annuale 2023 di ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), di 7385 CIG (Codice Identificativo di Gara) perfezionati nel 2022, per lavori di importo superiore a Eur 1.000.000.
Vale, del resto, la pena di ricordare come il sistema di certificazione di tali profili professionali sia regolamentato dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 78:2020 (Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”).
Si tratta, palesemente, di dati aggregati, carenti di rappresentatività statistica e di proiezioni al futuro, il cui significato è assolutamente opinabile, ma che forse possono contribuire a mettere in luce l’impegno assai gravoso che attende le stazioni appaltanti e gli enti concedenti al 01.01.2025, atteso che non subentri un qualche provvedimento correttivo in materia nel frattempo.
Si osservi, peraltro, che le figure del CDE Manager e del BIM Manager appaiono essere tipicamente strutturali e strutturate nelle organizzazioni pubbliche, mentre il profilo del BIM Coordinator associato sia alla struttura (permanente?) di supporto al RUP sia all’Ufficio di Direzione dei Lavori si palesa come potenzialmente esternalizzabile secondo diverse vie.
Starà, naturalmente, alle rappresentanze avanzare istanze e alle istituzioni decidere quale provvedimento sia più opportuno adottare, ma, in questa sede, preme solo porre in evidenza l’argomento, che si interseca, invero, colle politiche di reclutamento attuali nelle amministrazioni pubbliche, e che si scontra colla odierna controversa attrattività e
remuneratività dell’impiego pubblico e colla indiscutibile carenza, in valori assoluti, del capitale umano, al netto dei processi di migrazione delle persone dotate di titoli di studio superiore.
Come che sia, ulteriori aspetti meritano di essere indagati:
- l’attribuzione dei meccanismi incentivanti;
- l’introduzione della tematica nei mansionari;
- le coperture assicurative;
- l’inserimento del tema nei contratti di lavoro.
Servono programmi strutturati di formazione
La tematica della digitalizzazione, che nel Codice non si limita, d’altronde, alla Gestione Informativa Digitale, ma che si estende all’Approvvigionamento Digitale, potrebbe, dunque, riguardare anche l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni).
Ciò detto, bisogna ripartire dalla oggettiva necessità, di là dell’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti ricadenti nella cogenza legislativa, di dotarsi di un programma strutturato di formazione (che ora comprenderebbe anche processi formativi per le figure professionali non regolamentate che vi attengono), di ipotizzare e di rendere attuativo un vasto piano di formazione su scala nazionale che, per certo, non può che includere i soggetti istituzionali deputati e le rappresentanze, sotto la guida dei dicasteri competenti ai lavori pubblici e alla funzione pubblica, colla collaborazione non solo degli atenei, ma pure delle ITS Academy.
Di converso, non è immaginabile che lo sviluppo di una iniziativa capillare di acculturamento del versante dell’offerta pubblica possa lasciare indifferente o indenne quello della domanda privata che, a sua volta, anche nella prospettiva dei profili professionali si sta già lentamente muovendo autonomamente.
A questo proposito, si aprono alcuni punti su cui meriterebbe che si eserciti una attenta e proficua riflessione:
- l’estensione del corpo scientifico e normativo;
- le condizioni contestuali in cui si trovano le amministrazioni pubbliche di piccola e di media dimensione;
- la struttura del settore e del mercato sul versante della domanda e dell’offerta;
- l’irruzione delle questioni legate alla sicurezza del dato e alla eticità delle applicazioni digitali;
- la coniugazione della digitalizzazione colla sostenibilità.
Maturità digitale: a che punto siamo?
Per prima cosa, la maturità conseguita, nei confronti delle molteplici declinazioni della digitalizzazione, dal sapere tecnico-scientifico e dall’ambito legislativo-normativo, per quanto in costante evoluzione, ha già raggiunto un certo consolidamento, pure gergale, come è testimoniato, ad esempio, dai numerosi acronimi cui si fa ricorso.
Il che, per contro, risulta spesso difficilmente intellegibile ai neofiti, suscitando, al contempo, richieste di chiarimento che sfociano, cionondimeno, in richieste di semplificazione ai confini con un preoccupante riduzionismo.
Per questa ragione, sarebbe opportuno comprendere i modi e i tempi per trovare chiavi e codici interpretativi adeguati e attagliati.
