Il collaudo statico: dal D.R. del '39 alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
Il collaudo statico non è un adempimento finale meramente formale, ma una procedura tecnico-amministrativa che incide sulla sicurezza, sulla durabilità e sulla messa in esercizio delle strutture. L’articolo ricostruisce l’evoluzione normativa fino alle NTC 2018 e chiarisce che cosa oggi debba verificare il collaudatore, con quali strumenti e con quali documenti.
Il collaudo statico è la procedura tecnica che certifica la sicurezza e la conformità delle strutture prima della loro messa in esercizio. Dalle disposizioni del R.D. 1939 fino alle NTC 2018, il quadro normativo ha evoluto criteri, responsabilità e modalità operative. Oggi il collaudatore verifica materiali, esecuzione e comportamento strutturale anche tramite prove di carico e controlli documentali. Il processo riduce i rischi strutturali e garantisce la qualità dell’opera, con implicazioni dirette su responsabilità professionali e sicurezza.
Il collaudo statico
Come noto il termine di collaudo è ricavato dal latino: CUM (insieme) – LAUDARE (lodare), espressione usata con il significato di giudicare un’opera regolarmente eseguita.
Per l’opera pubblica il collaudo statico costituisce un aspetto specialistico della più complessa attività del collaudo tecnico amministrativo dell’opera.
L'evoluzione della normativa relativa al collaudo statico
L’obbligatorietà del collaudo statico nelle costruzioni risale agli inizi degli anni ’40 del secolo scorso con il R.D. del 16 novembre 1939 n. 2229, che per la prima volta normava l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, pubbliche e private, la cui stabilità potesse comunque interessare l’incolumità delle persone, disciplinava la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere.
Le norme contenute nel R.D. del ‘39 sono rimaste tali sino al 1971, quando entrò in vigore la legge del 5 novembre 1971 n. 1086, che normava la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. La legge tuttora in vigore, come la successiva del 2 febbraio 1974 n. 64, che dettava le prescrizioni per le zone sismiche, prevede necessariamente il collaudo statico delle strutture e ne disciplina il procedimento amministrativo.
A partire dal novembre 1971 e sino al giugno dell’anno 2001 le normative di riferimento per il collaudo statico sono state diverse.
Nel 2001 venne emanato il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che, con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 1086/71, riprende i principi in essa contenuti. Al Capo II vengono disciplinati gli adempimenti e le responsabilità in capo ai soggetti incaricati della progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo delle opere, quindi la vigilanza ed i controlli in capo alle autorità competenti con le relative sanzioni in caso di violazione, mentre il Capo IV disciplina in specifico le opere che ricadono nelle zone sismiche.
A partire dal giugno 2001, con successivi D.M., sono state introdotte le previste norme tecniche sulle costruzioni che oggi sono definite dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalla Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019.
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 94 del D.P.R n. 380/2001, le Regioni dovevano individuare l’Ufficio Tecnico Regionale competente per l’autorizzazione preventiva dei progetti di costruzioni in zone sismiche.
Le normative di riferimento per il collaudo statico oggi
In conclusione le normative di riferimento per il collaudo statico sono: le norme tecniche contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e sua circolare applicativa, nonché quelle previste in applicazione al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La procedura del collaudo statico, che in caso positivo si conclude con l’emissione del certificato di collaudo, investe adempimenti tecnici ed amministrativi ai quali è soggetto il collaudatore.
Il collaudo statico nelle NTC 2018
Le N.T.C. 2018 - Cap 9.1, definiscono il collaudo statico come “una procedura disciplinata dalle leggi vigenti di settore, finalizzata alla valutazione e giudizio sulle prestazioni come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi competenti”.
Si osserva che i termini usati dal testo attuale per individuare le finalità del collaudo statico di un’opera sono differenti da quelli usati dalle precedenti N.T..C 2008 che recitavano: “il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante”.
La figura del collaudatore
A parere dello scrivente il nuovo testo definisce in maniera più precisa i confini entro cui si colloca l’attività del collaudatore eliminando le incertezze che il testo precedente presentava.
Ne consegue che il collaudo statico dovrà riguardare non solo le opere in conglomerato cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica, ma va esteso a tutte le parti di struttura indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e del materiale impiegato.
La norma e la recente circolare applicativa forniscono al progettista ed al collaudatore che dovrà formarsi il convincimento sulla sicurezza delle opere, un percorso chiaro che abbraccia le possibili tipologie degli interventi strutturali sia per le nuove costruzioni, sia per quelle esistenti.
La formazione di un serio convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera dovrà essere necessariamente acquisito dal collaudatore in corso d’opera per cui egli dovrà procedere in parallelo con l’attività propria del Direttore Lavori compiendo tutti gli ulteriori accertamenti, oltre a quelli obbligatori previsti dalla norma, quali studi, indagini e ricerche, eventuali prove di carico, prove sui materiali messi in opera anche mediante metodi non distruttivi, se del caso monitoraggio delle grandezze significative del comportamento dell’opera (da proseguire eventualmente anche dopo il collaudo). Si tratta di attività svolte dal collaudatore a sua discrezione in linea con quanto previsto dalle N.T.C. 2018, indirizzate alla formazione del suo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera. In definitiva, i riscontri dovranno includere l’accertamento della rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, l’avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare l’incolumità delle persone e la funzionalità dell’opera, delle procedure amministrative previste dalle normative in materia di strutture ed anche quelle specifiche del territorio in cui sono realizzate.
I documenti del collaudo
La Relazione di Collaudo ed il Certificato riuniti nell’atto unico di collaudo dovranno dare menzione degli accertamenti tecnici ed amministrativi compiuti.
Gli argomenti che dovranno essere trattati nell’atto di collaudo, a parere dello scrivente, dovranno essere i seguenti:
- la premessa che comprende i dati generali dell’opera e dei soggetti coinvolti;
- la relazione di collaudo che comprende l’esame del progetto strutturale;
- l’esame della relazione del direttore lavori strutture a strutture ultimate che dovrà concludersi con il giudizio del medesimo;
- lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel quale saranno illustrate le attività svolte dal collaudatore quali: le indagini e verifiche sui materiali utilizzati e sulle strutture realizzate (prove di carico statiche ed eventualmente dinamiche), i prelievi sui materiali e le loro certificazioni, le visite di collaudo eseguite in corso d’opera e finali dove saranno riportate le risultanze emerse e le attività da egli compiute. Si dovrà dare menzione dei piani di manutenzione e di monitoraggio delle strutture e delle prescrizioni del collaudatore perché le strutture perdurino nel tempo con il grado di sicurezza ed affidabilità prevista in progetto.
Al termine del processo che condurrà alla formazione di un definitivo giudizio positivo sull’opera il collaudatore rilascerà il Certificato di Collaudo delle opere per l’uso destinato dalle prescrizioni progettuali.
Nel caso in cui il collaudatore riscontri criticità non risolte, tali da compromettere le prestazioni dell’opera, rilascerà il Certificato riportante la motivata ragione di non collaudabilità dell’opera.
Al collaudatore può essere richiesto l’esecuzione di collaudi statici parziali riferiti a parti indipendenti della struttura che, se positivi, potranno consentire l’utilizzo parziale di quelle parti di struttura.
Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione
FAQ sul collaudo statico
1. Come viene definito il collaudo statico nelle NTC 2018?
Le NTC 2018, al Capitolo 9.1 richiamato nell’articolo, definiscono il collaudo statico come una procedura disciplinata dalle leggi vigenti di settore, finalizzata alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto e nelle eventuali varianti depositate. La definizione è importante perché sposta l’attenzione dal solo “comportamento” delle parti portanti a una valutazione più ampia sulle prestazioni dell’opera. Per il professionista ciò significa leggere il collaudo come momento tecnico-valutativo fondato su norme, progetto, controlli eseguiti e documentazione disponibile.
2. Quali norme regolano oggi il collaudo statico?
Secondo il quadro ricostruito nell’articolo, oggi il collaudo statico va letto nel combinato disposto tra d.P.R. 380/2001 e Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il D.M. 17 gennaio 2018, integrate dalla Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. Il d.P.R. 380/2001 disciplina gli adempimenti, le responsabilità e il procedimento amministrativo, mentre le NTC 2018 definiscono il quadro tecnico-prestazionale di riferimento. Restano inoltre essenziali, per comprendere la genesi dell’istituto, la Legge 1086/1971 e il precedente R.D. 2229/1939. Per un articolo più completo sarebbe utile citare espressamente anche l’art. 67 del Testo Unico.
3. Il collaudatore statico deve limitarsi alla verifica finale dell’opera?
No. L’articolo insiste sul fatto che il collaudatore deve formare un convincimento serio sulla sicurezza, sulla durabilità e sulla collaudabilità dell’opera, e che questo convincimento si costruisce in corso d’opera, non solo al termine dei lavori. Per questo può essere necessario procedere in parallelo con l’attività del direttore dei lavori strutture, effettuando ulteriori accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali, controlli con metodi non distruttivi o persino monitoraggi di grandezze significative. L’intensità di tali verifiche dipende dal caso concreto e dalle criticità riscontrate.
4. Quali contenuti dovrebbe avere l’atto di collaudo statico?
L’articolo indica una traccia precisa: premessa con dati generali dell’opera e dei soggetti coinvolti, esame del progetto strutturale, esame della relazione del direttore lavori a strutture ultimate, descrizione delle operazioni di collaudo svolte, esiti delle indagini e delle verifiche sui materiali e sulle strutture, prove di carico, prelievi, certificazioni, visite in corso d’opera e finali. Inoltre dovrebbero essere richiamati i piani di manutenzione e monitoraggio e le eventuali prescrizioni del collaudatore. Se l’esito è positivo si rilascia il certificato di collaudo; in caso contrario va motivata la non collaudabilità.
5. Quando possono essere eseguiti collaudi statici parziali?
L’articolo chiarisce che al collaudatore può essere richiesto di eseguire collaudi statici parziali riferiti a parti indipendenti della struttura. Se l’esito è positivo, questi collaudi possono consentire l’utilizzo parziale delle porzioni interessate. È però fondamentale che si tratti di parti realmente indipendenti sotto il profilo strutturale e funzionale. Il testo non entra nel dettaglio dei criteri tecnici per individuare tale indipendenza; proprio per questo, in un’ottica editoriale, sarebbe utile integrare un box che chiarisca quali verifiche preliminari e quali limiti operativi occorra considerare prima di autorizzare un uso parziale
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