Secondariamente, i modelli concettuali e organizzativi che, tra gli altri, sono sottesi alla normativa sovranazionale e internazionale, di cui, forzatamente, quella nazionale deve tenere conto, sono solo parzialmente scalabili e talora, non così raramente, non corrispondono per nulla alle contingenti situazioni di contesto culturale e gestionale tipiche di una parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Tra l’altro, essendo il Codice legato a contratti pubblici prevalentemente legati a investimenti puntuali, con le debite eccezioni dovute alla concessione, ai servizi globali e ai contratti di rendimento energetico (e forse al contratto di disponibilità e alla locazione finanziaria), viene meno la centralità del ciclo di vita del cespite, cruciale nell’impianto e nell’impalcato concettuale della normativa sovranazionale e internazionale e, in ogni caso, la presenza di forme diverse di committenza delegata, almeno per la fase di affidamento del contratto, rende ancor più distante la fase della gestione (Operations & Maintenance), intesa senza soluzione di continuità.
In virtù di questa condizione, sorte legittimo il quesito attinente alla contestualizzazione dei modelli organizzativi sottesi alla digitalizzazione tout court.
In terzo luogo, la questione dimensionale, che inerisce alle tre componenti del mercato (committente, professionale e imprenditoriale), pone con tremenda urgenza la riflessione sulla compatibilità tra una transizione digitale che si risolva davvero in una trasformazione digitale, e non semplicemente in parziale digitalizzazione dell’analogico, e l’attuale configurazione di un mercato che, per quanto davvero snaturato rispetto a qualche lustro or è, conserva intatti i tratti della atomizzazione, della frammentazione, della polverizzazione, così come quelli dell’antagonismo, della conflittualità, dell’identitarietà.
La dimostrazione della perfetta e assoluta coesistenza tra la dimensione, per così dire, tradizionale del mercato della costruzione e dell’immobiliare e quella delle dinamiche del dato e dell’informazione che entrino a pieno titolo e con una certa autonomia nei processi decisionali sembra straordinariamente sfidante, anche per via della istanza originaria, costitutiva, della seconda di uniformare culture, criteri, dizionari, ontologie e semantiche, al cospetto di un approccio che si nutre, al contrario, delle ambiguità e delle declinazioni.
Da quarto punto, la progressiva consapevolezza e pratica digitale incrementa l’entità della criticità della Cyber Security, per cui comprensibilmente non sussiste nel settore una sensibilità soddisfacente, con annessi e connessi, ma, parimenti, gli aspetti propri alla cosiddetta Intelligenza Artificiale rivolta all’Ambiente Costruito solleticano irte domande rivolte ai limiti etici che il paradigma della sorveglianza, almeno nei Paesi democratici, impone.
Da ultimo, la pervasività delle motivazioni relative alla sostenibilità, naturalmente insite presso il versante della domanda pubblica, connota inesorabilmente anche l’ambito delle istituzioni finanziarie e dei finance service provider, talché la digitalizzazione non può che addivenire a una funzione ancillare, o meglio, abilitante della prima, con tutte le conseguenze del caso.
La almeno apparente contraddizione tra lo scenario più avanzato che si dischiude, non a caso, per l’Unione, per il tramite degli European Data Space, e che richiederebbe la formazione tempestiva di risorse umane profondamente intrise nella cultura e nella tecnicalità del dato, a oggi proprio appannaggio di poche organizzazioni, e i timidi approcci della gran parte di un mercato convenzionale, pone in dubbio versioni attinenti alla inesorabilità di una digitalizzazione lineare, come quella che si evince dai celebri diagrammi evolutivi del cosiddetto BIM.
A questo proposito, a guisa di ammonimento, è proprio uno degli autori del più noto e conosciuto di essi, Mark Bew, a rammentarci che vi sia il pericolo di ereditare contemporaneamente dal passato e dal futuro le peggiori pratiche, lasciando il settore in mezzo al guado.
L’altro autore, Mervyn Richards, ha da sempre sottolineato il valore bidirezionale delle transazioni informative.
Di conseguenza, si potrebbero trarre alcune conclusioni:
- non sussiste un digital divide tra analogici e digitali, bensì si danno numerosi iati all’interno dell’universo digitale e delle amministrazioni pubbliche in conseguenza;
- la ricerca di un linguaggio comune entro il versante della domanda pubblica e verso l’offerta privata dovrebbe essere perseguita attraverso approcci non lineari e, se del caso, scalabili non causalmente, non deterministicamente;
- i piani formativi dovrebbero perseguire i due obiettivi complementari dell’acculturamento al dato di tutta la dotazione organica presente nelle stazioni appaltanti e negli enti concedenti, o meglio, nelle amministrazioni pubbliche che gestiscono patrimoni immobiliari e infrastrutturali, indisponibili e disponibili, e della professionalizzazione dei profili dedicati;
- potrebbe avere senso definire, ovvero ri-definire, i profili professionali in questione secondo una contestualizzazione dipendente da diversi fattori, evitando le gradazioni da elementare ad avanzato che non toccano la sfera relativa e ambiscono ad assoluti estranei alle amministrazioni pubbliche, per quanto possano essere qualificate come stazioni appaltanti o enti concedenti.
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